Cassazione Penale, Sentenza n. 29986/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per concorso in appropriazione indebita (artt. 110 e 646 c.p.), lamentando travisamento della prova, carente e contraddittoria motivazione, mancata acquisizione di prove decisive (esame della COLLI Svana, confronto con la persona offesa, acquisizione documentale), difetto di prova della consegna dei preziosi (DDT senza firma del ricevente, cancellature), e l'erronea applicazione delle aggravanti (art. 61 nn. 7 e 11 c.p.). Richiedevano inoltre l'assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p. per presunta insussistenza del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per violazione dei limiti del giudizio di legittimità, rilevando che i motivi riproducevano in sede di legittimità le medesime doglianze di fatto già esaminate e disattese in appello senza un confronto puntuale con la motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito fosse logica e completa: le dichiarazioni della persona offesa, integrate dalla documentazione e da elementi indiziari (rinvenimento di una collana, modifiche societarie, mancata querela di falso), erano state valutate correttamente e potevano fondare la condanna. Anche le aggravanti (danno patrimoniale di rilevante entità e rapporto di fiducia derivante da contratto estimatorio/vendita in conto visione) sono state confermate. Per l'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e ha inflitto a ciascun ricorrente una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 e 646 cod. pen.
Art. 110: concorso di persone nel reato; art. 646: appropriazione indebita. La Corte ha ritenuto sussistente il concorso nella appropriazione indebita sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, della documentazione acquisita e di elementi indiziari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Regole sul contenuto e sulla specificità dei motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto i motivi generici e meramente reiterativi delle doglianze di merito, con conseguente inammissibilità.
art. 61 n. 7 cod. pen.
Circostanza aggravante per danno patrimoniale di grave entità. La Corte territoriale ha quantificato il valore dei gioielli in 74.465,80 euro e ritenuto tale importo idoneo a integrare l'aggravante.
art. 61 n. 11 cod. pen.
Circostanza aggravante per abuso di relazione di fiducia o rapporto speciale. La Corte ha interpretato il rapporto come un contratto estimatorio/vendita in conto visione che fonda un vincolo di fiducia, giustificando l'applicazione dell'aggravante.
art. 533 cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti come norma violata per presunto difetto di risoluzione dei contrasti probatori; la Corte di legittimità ha escluso la sussistenza di vizi tali da imporre l'assoluzione.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni. La Corte di merito ha valutato la credibilità della persona offesa in modo motivato; la Cassazione ha ritenuto precluso il riesame se non emergono manifeste contraddizioni.
art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.
Prevede l'assoluzione quando il fatto non sussiste o non costituisce reato o manca la prova. I ricorrenti chiedevano l'assoluzione per conflitto probatorio; la Corte ha ritenuto che il contrasto fosse risolto logicamente dalla motivazione di merito e quindi non applicabile.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato tale norma condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e alla rifusione delle spese della parte civile.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito ricomporre o riconsiderare i fatti: il ricorso deve indicare vizi di diritto specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito (art. 606 c.p.p.); la mera reiterazione di doglianze di fatto conduce all'inammissibilità.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e non contraddette, costituire base unica della condanna purché il giudice di merito ne valuti credibilità intrinseca ed estrinseca con motivazione compiuta; la Cassazione controlla la logicità della motivazione, non il merito probatorio.
- Documenti incompleti (es. DDT privi di firma) non vengono automaticamente esclusi se, nel loro insieme con altri elementi (dichiarazioni, riscontri materiali, assenza di querela di falso), contribuiscono a formare un quadro probatorio coerente.
- Richieste di riesame istruttorio o acquisizione di ulteriori prove in sede d'appello/legittimità sono ammesse solo in presenza di esigenze eccezionali o di prove nuove; le corti di legittimità non sostituiscono il giudice di merito nella valutazione dell'opportunità di tali acquisizioni.
- Per l'applicazione delle aggravanti patrimoniali conta prevalentemente il valore oggettivo del danno: importi significativi possono integrare l'aggravante anche senza prova formale completa delle fatture, se il giudice di merito giustifica la valutazione.
- I ricorrenti che propongono impugnazioni non fondate rischiano la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (anche somme alla cassa delle ammende) per ricorsi impropri o manifestamente infondati.
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