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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00655/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

Una società utilizzatrice aveva stipulato un contratto di leasing nel 1999, estinto nel 2008. In giudizio sosteneva che nel contratto fossero stati pattuiti interessi usurari, in particolare interessi moratori superiori al tasso soglia, chiedendo la condanna della società di leasing alla restituzione di quanto percepito. In appello aveva inoltre dedotto la mancata indicazione del tasso corrispettivo (TAN), la violazione delle norme di trasparenza bancaria e l'indeterminatezza dei tassi e dei costi periodici agganciati al parametro Euribor, chiedendo anche la nullità delle relative clausole e la conseguente ripetizione delle somme o l'applicazione del tasso sostitutivo. La Corte d'appello aveva respinto il gravame. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione della disciplina antiusura, assumendo che fosse sufficiente la sola pattuizione del tasso moratorio oltre soglia, senza necessità di effettiva dazione; 2) omessa pronuncia sulla mancanza del TAN e sulla violazione dell'art. 117 t.u.b.; 3) omessa pronuncia sull'indeterminatezza dei tassi e dei costi variabili legati all'Euribor, quale profilo di nullità rilevabile d'ufficio; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché gli interessi moratori non risultavano in concreto applicati e il contratto era già estinto da tempo, sicché non vi era utilità concreta nell'accertare la nullità della clausola usuraria. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la doglianza sul TAN ex art. 117, comma 4, t.u.b. integrasse una domanda tardivamente introdotta in appello e non rilevabile d'ufficio, mentre il richiamo al comma 6 era inconferente. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva completamente omesso di esaminare la censura sull'indeterminatezza dei tassi e costi periodici indicizzati all'Euribor, questione che involgeva un profilo di nullità rilevabile d'ufficio, anche in appello, con possibile verifica di una intesa restrittiva della concorrenza sulla determinazione dell'indice. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto con il secondo e il terzo motivo

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'omessa pronuncia presuppone domande o eccezioni ritualmente introdotte in giudizio; non sussiste se la questione è tardiva o non devoluta

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 117, comma 4, t.u.b.

    la sua violazione non comporta nullità del contratto, ma applicazione del tasso sostitutivo; la questione non è rilevabile d'ufficio se non ritualmente dedotta

  • art. 117, commi 4 e 6, t.u.b.

    il richiamo al comma 6 è ritenuto inconferente perché non dedotto specificamente in appello; il comma 4 è trattato come profilo non rilevabile d'ufficio

  • L. n. 108/1996, artt. 1, 2, comma 1, comma 4, e art. 3

    invocata dalla ricorrente per sostenere che l'usurarietà derivi dalla pattuizione del solo interesse moratorio oltre soglia

  • art. 1 d.l. n. 394/2000, conv. in L. n. 24/2001

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'applicazione della disciplina antiusura alla promessa di interessi usurari

  • art. 644, commi 1 e 3, c.p.

    richiamato dalla ricorrente per affermare la rilevanza penale e civilistica dell'usura anche nella pattuizione degli interessi

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    indicato dalla Corte come possibile base della nullità della clausola che rinvia a un indice Euribor manipolato da un'intesa illecita restrittiva della concorrenza

  • art. 101 TFUE

    richiamato dalla Corte insieme alla normativa antitrust interna per la possibile nullità della clausola collegata all'Euribor

Massime di principio

  • L'interesse ad agire e all'impugnazione richiede una concreta utilità pratica derivante dalla rimozione della decisione o dall'accertamento richiesto; manca quando la clausola contestata non abbia mai prodotto effetti concreti e il rapporto sia già cessato.
  • In tema di usura, la sola pattuizione di interessi moratori superiori al tasso soglia non basta di per sé a fondare un interesse attuale all'azione se non è allegato e provato che tali interessi siano stati realmente applicati o corrisposti.
  • La violazione dell'art. 117, comma 4, t.u.b. non integra una nullità rilevabile d'ufficio: la relativa doglianza deve essere tempestivamente proposta e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo rispetto a domande, eccezioni o questioni ritualmente devolute al giudice; non sussiste per profili non specificamente introdotti nel giudizio di merito.
  • L'indeterminatezza delle clausole contrattuali che rinviano a parametri variabili di indicizzazione può integrare un vizio di nullità rilevabile d'ufficio e va esaminata anche in appello; il giudice deve verificare se il parametro sia stato inciso da un'intesa restrittiva della concorrenza.
  • Quando una censura riguarda la validità della clausola di indicizzazione a un indice di mercato asseritamente manipolato, il giudice di merito deve accertare la possibile nullità della clausola per contrarietà alla disciplina antitrust, anche alla luce dell'art. 101 TFUE.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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