Sentenza n. 1246/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 1921/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal meccanismo agevolativo per le imprese energivore e dagli elenchi per l’anno 2023, comunicata da CSEA l’11 marzo 2024, per mancata regolarizzazione del versamento della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92
Esito
Favorevole al resistente (autorità di regolazione e cassa pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa contestava la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro la comunicazione di CSEA e gli atti regolatori di ARERA. In primo grado deduceva difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 6 del d.m. 5 aprile 2013 e dell’art. 39 del d.l. 83/2012; violazione dei principi di legalità, tipicità, tassatività e determinatezza delle sanzioni amministrative, nonché di ragionevolezza e proporzionalità, della Costituzione, della legge n. 689/1981, del diritto dell’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali; incompetenza e difetto di attribuzione di ARERA e CSEA; difetto di motivazione. In appello deduceva il travisamento dei fatti da parte del TAR quanto alla natura della comunicazione di CSEA, l’omessa pronuncia sulla censura relativa alla natura sanzionatoria e sproporzionata della decadenza, nonché l’erronea valutazione del difetto di attribuzione. L’appellante sosteneva, tra l’altro, che l’esclusione fosse stata disposta anticipatamente da CSEA, che il pagamento tardivo fosse giustificato da malfunzionamenti dei sistemi di pagamento e che la decadenza costituisse una sanzione sproporzionata e indeterminata. Il pagamento era stato effettuato il 12 marzo 2024, oltre il termine ordinario del 31 dicembre 2023 e oltre il termine di regolarizzazione di 60 giorni comunicato da CSEA, scaduto il 10 marzo 2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la decadenza prevista dall’Allegato A, lett. b), della deliberazione ARERA n. 285/2018/R/eel, come modificata, operi ope legis per il mancato pagamento o per il pagamento non conforme e per la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dalla contestazione. La comunicazione di CSEA dell’11 marzo 2024 ha quindi natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un effetto già prodottosi, non costitutiva dell’esclusione. Le ragioni dell’inosservanza del termine non rilevano ai fini della decadenza legale; il dedotto malfunzionamento dei sistemi di pagamento è stato comunque ritenuto non verosimile e indimostrato. Il Collegio ha escluso la natura sanzionatoria della misura, ravvisandone la funzione di garantire certezza nella gestione degli elenchi e nella quantificazione degli oneri generali di sistema, nonché di evitare che i costi della negligenza di alcune imprese ricadano sulla collettività e sulle imprese diligenti. Il termine aggiuntivo di 60 giorni è stato qualificato come termine di grazia e la disciplina è stata ritenuta proporzionata. La previsione non è indeterminata: l’impresa non può essere inserita negli elenchi successivi finché non regolarizza la propria posizione. È stata inoltre ritenuta infondata la censura di incompetenza: il d.m. 21 dicembre 2017 attribuisce ad ARERA il potere di disciplinare tempi e modalità di accesso alle agevolazioni e le relative modalità attuative, mentre CSEA è competente alla gestione dell’elenco, ai controlli e alle comunicazioni conseguenti. Il riferimento contenuto nella sentenza del TAR alla diversa deliberazione n. 921/2017 è stato considerato una mera svista, non idonea a inficiare la motivazione. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Allegato A, lett. b), deliberazione ARERA n. 285/2018/R/eel
Per ciascun anno n, il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce
La disposizione prevede una decadenza legale automatica, già maturata allo scadere del termine di regolarizzazione; la comunicazione di CSEA ha natura dichiarativa e ricognitiva.
deliberazione ARERA n. 479/2021/R/eel
Ha modificato la disciplina della deliberazione n. 285/2018/R/eel, confermando il termine di regolarizzazione e le conseguenze del mancato pagamento.
deliberazione ARERA n. 545/2023/R/eel
Ha confermato, per l’applicazione a regime delle agevolazioni, la disciplina della decadenza per mancato pagamento e mancata regolarizzazione.
art. 6 d.m. 21 dicembre 2017
Attribuisce ad ARERA il potere di stabilire tempi e modalità di presentazione delle dichiarazioni e le modalità attuative dell’accesso alle agevolazioni; tale potere comprende la disciplina delle conseguenze dell’inosservanza.
art. 6, comma 4, lett. a) e b), d.m. 21 dicembre 2017
le tempistiche e le modalità necessarie per dare attuazione a quanto previsto dal comma 3, ivi incluse le procedure con cui sono rese disponibili alle imprese di distribuzione le informazioni sui soggetti beneficiari e sui rispettivi livelli di contribuzione da applicare
La disposizione fonda la competenza di ARERA a disciplinare le modalità operative e i termini dell’accesso, inclusa la previsione della decadenza in caso di inosservanza, e quella di CSEA a gestire l’elenco e i relativi controlli.
art. 7, comma 2, d.m. 21 dicembre 2017
È richiamato quale ulteriore fondamento del potere di ARERA di definire le modalità attuative del meccanismo agevolativo.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento giustifica l’esigenza di evitare ritardi e gestione inefficiente o antieconomica delle agevolazioni.
art. 8, comma 5, deliberazione ARERA n. 921/2017/R/eel
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse
La previsione è richiamata quale disciplina analoga e quale conferma della funzione di chiusura del sistema attribuita alla decadenza ope legis.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolatoria collega espressamente il mancato pagamento e la mancata regolarizzazione entro un termine perentorio alla decadenza, l’effetto decadenziale si produce automaticamente allo scadere del termine; l’atto successivo dell’amministrazione ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva.
- La decadenza prevista per assicurare la regolarità dei pagamenti necessari all’accesso o alla permanenza in un regime agevolativo non ha natura sanzionatoria quando mira a garantire la certezza delle procedure, l’efficiente gestione delle risorse e la non traslazione dei costi della morosità sulla collettività o sugli operatori diligenti.
- La previsione di un ulteriore termine di regolarizzazione successivo alla scadenza ordinaria costituisce una misura di mitigazione o un termine di grazia; il mancato rispetto anche di tale termine rende la decadenza non sanabile mediante un pagamento tardivo.
- Il potere attribuito a un’autorità di regolazione di stabilire tempi e modalità di accesso a un meccanismo agevolativo comprende, ove necessario per l’effettività della disciplina, il potere di determinare le conseguenze dell’inosservanza delle condizioni e dei termini regolatori, compresa la decadenza.
- L’ente pubblico incaricato della gestione dell’elenco dei beneficiari è competente a effettuare i controlli sull’inserimento e sulla permanenza nell’elenco e a comunicare la decadenza derivante dall’accertamento del mancato rispetto dei requisiti o dei termini regolatori.
- La deduzione di malfunzionamenti dei sistemi di pagamento, per escludere la tardività o rendere scusabile l’inadempimento, deve essere provata; in mancanza di dimostrazione e di tempestivo contatto con l’amministrazione, il pagamento tardivo non impedisce il maturare della decadenza.
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