Sentenza del 15/12/2021 n. 40214 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva emesso avviso di accertamento IRES e IRAP per il 2006 recuperando maggiori ricavi (Euro 186.325,00) in relazione a operazioni infragruppo con la società svizzera Dietiker Ag Fur Rohmetalle, contestando inoltre deduzioni ritenute indebite (sopravvenienze attive, interessi e costi non di competenza). L'Ufficio rilevava che il corrispettivo per il trasporto prevedeva una componente fissa (Euro 600 per trasporto) e una variabile (Euro 30 per tonnellata), ma nella pratica la componente variabile veniva sistematicamente disattesa/compensata in sede di fatturazione chiusura, con conseguente percezione da parte di Sotrans di un corrispettivo effettivo inferiore al valore pattuito. Sotrans contestava l'accertamento sostenendo tra l'altro di operare come spedizioniere senza assunzione di rischio d'impresa e deducendo violazioni dell'art. 110 TUIR (comma 7), vizi di prova e travisamento dei fatti; ricorso accolto in parte in primo grado (solo ripresa per costi non di competenza respinta), decisione confermata in appello e poi impugnata in Cassazione con sette motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'art. 110 TUIR, comma 7, disciplina il fenomeno del transfer pricing e non richiede che l'Amministrazione provi un vantaggio fiscale concreto o una tassazione più favorevole all'estero; è sufficiente dimostrare transazioni infragruppo a prezzi inferiori al valore normale, fatto da cui scatta l'onere probatorio a carico del contribuente ex art. 2697 c.c. Nel caso concreto la CTR ha accertato che la componente variabile concordata veniva sistematicamente compensata in modo da ridurre il corrispettivo effettivo, e che il valore normale era rappresentato dal prezzo pattuito ancorato alle tariffe fornite dalla stessa contribuente (metodo CUP interno). Pertanto l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni sono stati ritenuti legittimi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (Euro 7.300,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 110 TUIR, comma 7
Disciplina il fenomeno del transfer pricing; l'Amministrazione deve provare transazioni infragruppo a prezzo apparentemente inferiore al normale; non è necessaria la prova di un vantaggio fiscale concreto.
art. 9 TUIR, comma 3
"Per valore normale (..) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso."
Definisce il valore normale e indica i criteri e le fonti (listini, tariffe, mercuriali) da usare per la sua determinazione; la valutazione comparativa deve tener conto delle linee guida OCSE e del metodo ritenuto più appropriato (non gerarchia rigida).
art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova: una volta che l'Amministrazione dimostra un prezzo infragruppo anomalo, grava sul contribuente l'onere di provare la normalità delle transazioni.
art. 2967 c.c.
Norma richiamata dalla parte, ma la Corte non ha ritenuto che gli elementi estranei richiamati incidessero sulla legittimità dell'accertamento (la censura relativa non ha prodotto rilievi decisivi).
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norme procedurali utilizzate per articolare i motivi di ricorso (violazione di norme di diritto, omesso esame di fatti, ecc.); la Corte ha dichiarato alcune censure inammissibili perché miravano a riedizione del merito o non erano sufficientemente specifiche.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nella censura sul presunto uso di prove d'ufficio: la Suprema Corte ha precisato che la doglianza era infondata perché inammissibile quando mira al mero apprezzamento delle prove fatto dal giudice del merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla rimessione degli atti e al ruolo della Corte d'appello; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un riesame del merito già compiuto in appello.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 7, 12 e 16
Norme sulle sanzioni tributarie; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni ove legittimo l'accertamento sostanziale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Richiamato in sede di liquidazione dei contributi unificati processuali; la sentenza dà atto degli obblighi contributivi eventuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La normativa sull'art. 110 TUIR comma 7 mira a contrastare il transfer pricing: se le transazioni infragruppo risultano praticate a prezzi inferiori al valore normale, l'Amministrazione può rettificare la base imponibile senza dover provare un vantaggio fiscale concreto.
- Una volta dimostrata dall'Amministrazione l'anomalia dei prezzi infragruppo (es. prezzo effettivo sistematicamente inferiore al pattuito), l'onere di provare che le operazioni sono avvenute a valore di mercato ricade sul contribuente (art. 2697 c.c.).
- Il valore normale può essere determinato anche con riferimento al prezzo pattuito tra le parti se tale prezzo è ancorato a tariffari o listini rilevabili (metodo CUP interno o riferimenti interni), purché la congruità sia verificabile con criteri comparativi ispirati alle linee guida OCSE.
- Nella verifica dei prezzi infragruppo è necessario valutare non solo le tariffe pattuite, ma anche le condizioni economiche praticate (sconti, riaddebiti, compensazioni) e chi effettivamente sostiene i costi: compensazioni sistematiche che riducono il corrispettivo effettivo possono giustificare la rettifica.
- In sede processuale le doglianze di natura probatoria che chiedono la riconsiderazione del merito sono spesso inammissibili in Cassazione se mirano a un nuovo apprezzamento delle prove già effettuato dalla Corte d'appello; le censure devono essere specifiche e puntuali, soprattutto con riferimento all'irregolarità della motivazione o all'uso di prove d'ufficio.
- L'applicazione delle sanzioni tributarie è legittima quando è legittimo l'accertamento sostanziale: per contestare le sanzioni è necessario dedurre e documentare in modo specifico vizi di motivazione dell'atto sanzionatorio.
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