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Sentenza

Sentenza n. 661/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1301/2025, depositata e resa pubblica il 14 ottobre 2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3549/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 16 ottobre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202600200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente il beneficio della Carta elettronica del docente per l'importo di 1.500 euro, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1301/2025, passata in giudicato e notificata il 16 ottobre 2025. La pronuncia del giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di 1.500 euro, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha evidenziato che, dopo la notificazione del titolo, l’Amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero il 16 ottobre 2025 e che il ricorso era stato notificato il 16 febbraio 2026, dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Ha precisato che il commissario può utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio e che non spetta alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto assorbente la nomina del commissario ad acta e ha comunque rilevato ulteriori ragioni ostative, valorizzando la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e di importo modesto. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; l’applicazione nei confronti dell’amministrazione pubblica è esclusa in presenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione esecutiva e il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È richiamato dal titolo giudiziale quale base per il riconoscimento, sulla sorte capitale, del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato per evidenziare che il Ministero si avvale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

  • art. 74 c.p.a.

    È indicato nell’epigrafe quale disposizione processuale applicata per la pronuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione statale l’attribuzione di un beneficio o il pagamento di una somma, l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di chiedere l’esecuzione coattiva del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prestabilito e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia, conferendogli il potere di adottare gli atti necessari in via sostitutiva.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire ragione sufficiente per respingere la richiesta di astreinte, anche quando l’astreinte sia astrattamente ammissibile nei confronti di un’amministrazione pubblica.
  • L’astreinte nei confronti dell’amministrazione pubblica può essere negata anche per altre ragioni ostative, quali la complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l’eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale o meramente incentivante del beneficio dovuto.
  • In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati all’adempimento, il commissario ad acta può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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