Sentenza del 14/01/2021 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n. 25/2021 NOTIFICAZIONE- Momento perfezionativo della stessa per notificante e notificato - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n.451 del 6 dicembre 2019 (notificato il 17 gennaio 2020) relativo alla TARI anno 2013 per euro 520,00. Il ricorrente contestava la prescrizione quinquennale del credito; la resistente sosteneva invece che si trattava di omessa/infedele denuncia soggetta al termine di decadenza quinquennale previsto dalla legge finanziaria 2007 e che la notifica era stata effettuata entro tale termine, invocando il principio della scissione degli effetti della notifica.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che, oltre al termine di decadenza amministrativa, opera anche la prescrizione quinquennale del Codice civile che decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato (nel caso dal 20 gennaio 2014). Alla data di emissione dell'atto impugnato (6 dicembre 2019) la prescrizione si era già interamente consumata; inoltre la scissione degli effetti della notifica non opera in tema di diritto sostanziale. Pertanto l'atto è annullato e le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Legge finanziaria 2007
l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento doveva essere effettuato
Stabilisce il termine di decadenza amministrativa per la notifica degli avvisi di accertamento: il dies a quo è collegato al momento in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati.
Codice Civile (prescrizione quinquennale)
La prescrizione quinquennale del credito decorre dal momento in cui il diritto può essere azionato (nel caso dalla scadenza del termine per la denuncia/pagamento: 20 gennaio 2014). Una prescrizione estinta impedisce l'azione sostanziale anche se l'avviso amministrativo è stato notificato entro il termine di decadenza.
Principio della scissione degli effetti della notifica
Principio processuale che distingue il perfezionamento della notifica per il notificante (deposito presso l'ufficio postale) e per il notificato (ricezione). Tale scissione può incidere sui termini di decadenza amministrativa ma non può rianimare diritti sostanziali già prescritti; quindi non opera contro la prescrizione sostanziale.
Massime di principio
- Verificare sempre sia il termine di decadenza amministrativa sia il termine di prescrizione sostanziale: sono istituti distinti con decorrenze e effetti diversi.
- Per la prescrizione sostanziale il dies a quo è il momento in cui il diritto può essere effettivamente esercitato (es. scadenza del termine per la denuncia o per il pagamento), e se è già decorso impedisce l'azione anche se la notifica è formalmente tempestiva rispetto alla decadenza.
- Il principio della scissione degli effetti della notifica vale per gli effetti processuali/di perfezionamento della notifica (utile a dimostrare tempestività rispetto alla decadenza) ma non può essere usato per contrastare la prescrizione di un diritto sostanziale.
- Nelle controversie tributarie relative a tributi comunali (es. TARI) calcolare con precisione le date: termine per la presentazione della denuncia/pagamento, decorrenza della prescrizione e data di emissione e di deposito della raccomandata.
- Se la notifica è avvenuta entro il termine di decadenza ma la prescrizione sostanziale era già maturata alla data di emissione dell'atto, l'atto è annullabile per prescrizione; pertanto l'amministrazione deve controllare entrambi i profili prima di notificare.
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