Cassazione Penale, Sentenza n. 19614/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. nei confronti di Vincenzo Cherella per plurime fattispecie connesse al traffico e alla detenzione di stupefacenti (capi 1, 125, 197, 201, 204, 205, 206). Il ricorso per cassazione conteneva sette motivi, tutti volti a censurare la gravità indiziaria e la motivazione del Tribunale: insufficiente individuazione dell'affectio societatis e dell'inserimento di Cherella nel sodalizio (capo 1); elementi indiziari equivoci o non circostanziati relativamente alla consegna di un pacco (capo 125) e alla partecipazione alla coltivazione (capo 197); criticità sugli elementi indiziari ricavati da intercettazioni e sistemi di videosorveglianza (incerta identificazione alla guida dell'auto); contestazione delle conclusioni relative alla detenzione nell'appartamento (capo 201) e alle cessioni/debiti di droga (capi 204, 205, 206); censura delle esigenze cautelari e della scelta della misura, con l'affermazione che non fosse adeguatamente dimostrato il rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte infondato. Ha ritenuto fondate le doglianze relative ai reati contestati nei capi 1, 125 e 197, annullando l'ordinanza impugnata limitatamente a tali capi e rinviando al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per nuovo giudizio (art. 309, co. 7 c.p.p.). Per il resto (capi 201, 204, 205 e 206) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che, ai fini della misura cautelare, sussistessero gravi indizi di colpevolezza fondati su intercettazioni e altri elementi investigativi (disponibilità dell'immobile, conversazioni sulla marijuana raccolta e sullo stupefacente da prelevare, debito riconducibile a cessioni di droga). Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e precisato che non è ammissibile in sede di cassazione una rivalutazione dei fatti se non per vizi di logica o di legge. L'accoglimento parziale delle censure ha fatto venir meno, per quel profilo, la valutazione delle esigenze cautelari, pertanto la questione delle esigenze cautelari è stata assorbita dall'annullamento parziale. Il ricorso è stato quindi annullato limitatamente ai capi 1), 125) e 197) e rigettato nel resto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 4; art. 74, comma 1; art. 74, comma 2
Le norme regolano i delitti in materia di stupefacenti: l'art. 74 disciplina la detenzione a fini di spaccio (comma 1) e altre ipotesi aggravate (comma 2); l'art. 73 comma 4 inquadra le fattispecie finali connesse al traffico. La Corte ha rilevato la requalificazione della fattispecie del capo 1 dal comma 1 al comma 2 dell'art. 74 operata dal Tribunale del riesame, ma ha annullato la declaratoria di partecipazione al sodalizio e le relative imputazioni quando i presupposti indiziari relativi ai reati-fine (soprattutto capo 197) sono risultati insufficienti.
codice di procedura penale
art. 273, comma 1-bis; art. 192, commi 2, 3 e 4; art. 309, co. 7
Art. 273 c.p.p. e richiamo agli standard di gravità indiziaria: la Corte ricorda che il giudizio per l'adozione della misura cautelare richiede 'gravi indizi di colpevolezza' intesi come elemento di probabilità qualificata (non il livello di prova richiesto nel merito) e che l'art. 192 comma 2 (standard di merito) non è richiamato per la fase cautelare; l'art. 192 commi 3 e 4 sono richiamati dal comma 1-bis in relazione ai limiti di apprezzamento degli indizi. L'art. 309 co. 7 c.p.p. è la norma che regola il rinvio per nuovo giudizio al tribunale del riesame.
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione della Corte (notifiche e trasmissioni alla cancelleria).
Massime di principio
- In sede cautelare la 'gravità indiziaria' ha un livello inferiore a quello richiesto per la condanna: è sufficiente un giudizio di probabile responsabilità fondato su elementi razionali e coerenti con le indagini, non la prova piena.
- La Corte di legittimità non può rivedere i fatti o riconsiderare la ponderazione delle fonti probatorie dei giudici di merito: il sindacato è limitato a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nella motivazione.
- Le intercettazioni vanno valutate nel loro contesto e la loro interpretazione, anche se criptica, è rimessa al giudice del merito purché la motivazione sia logica e ancorata alle massime di esperienza; critiche generiche non sono sufficienti in cassazione.
- Deduzioni meramente probabilistiche e non circostanziate (es. possesso di un'auto intestata al familiare, presenza in un luogo) possono essere insufficienti a fondare la gravità indiziaria se non sostenute da elementi ulteriori che colleghino concretamente l'imputato alla condotta illecita.
- Quando la gravità indiziaria relativa a reati-fine chiave viene meno, il giudice deve riesaminare l'intero quadro cautelare: la perdita di supporto indiziario su reati fondamentali può compromettere la qualificazione dell'appartenenza al sodalizio e le esigenze cautelari conseguenti.
- La presenza di elementi indiziari multipli e convergenti (intercettazioni, comportamenti che indicano disponibilità di stupefacente, conversazioni sulla raccolta e sulla conservazione) rafforza la valutazione cautelare; singoli elementi ambigui hanno minore efficacia.
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