Sentenza n. 50/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 181 del 2 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di € 500,00 tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 181 del 2 aprile 2024, che aveva accertato il diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 e condannato il Ministero al pagamento delle somme relative alle annualità non corrisposte, oltre agli interessi. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 5 aprile 2024 ed era passata in giudicato il 2 ottobre 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il titolo non risultava eseguito, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna del Ministero alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Collegio ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurandola agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento e imporre una penalità di mora quale misura coercitiva indiretta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato pecuniario giustifica la penalità di mora, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale e parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 5.04.2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto proponibile poiché, dopo la notificazione del titolo alla sede reale dell’amministrazione debitrice, era decorso il termine dilatorio previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente, entro il termine previsto dalla legge, una sentenza passata in giudicato recante una condanna pecuniaria, il creditore può proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione integrale del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell’amministrazione nell’adempimento del giudicato renda necessaria una misura coercitiva; la decorrenza può essere fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale e l’importo parametrato agli interessi legali sulla somma dovuta.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, subordinandone l’operatività all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- L’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza, una volta notificato il titolo all’amministrazione debitrice.
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