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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40599/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Picciano impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Pescara che, dopo un arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, aveva dichiarato "non luogo a provvedere" sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo di €200 disposta d'urgenza dal P.M. e aveva convertito quel sequestro preventivo in sequestro probatorio. In sede di riesame il P.M. aveva appellato chiedendo la conferma del sequestro preventivo; il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del P.M., aveva disposto il sequestro preventivo del denaro. Picciano propose ricorso per Cassazione deducendo (i) l'inammissibilità dell'appello del P.M. ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. e (ii) la violazione del termine di 10 giorni previsto dall'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen., con conseguente inefficacia della richiesta di convalida del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal P.M. perché l'art. 322 bis cod. proc. pen. ammette l'appello solo in riferimento alle "ordinanze" in materia di sequestro preventive e al decreto di revoca emesso dal P.M., escludendo la possibilità di appellare il decreto provvisorio del P.M. o il provvedimento di "non luogo a provvedere" con conversione in sequestro probatorio. Inoltre la Corte ha ricordato che la richiesta di convalida del sequestro preventivo d'urgenza perde efficacia se il giudice non provvede entro il termine di 10 giorni previsto dall'art. 321, comma 3-ter; pertanto il sequestro preventivo era già divenuto inefficace. La Corte ha altresì affermato l'illegittimità della riqualificazione d'ufficio da parte del giudice di un sequestro preventivo d'urgenza in sequestro probatorio. Per questi motivi l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata annullata senza rinvio e revocato il sequestro preventivo della somma di €200 rinvenuta in possesso di Picciano.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma sostanziale che giustifica l'arresto per il reato di detenzione di stupefacenti; nel caso ha costituito il fondamento dell'intervento investigativo e del sequestro degli elementi di prova

  • art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    consente al pubblico ministero, in casi di urgenza, di disporre un decreto di sequestro preventivo provvisorio; tale decreto è provvisorio e destinato a essere sostituito dall'eventuale decreto giudiziale di sequestro dopo la convalida

  • art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen.

    stabilisce il termine (10 giorni) entro il quale il giudice deve pronunciarsi sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto d'urgenza dal P.M.; la mancata decisione nel termine produce l'inefficacia della richiesta e la caducazione del titolo che giustifica il vincolo

  • art. 322-bis, cod. proc. pen.

    limita tassativamente l'appellabilità alle "ordinanze in materia di sequestro preventivo" e al decreto di revoca del sequestro emesso dal P.M.; non comprende il decreto provvisorio del P.M. né il provvedimento giudiziale di "non luogo a provvedere" e la norma non ammette interpretazione analogica

  • art. 263, cod. proc. pen.

    richiamato nel processo come rimedio alternativo per ottenere la restituzione di beni quando un sequestro divenuto inefficace non è stato rimesso dal giudice; indica la strada per la restituzione delle cose al legittimo possessore

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    richiama il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: i rimedi esperibili sono quelli espressamente previsti dalla legge, con conseguente esclusione di impugnazioni non previste

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro preventivo disposto d'urgenza dal P.M. ha natura provvisoria: se il giudice non si pronuncia entro 10 giorni ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter, la richiesta perde efficacia e il vincolo cautelare cessa.
  • L'appello ai sensi dell'art. 322-bis è ammesso solo nei casi tassativamente elencati dalla norma (ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del P.M.); il P.M. non può aggirare tale regola appellando provvedimenti non ricompresi nel novero previsto dalla legge.
  • Il giudice non può riqualificare d'ufficio un sequestro disposto d'urgenza dal P.M. (ad es. trasformandolo in sequestro probatorio) quando ciò comporta l'esercizio di competenze tipicamente riservate al pubblico ministero; la risposta del giudice deve restare nei limiti della richiesta sottoposta.
  • Se il giudice omette di provvedere sulla convalida richiesta dal P.M., il P.M. ha altri rimedi (disporre nuovamente il sequestro in caso di urgenza o riproporre la domanda al giudice); non è invece sempre ammessa l'impugnazione del provvedimento di non luogo a provvedere tramite art. 322-bis.
  • Per la difesa, in presenza di un sequestro d'urgenza non convalidato nei termini, è possibile ottenere la revoca del vincolo: l'inefficacia è rilevabile e valorizzabile anche in sede di impugnazione di provvedimenti successivi che si fondino su atti ormai privi di efficacia.

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