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Sentenza

Sentenza n. 3032/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1870/2025 depositata in data 16/04/2025

Giustizia amministrativa202504717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero all'attribuzione di 500 euro annui tramite Carta elettronica per l'anno scolastico 2023-2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1870/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2023-2024. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione e il mancato pagamento, anche parziale, del beneficio. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva le spese liquidate nella sentenza del Tribunale di Milano, poiché, per tali spese distratte in favore dei difensori, non era stata esercitata l'azione di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Il giudice ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti, neppure parziali; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato il credito nell'an e nel quantum né aveva fornito informazioni sull'esecuzione. È stato ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica”

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale oggetto di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni consente di accertare l'inottemperanza e di attivare la tutela esecutiva.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle somme dovute in forza di una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata, la mancata esecuzione, anche parziale, integra inottemperanza dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla documentazione attestante l'assenza di pagamenti, consente di ritenere non controversi l'an e il quantum debeatur.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, individuandone i poteri, i termini di intervento e ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese dell'attività sostitutiva.
  • L'azione di ottemperanza è delimitata dal titolo giudiziale e dalle pretese effettivamente fatte valere nel giudizio: le spese liquidate nel titolo, se non comprese nella domanda di ottemperanza, restano estranee al relativo accertamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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