Ordinanza n. 617/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria-Catanzaro che aveva deciso sul ricorso contro il rigetto dell’istanza per ottenere la licenza per l’esercizio di raccolta scommesse
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Interno ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria-Catanzaro relativa al provvedimento di rigetto dell’istanza per il rilascio della licenza per l’esercizio di raccolta scommesse. In sede cautelare il Consiglio di Stato ha rilevato che i motivi di appello dovranno essere esaminati compiutamente nel giudizio di merito, con particolare riguardo alla natura plurimotivata del diniego impugnato in primo grado. Il resistente non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha rinviato al merito l’esame approfondito dei motivi d’appello, evidenziando la rilevanza della natura plurimotivata del diniego. Quanto al periculum in mora e alla comparazione degli interessi, ha ritenuto prevalente l’interesse dell’Amministrazione a evitare che l’attività di raccolta scommesse sia esercitata da un soggetto che non abbia adeguatamente dimostrato il possesso dei requisiti di legge. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare in appello, accolta dal Consiglio di Stato con sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando l’atto amministrativo impugnato presenta una pluralità di autonome motivazioni, l’esame compiuto dei relativi motivi può essere riservato alla fase di merito, senza che ciò impedisca una valutazione sommaria del fumus boni iuris.
- Nel giudizio cautelare relativo all’esercizio di un’attività soggetta a licenza, il periculum e la comparazione degli interessi possono orientarsi in favore dell’amministrazione quando occorra evitare l’esercizio dell’attività da parte di un soggetto che non abbia adeguatamente dimostrato il possesso dei requisiti di legge.
Come è indicizzato
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