Sentenza n. 329/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 228/2024 in data 24 maggio 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 228/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 18 settembre 2024 e munita di certificazione di passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la carta docente, con le regole previste per il personale di ruolo, per l’importo complessivo di euro 2.000,00 riferito agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito dell’importo sulla carta docente, il pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre richiamato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omessa esecuzione, non contestata dall’Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la richiesta relativa agli interessi legali, perché la sentenza da eseguire non conteneva alcuna statuizione sugli interessi e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto della decisione del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza e consente di chiedere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 112, comma 3, c.p.a.
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
La specifica azione consente di domandare somme maturate successivamente al giudicato; non essendo stata proposta, il TAR ha respinto la richiesta di interessi formulata dalla maturazione del credito sino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione del giudizio.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata nella sentenza del giudice ordinario quale fondamento del diritto alla carta docente riconosciuto al ricorrente.
DPCM 28 novembre 2016, artt. 2, 5, 6 e 8
Individua le modalità e le funzionalità della carta docente che il ricorrente aveva chiesto fossero applicate in sede di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare a un’amministrazione di eseguire una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando risultino provati il giudicato, la notificazione della decisione e l’inottemperanza dell’amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione da parte delle amministrazioni statali.
- Il giudice dell’ottemperanza non può integrare o modificare il precetto contenuto nella sentenza del giudice ordinario da eseguire; pertanto, non può riconoscere interessi o altre voci non liquidate né previste nel titolo esecutivo.
- La richiesta di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta mediante la specifica azione di condanna prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; la mera richiesta di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo non consente di ottenere tali somme nel giudizio di ottemperanza diretto all’esecuzione del titolo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una specifica richiesta del creditore.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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