Cassazione Civile, Ordinanza n. 25964/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 (c.d. Pinto). La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta contro il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la domanda, aveva riconosciuto un indennizzo di euro 4.500, calcolato in euro 500 per ciascuno dei nove anni di ritardo irragionevole del processo presupposto, con liquidazione delle spese al difensore dell'opponente. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, degli artt. 6 e 13 CEDU e dell'art. 111 Cost., contestando la quantificazione dell'indennizzo, ritenuta non conforme ai parametri CEDU e di legittimità; con il secondo, subordinato, ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 in riferimento alla CEDU e all'art. 117 Cost., lamentando in particolare il limite minimo/massimo dell'indennizzo e il criterio di calcolo riferito solo al periodo eccedente la durata ragionevole.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la determinazione concreta del quantum dell'indennizzo è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e, nel caso di specie, la somma liquidata era comunque compresa nei limiti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis. Ha inoltre affermato che, per le domande proposte dopo l'entrata in vigore della novella del 2012, il giudice deve applicare i parametri e i limiti dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, potendo valorizzare anche l'esito del giudizio presupposto e, se del caso, applicare la riduzione di un terzo. È stato poi ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, escludendo il contrasto costituzionale della disciplina interna con la CEDU e con l'art. 117 Cost., poiché il sistema nazionale recepisce gli orientamenti della Corte EDU e lascia un margine di apprezzamento allo Stato nella quantificazione dell'equa riparazione. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimato; escluso il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5-ter L. n. 89/2001
opposizione proposta ex art. 5-ter
Norma richiamata quale base dell'opposizione avverso il provvedimento che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di equa riparazione.
art. 2 L. n. 89/2001
È la norma che rinvia all'art. 6 CEDU per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo.
art. 2-bis L. n. 89/2001
La Corte ne afferma l'applicazione alla domanda proposta nel 2015, osservando che il giudice di merito deve attenersi ai valori minimi e massimi previsti e può considerare i criteri del comma 2, incluso l'esito del giudizio presupposto.
art. 2-bis, comma 1-ter, L. n. 89/2001
La riduzione di un terzo è qualificata come facoltà discrezionale del giudice di merito, applicabile nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente.
art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001
non inferiore a 500,00 Euro e non superiore a 1.500,00 Euro
Il limite minimo e massimo dell'indennizzo è ritenuto non irragionevole e compatibile con la CEDU e con l'art. 117 Cost.
art. 2-bis, comma 2, L. n. 89/2001
parametri elencati al comma 2
La Corte valorizza la possibilità per il giudice di merito di considerare i criteri legali, tra cui l'esito del processo presupposto.
art. 2, comma 1-bis, L. n. 89/2001
tre anni in primo grado, due anni in secondo grado e un anno per il giudizio di legittimità
Il termine ragionevole fissato dalla norma è reputato conforme alle indicazioni della giurisprudenza CEDU e di legittimità.
art. 6 CEDU
diritto alla ragionevole durata del processo
È richiamato come parametro convenzionale cui la legge Pinto si conforma nell'interpretazione offerta dalla Corte EDU.
art. 13 CEDU
È invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la doglianza è respinta.
art. 111 Cost.
È invocato dal ricorrente in relazione alla quantificazione dell'indennizzo, senza accoglimento.
art. 117 Cost.
È richiamato nel secondo motivo per il preteso contrasto costituzionale, ma la questione è dichiarata manifestamente infondata.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore di manifesta infondatezza.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato quale fondamento della definibilità del ricorso nelle forme camerali semplificate.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 10 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per escludere l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, quando la domanda sia soggetta alla disciplina introdotta dalla novella del 2012, la liquidazione dell'indennizzo deve avvenire nel rispetto dei limiti minimi e massimi dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 e dei criteri legali ivi previsti; non è consentito pretenderne la sostituzione automatica con i parametri elaborati in precedenza dalla giurisprudenza CEDU.
- La concreta quantificazione dell'indennizzo per danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo costituisce valutazione di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da applicazione della disciplina vigente e se la somma liquidata rientra nei limiti legali.
- L'apprezzamento dell'esito del processo presupposto può essere considerato dal giudice nella determinazione dell'equa riparazione e, nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente, il giudice può applicare la riduzione di un terzo prevista dalla legge, trattandosi di scelta rimessa al suo potere discrezionale.
- La disciplina interna dell'equa riparazione che limita l'indennizzo e prevede il computo solo del periodo eccedente la durata ragionevole non è, di per sé, incompatibile con la CEDU o con l'art. 117 Cost., poiché la Corte EDU riconosce agli Stati un margine di apprezzamento nella conformazione del rimedio, purché il ristoro non sia irragionevole rispetto ai casi simili.
- Il termine ragionevole fissato dall'art. 2, comma 1-bis, L. n. 89/2001 è coerente con i parametri elaborati dalla giurisprudenza convenzionale e di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25941/2021 del 24/09/2021
- ordinanza_civile · 24 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25933/2021 del 24/09/2021
- ordinanza_civile · 24 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25934/2021 del 24/09/2021
- ordinanza_civile · 24 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25936/2021 del 24/09/2021
- ordinanza_civile · 24 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25937/2021 del 24/09/2021
- ordinanza_civile · 24 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25938/2021 del 24/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →