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Sentenza

Sentenza n. 11777/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, comunicato in data 5 gennaio 2026, di diniego del visto richiesto dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202604046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto turistico Schengen comunicato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva richiesto un visto Schengen di breve durata per visitare il padre residente in Italia, producendo lettere di invito, documentazione sul rapporto di parentela, disponibilità economiche proprie e dell’invitante, assicurazione sanitaria, prenotazione aerea e documentazione relativa alla propria attività lavorativa nel Paese di origine. Il diniego era motivato dalla presenza di ragionevoli dubbi circa l’intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto. Sono stati dedotti: la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la violazione dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 4 del d.m. n. 850/2011 e dell’art. 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 per omessa audizione o intervista consolare; il difetto di istruttoria, l’insufficienza della motivazione, il travisamento dei fatti e l’irragionevolezza della valutazione del rischio migratorio. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, ha sostenuto che la documentazione fosse insufficiente a dimostrare i requisiti economici e presentasse incongruenze sui rapporti familiari con gli invitanti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo assorbito il primo motivo relativo al preavviso di rigetto. Ha accertato il difetto di istruttoria e l’irragionevolezza della valutazione amministrativa. In particolare, il ricorrente aveva documentato la disponibilità economica del padre invitante, mediante estratto del conto corrente cointestato, nonché l’impegno di quest’ultimo a sostenere le spese di soggiorno e la copertura assicurativa sanitaria. Lo scopo della visita familiare risultava sufficientemente chiaro. Qualora residuassero dubbi sui rapporti con gli invitanti, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un più approfondito accertamento, anche mediante l’intervista consolare prevista dall’art. 4 del d.m. n. 850/2011. Inoltre, non erano state specificamente valutate la stabile occupazione del ricorrente e la presenza della moglie e delle figlie nel Paese di origine, né erano state esplicitate le ragioni per cui tali elementi fossero recessivi rispetto al rischio migratorio. Il diniego è stato quindi annullato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La questione relativa all’omesso preavviso di rigetto è stata esaminata solo in via potenziale e non è stata decisa, poiché il ricorso è risultato fondato per difetto di istruttoria e irragionevolezza della valutazione.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli accertamenti necessari nell’ambito della domanda di visto; la sentenza accoglie la censura sostanziale senza sviluppare una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 4 d.m. n. 850/2011

    L’intervista consolare costituisce uno strumento di approfondimento istruttorio che l’Amministrazione deve utilizzare, prima del diniego, quando residuino dubbi sui rapporti con i soggetti invitanti.

  • art. 21 regolamento (CE) n. 810/2009

    Richiamato in relazione alla valutazione della domanda di visto e del rischio che il richiedente non lasci il territorio degli Stati membri; tale valutazione deve essere adeguatamente istruita e motivata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio di un visto Schengen, il diniego fondato sul rischio che il richiedente non lasci il territorio degli Stati membri deve risultare da una valutazione concreta, complessiva e adeguatamente motivata degli elementi prodotti dall’interessato.
  • Quando il richiedente documenta la disponibilità economica dell’invitante, l’impegno di quest’ultimo a sostenere le spese di soggiorno e la copertura assicurativa sanitaria, l’Amministrazione non può ritenere genericamente insufficienti tali elementi senza una specifica valutazione.
  • La stabile occupazione del richiedente e la presenza del suo nucleo familiare nel Paese di origine costituiscono elementi rilevanti ai fini della valutazione del rischio migratorio e devono essere espressamente ponderati nel provvedimento di diniego.
  • Se residuano dubbi sui rapporti tra il richiedente e i soggetti invitanti, l’Amministrazione deve svolgere un adeguato approfondimento istruttorio, anche mediante intervista consolare, prima di negare il visto; l’omissione rende viziata la decisione per difetto di istruttoria e irragionevolezza.
  • La motivazione del diniego di visto deve consentire di comprendere perché gli elementi favorevoli prodotti dal richiedente siano stati ritenuti recessivi rispetto al rischio migratorio prospettato; una motivazione generica non soddisfa tale esigenza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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