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Sentenza

Sentenza n. 5865/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, • della determinazione 12 dicembre 2022 n. 24300 emessa da Regione Emilia-Romagna-Direzione generale cura della persona, salute e welfare, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL''ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125”; • del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251; • del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216; • nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa: (i) l''intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; (ii) l''intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; (iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL''ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL''ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”; (iv) l''accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (vi) la nota prot. n. 0645107 del 13 agosto 2019 con cui la Regione Emilia-Romagna ha avviato la ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell''art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (vii) la deliberazione dell''Azienda Usl di Piacenza 6 settembre 2019 n. 284; (viii) la deliberazione dell''Azienda Usl di Parma 5 settembre 2019 n. 667; (ix) la deliberazione dell''Azienda Usl di Reggio Emilia 20 settembre 2019 n. 334; (x) la deliberazione dell''Azienda Usl di Modena 6 settembre 2019 n. 267; (xi) la deliberazione dell''Azienda Usl di Bologna 4 settembre 2019 n. 325; (xii) la deliberazione dell''Azienda Usl di Imola 6 settembre 2019 n. 189; (xiii) la deliberazione dell''Azienda Usl di Ferrara 6 settembre 2019 n. 183; (xiv) la deliberazione dell''Azienda Usl della Romagna 18 settembre 2019 n. 295; (xv) la deliberazione dell''Azienda Ospedaliera di Parma 3 settembre 2019 n. 969; (xvi) la deliberazione dell''Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia 19 settembre 2019 n. 333; (xvii) la deliberazione dell''Azienda Ospedaliera di Modena 5 settembre 2019, n. 137; (xviii) la deliberazione dell''Azienda Ospedaliera di Bologna 4 settembre 2019 n. 212; (xix) la deliberazione dell''Azienda Ospedaliera di Ferrara 5 settembre 2019 n. 202; (xx) la deliberazione dell''Istituto Ortopedico Rizzoli 6 settembre 2019 n. 260; (xxi) la nota prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019 con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al MEF gli esiti della ricognizione dei fatturati passivi per dispositivi medici 2015-2018.

Giustizia amministrativa202302616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di applicazione del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di individuazione della quota di ripiano dovuta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente aveva impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna di individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano, nonché i decreti ministeriali, le intese, gli accordi, le circolari, le note e gli atti delle aziende sanitarie presupposti o connessi, contestando l'applicazione del meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Prima dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa del meccanismo di definizione agevolata previsto dal d.l. n. 75/2025 e, per tale ragione, di non avere più interesse alla trattazione della controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che la ricorrente aveva aderito al meccanismo di definizione agevolata previsto dal d.l. n. 75/2025. L'adesione ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sugli atti impugnati relativi al payback dei dispositivi medici. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione della natura della controversia e degli sviluppi processuali.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria.

  • d.l. n. 75/2025

    La definizione agevolata prevista dal decreto-legge, alla quale la ricorrente ha aderito, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Massime di principio

  • L'adesione del ricorrente a un meccanismo normativo di definizione agevolata, quando comporta il venir meno dell'interesse alla decisione sugli atti impugnati, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche prima della decisione sul merito quando il ricorrente riconosce espressamente che, per effetto di una definizione agevolata, non sussiste più un'utilità concreta e attuale nella prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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