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Ordinanza

Ordinanza n. 100/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento a) della determinazione n. 116 del 1.12.2025, prot. n. 63772, con la quale il Comune di San Prisco ha aggiudicato alla ditta Lanna Giuseppina la gara indetta per l'affidamento del “servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio del comune di san prisco per anni 2 (due)”; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e, quindi, anche: c) della proposta di aggiudicazione disposta in data 16.10.2025 dalla Provincia di Caserta; d) dei verbali di gara n. 1 del 8.1.2025, n. 2 del 10.4.2025 nella parte in cui la ditta Lanna non è stata esclusa dalla procedura; e) del verbale di gara n. 3 del 16.10.2025; e) del contratto d'appalto ove nelle more stipulato; e) in via gradata, se e per quanto di ragione, del bando di gara N0900 per violazione della L.R. Campania n. 3/2019 e del Regolamento attuativo n. 1/2021 nonché per il risarcimento del danno ingiusto.

Giustizia amministrativa202507153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi alla ditta controinteressata, nonché gli atti della procedura di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione, la proposta di aggiudicazione, i verbali di gara, l'eventuale contratto e, in via subordinata, il bando, chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno. Le doglianze riguardavano: la mancata esclusione dell'aggiudicataria per asserita indisponibilità materiale dei posti necessari al ricovero dei cani; l'erronea attribuzione dei punteggi e la contestazione delle valutazioni qualitative della Commissione; la violazione dei minimi tariffari regionali e della normativa regionale campana in materia di ricovero e custodia dei cani randagi. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto, allo stato degli atti e nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, del fumus boni iuris. Quanto alla disponibilità dei posti, ha ritenuto che, secondo l'orientamento prevalente, la disponibilità materiale dei posti liberi costituisca requisito di esecuzione e non requisito di partecipazione, salvo un'espressa diversa previsione della lex specialis. Nel caso concreto, il disciplinare richiedeva la capacità massima autorizzata, requisito posseduto dall'aggiudicataria; la verifica della concreta disponibilità al momento dell'immissione degli animali appartiene alla fase esecutiva. Quanto ai punteggi, il Collegio ha rilevato che, in assenza di una precisazione della lex specialis sulla natura qualitativa o quantitativa dei criteri, le contestazioni tendevano a contrapporre le valutazioni della ricorrente a quelle della Commissione, espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. L'esiguità del distacco e la complessità delle valutazioni sui progetti di adozione e sulle collaborazioni professionali impongono un approfondimento nella fase di merito, non emergendo immediati errori di fatto palesi. In relazione ai minimi tariffari regionali, il TAR ha osservato che la censura avrebbe dovuto essere proposta mediante tempestiva impugnazione del bando; ha comunque riservato alla sede di merito la verifica dell'adeguatezza dell'offerta dell'aggiudicataria, precisando che in fase esecutiva l'Amministrazione deve vigilare sulla concreta corrispondenza della prestazione alla qualità promessa, anche mediante i propri poteri ispettivi. La trattazione del merito è stata fissata per il 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; l'istanza di sospensione è stata respinta per l'assenza, allo stato del giudizio, del necessario fumus di fondatezza.

  • art. 5.4 del disciplinare di gara

    capacità massima autorizzata

    È stato interpretato come previsione di un requisito relativo alla capacità massima autorizzata, posseduto dall'aggiudicataria, distinto dalla concreta disponibilità materiale dei posti nella fase di esecuzione.

  • L.R. Campania n. 3/2019

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione della disciplina regionale sui minimi tariffari e sul servizio oggetto di gara; la questione è stata riservata all'approfondimento nel merito.

  • Regolamento attuativo n. 1/2021 della Regione Campania

    Richiamato dalla ricorrente insieme alla legge regionale quale parametro di legittimità del bando; la censura non è stata ritenuta decisiva in sede cautelare.

Massime di principio

  • Salvo che la lex specialis disponga espressamente diversamente, la disponibilità materiale dei posti liberi necessari all'esecuzione di un servizio di ricovero non costituisce requisito di partecipazione, ma requisito di esecuzione; la concreta disponibilità deve essere verificata nella fase di esecuzione del contratto.
  • Quando la lex specialis non chiarisce la natura qualitativa o quantitativa dei criteri di attribuzione del punteggio, la contestazione dei punteggi non può limitarsi a contrapporre le valutazioni dell'operatore economico a quelle della Commissione, le quali rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti.
  • La complessità delle valutazioni qualitative e l'assenza di errori di fatto immediatamente palesi possono giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche quando il distacco tra le offerte sia contenuto, rimettendo l'approfondimento della graduatoria alla fase di merito.
  • Le censure relative all'inadeguatezza dei minimi tariffari previsti dalla disciplina di gara devono essere tempestivamente dedotte mediante impugnazione del bando, ferma restando la verifica nel merito dell'effettiva adeguatezza dell'offerta e il dovere dell'Amministrazione di vigilare, in fase esecutiva, sulla corrispondenza della prestazione alla qualità promessa.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

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