Sentenza n. 174/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento a) della Determinazione n. 2105 datata 11.09.2020, protocollo in partenza n. 42998 del 15.09.2020, notificata a mezzo pec in data 15 settembre 2020, a firma del Dirigente del Settore 4 – Sviluppo del Territorio – Urbanistica, Ambiente – Edilizia ed Innovazione – del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “Anno 2020. Autorizzazione per l'istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento. Chiusura del procedimento”, nei limiti dell'interesse della ricorrente così come specificati nel presente ricorso; b) della D.G.C. n. 231 dell'11.09.2020, mai notificata e richiamata nella predetta Determinazione; c) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse e ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito gli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in conformità alla richiesta della ricorrente e in ragione della natura formale della decisione.
Atto impugnato: Determinazione comunale di chiusura del procedimento relativo all'autorizzazione per l'istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento, nonché la deliberazione della Giunta comunale richiamata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa agricola ha impugnato la determinazione del dirigente del Settore 4 del Comune di Gallipoli, avente a oggetto la chiusura del procedimento per l'autorizzazione all'istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento, nonché la deliberazione della Giunta comunale richiamata nella determinazione e gli ulteriori atti connessi, presupposti o consequenziali. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ove non sussistano ragioni per procedere comunque all'esame della controversia, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
- In caso di decisione meramente formale determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti, ove tale regolazione sia richiesta e ritenuta giustificata dal giudice.
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