Cassazione Civile, Ordinanza n. 18356/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Gli eredi di un de cuius hanno impugnato un avviso di rettifica e liquidazione relativo alla dichiarazione di successione, con cui l’Ufficio aveva rideterminato il valore di alcuni terreni siti nei Comuni di Atripalda e Avellino. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, fissando il valore complessivo in euro 17.865,00; in appello, su impugnazione dell’Amministrazione, la Commissione tributaria regionale aveva invece rivalutato i beni, attribuendo ai terreni di Avellino e di Atripalda valori superiori, sulla base della qualificazione edificatoria e di dati di mercato. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza di appello per inammissibilità del gravame dell’Ufficio, ritenuto asseritamente generico ex artt. 342 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992; 2) violazione di norme su prova, motivazione e processo tributario, sostenendo che la sentenza non spiegasse il percorso logico seguito per la rideterminazione del valore e fosse sganciata dalle prove documentali; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla presenza di un fabbricato su uno dei terreni di Avellino, che avrebbe imposto lo scomputo dell’area di sedime; 4) violazione delle norme sull’imposta di successione e sulla pertinenza, assumendo che il valore non dovesse dipendere dalla sola destinazione urbanistica e che la potenzialità edificatoria fosse esaurita; 5) e 6) con riguardo ai terreni di Atripalda, violazione delle norme sulla prova e sulle fasce di rispetto autostradale, nonché omesso esame della totale interclusione del fondo e dell’impossibilità di edificare, con conseguente pretesa qualificazione come terreni agricoli anziché edificabili. Nel corso del giudizio una delle ricorrenti ha rinunciato al ricorso e al mandato difensivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente che aveva rinunciato, ha rigettato i ricorsi degli altri due eredi e ha confermato la sentenza d’appello. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’appello dell’Ufficio era sufficientemente specifico anche se reiterativo delle difese di primo grado, in linea con l’effetto devolutivo pieno dell’appello tributario. Ha rigettato il secondo e il quarto motivo, affermando che la motivazione della sentenza, seppur sintetica, era sufficiente e che, in tema di imposta di successione, l’edificabilità di un’area va desunta dalla qualificazione nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale o dai piani attuativi, per effetto dell’art. 36, comma 2, d.l. 223/2006, norma di interpretazione autentica retroattiva. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché privo di specifica decisività, osservando che la presenza del fabbricato confermava comunque la natura edificabile del suolo e che non era allegata l’autonoma dichiarazione successoria del fabbricato. Ha infine respinto i motivi relativi ai terreni di Atripalda, ritenendo che la CTR avesse già considerato la documentazione prodotta e che la classificazione edificatoria derivasse correttamente dallo strumento urbanistico, restando irrilevante, ai fini della decisione, la richiesta di una nuova valutazione in fatto. Le spese di legittimità sono state poste a carico della rinunciante e dei soccombenti; è stato altresì dichiarato il presupposto per il contributo unificato aggiuntivo nei confronti dei ricorrenti rimasti soccombenti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza e violazione di norme processuali
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha escluso la decisività o l’ammissibilità delle censure
art. 342 c.p.c.
richiede specificità dei motivi di appello, ma nel processo tributario l’appello è ritenuto specifico anche se ripropone le ragioni già svolte in primo grado
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
"i motivi specifici dell'impugnazione"
l’appello tributario è valido se contiene censure specifiche, senza necessità di motivi nuovi; è sufficiente anche la riproposizione delle ragioni già dedotte
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti sulla ripartizione dell’onere della prova, ma ritenuto non decisivo perché la CTR ha deciso sulla base della documentazione in atti
art. 2699 c.c.
richiamato in relazione al valore probatorio degli atti prodotti
art. 2700 c.c.
richiamato in relazione al valore probatorio dell’atto pubblico
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso la violazione poiché il giudice ha valutato la documentazione in atti
art. 132 c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
norma sui poteri istruttori del giudice tributario, non necessaria nella specie perché la decisione si è fondata sulle prove già in atti
art. 111 Cost.
invocato per censurare la motivazione della decisione
art. 14 d.lgs. n. 346 del 1990
criterio del valore venale in comune commercio dei beni ai fini dell’imposta di successione
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248
norma di interpretazione autentica, retroattiva e di portata generale: l’edificabilità si desume dalla qualificazione del PRG adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione regionale e dagli strumenti attuativi
art. 817 c.c.
richiamato in tema di pertinenza, ma ritenuto non idoneo a escludere il valore venale o la futura alienabilità del terreno
art. 28 d.P.R. n. 495 del 1992
richiamato in relazione al vincolo di fascia di rispetto autostradale
art. 9 l. n. 729 del 1961
richiamato in relazione alla disciplina delle fasce di rispetto autostradale
d.m. lavori pubblici 1° aprile 1968
richiamato in relazione ai vincoli urbanistici e di rispetto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il contributo unificato aggiuntivo non si applica alla sola rinuncia al ricorso, ma opera nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di appello tributario il requisito della specificità dei motivi è soddisfatto anche quando l’Amministrazione ripropone le ragioni già poste a sostegno dell’atto impugnato, purché il gravame consenta il riesame della causa nel merito.
- In materia di imposta sulle successioni, il valore di un terreno va commisurato al valore venale in comune commercio e la sua edificabilità si desume dalla qualificazione attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza che occorrano l’approvazione regionale o i piani attuativi.
- La norma sull’edificabilità dei suoli introdotta dall’art. 36, comma 2, d.l. 223/2006 ha natura di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva e applicazione generale anche ai tributi diversi da quelli espressamente menzionati.
- Una censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica con precisione la decisività del fatto asseritamente trascurato rispetto alla soluzione della controversia.
- La presenza di un fabbricato su un terreno non esclude, di per sé, la natura edificabile dell’area; inoltre, la mera deduzione della pertinenzialità non basta a negare il valore venale del bene o la sua futura alienabilità.
- Il giudice tributario può fondare la decisione sulla documentazione in atti senza necessità di attivare ulteriori poteri istruttori d’ufficio, se le risultanze già consentono la valutazione del bene.
- L’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato non scatta per la sola rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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