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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27347/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte d'appello di Milano, quale giudice di rinvio dopo un precedente annullamento parziale della Cassazione, ha in parte riformato la condanna di primo grado: ha assolto l'imputato dal riciclaggio di un'autovettura contestato al capo m), ha confermato la responsabilità per il tentato riciclaggio di documenti del medesimo capo m) e, in continuazione, per il delitto associativo di cui al capo a), rideterminando la pena complessiva in anni 3 di reclusione ed euro 3.700 di multa, con revoca della pena accessoria e della misura di sicurezza. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la diminuzione per il tentativo di riciclaggio sarebbe stata illegittimamente limitata alla metà e non ai due terzi, e che l'aumento di un anno per la continuazione sarebbe eccessivo; 2) erronea declaratoria di inammissibilità del motivo nuovo di appello con cui era stata chiesta l'applicazione delle sanzioni sostitutive. La Cassazione ha ritenuto generici e non consentiti i primi due motivi, perché le scelte di dosimetria della pena erano sorrette da motivazione congrua, ancorata alla gravità dei fatti, all'intensità del dolo e alla recidiva reiterata e specifica; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che, dopo l'annullamento con rinvio, la richiesta di sanzioni sostitutive era divenuta proponibile e non poteva essere dichiarata inammissibile per il solo fatto di non essere stata riproposta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, ma ha accolto il terzo motivo. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, affinché esamini l'esplicita richiesta difensiva di applicazione delle sanzioni sostitutive. Restano ferme le statuizioni sul merito della responsabilità e sulla determinazione della pena, salvo il profilo delle pene sostitutive.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La sentenza richiama il riciclaggio e il tentato riciclaggio come fatti oggetto di conferma o assoluzione, ma non svolge un’interpretazione della norma oltre il riferimento al capo di imputazione.

  • art. 56 c.p.

    Il tentativo di riciclaggio è considerato ai fini della determinazione della pena, con riduzione della sanzione edittale rispetto al delitto consumato.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione tra i reati è stata ritenuta operante e ha giustificato un aumento di pena sulla base del vincolo continuativo.

  • art. 133 c.p.

    La Corte valorizza gravità dei fatti, intensità del dolo e inclinazione a delinquere dell'imputato quali criteri di dosimetria della pena.

  • artt. 53 ss. c.p.

    La richiesta difensiva riguardava l'applicazione delle pene sostitutive, che la Corte di rinvio avrebbe dovuto esaminare dopo l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Le valutazioni sulla diminuzione della pena per il tentativo e sull'entità dell'aumento per continuazione, quando sorrette da motivazione congrua e ancorate a criteri fattuali di gravità del fatto e personalità dell'imputato, non sono sindacabili in sede di legittimità se la doglianza si risolve in una mera contestazione di merito.
  • La richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive può divenire proponibile in sede di rinvio quando l'annullamento precedente abbia riaperto il segmento relativo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio; in tal caso il giudice di rinvio deve esaminarla nel merito e non può dichiararla inammissibile solo perché non riproposta in cassazione.
  • L’annullamento con rinvio limitato a un profilo della pena comporta che il giudice del rinvio debba riesaminare tutte le conseguenze sanzionatorie direttamente collegate al segmento oggetto di rinnovazione, compresa l’eventuale applicazione di pene sostitutive.
  • In sede di legittimità è inammissibile una censura che si limiti a denunciare genericamente la sproporzione del trattamento sanzionatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoRicettazionePena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

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