Sentenza n. 4980/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento - della nota prot. 1398 del 12 gennaio 2024, di “annullamento” della SCIA 142/22/SCIA/2022/SCIA e della SCIA n. 073/23/SCIA/2023/SCIA del 31 maggio 2023; - della nota prot. 5267 del 9 febbraio 2024, di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241 del 1990 per l'adozione dell'ordinanza di riduzione in pristino dei lavori eseguiti con la predetta SCIA;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, determinata dal superamento delle criticità edilizie mediante le successive SCIA e dall’archiviazione del procedimento di demolizione. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito processuale.
Atto impugnato: nota comunale di annullamento delle SCIA edilizie e nota di avvio del procedimento per la riduzione in pristino dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota comunale che comunicava l’annullamento delle SCIA relative a interventi edilizi e a una successiva variante, nonché la nota di avvio del procedimento per l’adozione dell’ordinanza di riduzione in pristino. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando che una successiva SCIA in accertamento di conformità e una SCIA condizionata avevano superato le criticità precedentemente contestate dal Comune. È stata inoltre rappresentata l’archiviazione, da parte del Comune, del procedimento di demolizione oggetto di impugnazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato quale base normativa della comunicazione di avvio del procedimento di riduzione in pristino impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un atto edilizio diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvengono atti o fatti che eliminano l’interesse concreto e attuale alla decisione, come il superamento delle criticità contestate attraverso successivi titoli edilizi e l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, se coerente con le sopravvenienze documentate e non contestata dall’amministrazione, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità senza esaminare il merito delle censure.
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