Cassazione Penale, Ordinanza n. 28991/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta genericità dei motivi, senza entrare nel merito delle doglianze. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in modo molto sintetico, censure relative al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove. La Corte ha rilevato che i motivi erano del tutto generici e non contenevano alcuna effettiva deduzione idonea a confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come titolo del reato oggetto della condanna impugnata, ossia evasione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente assertivi o del tutto generici e non contengono una concreta critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze che investono il giudizio di responsabilità e la valutazione delle prove devono essere specifiche e autosufficienti; in difetto, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare il merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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