Sentenza n. 485/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 317, pubblicata il 18 aprile 2024, del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, che aveva imposto il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 aprile 2024, passata in giudicato e notificata nello stesso giorno al Ministero tramite PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate. La sentenza civile, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, aveva condannato il Ministero a consentire alla docente di usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e a corrispondere le spese di lite. Nonostante la notificazione e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. È stata quindi esercitata l'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il perdurante inadempimento dell'Amministrazione rispetto al giudicato civile. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Crotone entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione a cura della ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con il compito di eseguire in via sostitutiva la sentenza entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell'inadempimento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha posto compensi e spese dell'eventuale attività commissariale a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 828,00, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È stata disapplicata dal giudice civile nel giudizio presupposto; la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza impone al Ministero di consentire alla docente l'utilizzo della Carta elettronica per le annualità indicate.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente imputazione dei compensi e delle spese dell'eventuale commissario all'Amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata all'amministrazione e il termine di moratoria previsto dalla legge è decorso senza esecuzione, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all'amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio.
- Le spese e i compensi dell'attività del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente e, quando il commissario è un dirigente pubblico, possono essere considerati compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle condanne diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
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