Cassazione Penale, Sentenza n. 11598/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 07/06/2023 che aveva condannato l'imputato ai sensi dell'art. 137, comma 1, del d.lgs. 152/2006 (scarico non autorizzato di acque reflue industriali) con ammenda di €3.000,00 e lo aveva assolto in ordine al reato previsto dall'art. 256 del medesimo decreto. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione rispetto alle testimonianze, sostenendo che l'affermazione che lo scarico fosse in pubblica fognatura era mera supposizione e che si poteva trattare di un punto di raccolta; (2) applicazione non dovuta dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto); (3) carenza di motivazione e eccessività della pena, vicina alla media edittale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile: la Corte ha richiamato la natura industriale dell'attività e spiegato che, anche se i reflui confluissero in un punto di raccolta, si configurerebbero comunque due ipotesi distinte (scarico nel suolo o nella rete fognaria oppure gestione illecita di rifiuti liquidi), ma il ricorrente non ha dedotto una contestazione specifica di errata qualificazione giuridica. Il secondo motivo è stato giudicato anch'esso generico: la Corte ha spiegato i profili di compatibilità tra reato permanente e causa di non punibilità per particolare tenuità ma ha rilevato l'assenza di allegazioni su cessazione della condotta o regolarizzazione, rendendo il motivo inammissibile. Il terzo motivo relativo alla determinazione della pena è stato dichiarato manifestamente infondato, confermando il potere discrezionale del giudice di merito e ritenendo congrua la scelta del trattamento sanzionatorio (ammenda vicina alla media edittale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende, oltre agli oneri di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 137, comma 1
Disciplina lo scarico non autorizzato di acque reflue; la Corte ritiene che l'attività industriale produca reflui che, se immessi direttamente nel suolo, sottosuolo o rete fognaria mediante sistema stabile di deflusso, costituiscono scarico punibile ai sensi di tale norma.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 256, comma 1
Regola lo smaltimento illecito di rifiuti; la Corte distingue i reflui stoccati in attesa di smaltimento (es. fosse Imhoff, pozzi neri) che vengono qualificati come rifiuti liquidi soggetti alla Parte IV e non come acque di scarico.
Codice penale - art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte precisa che, pur non essendo esclusa in linea di principio per reati permanenti, la sua applicazione richiede che la condotta non sia più perdurante; se la permanenza non è cessata, la causa può essere preclusa.
Codice penale - art. 133
Principi per la determinazione della pena. La Corte sottolinea il potere discrezionale del giudice di merito nella graduazione della pena e la non ammissibilità del sindacato di merito in Cassazione salvo arbitrarietà o illogicità.
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sulla mancata colpa grave del ricorrente nella determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi generici o privi di specificità fattuale sono inammissibili: occorre dedurre concretamente errori di diritto o fatti specifici e pertinenti.
- La qualificazione tra scarico (art. 137) e gestione illecita di rifiuti (art. 256) dipende dall'esistenza di un collettamento stabile e diretto verso il corpo recettore; se i reflui sono stoccati in attesa di smaltimento saranno rifiuti e non acque di scarico.
- Per i reati permanenti, l'applicazione dell'art. 131-bis richiede che la condotta non sia più perdurante e che siano allegati elementi concreti sulla cessazione o la regolarizzazione; se la permanenza continua, la causa di non punibilità può essere preclusa.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la Cassazione non riesamina la congruità della pena se non sussiste arbitrarietà o manifesta illogicità.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti equitativi alla Cassa delle Ammende salvo che il ricorso sia stato presentato in colpa grave.
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