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Sentenza

Sentenza n. 6053/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento 1) del Decreto della Direttrice e del Direttore di Dipartimento della Provincia Autonoma di Bolzano Num. 24408/2022 del 12/12/2022, avente ad oggetto: “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.

Giustizia amministrativa202304014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Provincia Autonoma di Bolzano relativo al fatturato e all'importo del payback per dispositivi medici riferito agli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e presupposti relativi alla determinazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano che determinava il fatturato e il relativo importo dovuto a titolo di payback per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendo altresì l'annullamento degli atti ministeriali e degli ulteriori atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli atti adottati ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022. Dal testo non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, che ha rappresentato di avere effettuato il pagamento in misura ridotta secondo quanto previsto dal d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. Ritenendo così venuto meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della definizione preliminare della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. n. 78/2015

    La disposizione, come modificata dall'art. 18 del d.l. n. 115/2022, costituisce il riferimento normativo per il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.

  • art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.

  • l. 21 settembre 2022, n. 142

    È indicata quale legge di conversione del d.l. n. 115/2022.

  • d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    È richiamato quale fonte della disciplina che ha consentito il pagamento del payback in misura ridotta, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • l. 8 agosto 2025, n. 118

    È indicata quale legge di conversione del d.l. n. 95/2025.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara che un fatto sopravvenuto ha eliminato il proprio interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice amministrativo dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • La sopravvenuta definizione della posizione sostanziale controversa mediante pagamento in misura ridotta, se comporta il venir meno dell'interesse all'annullamento degli atti impugnati, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • In caso di improcedibilità dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della definizione preliminare della controversia, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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