Sentenza del 13/07/2015 n. 3240 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Notifiche - Servizio postale privato - Validità della notifica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato tre atti di contestazione di violazioni finanziarie e irrogazione di sanzioni relative al mancato versamento di parte delle accise su prodotti energetici. Pur riconoscendo dovute le imposte, contestava le sanzioni sostenendo che l'omesso pagamento dipendesse da cause di forza maggiore connesse ai ritardi nei pagamenti da parte di organi statali o enti locali. In appello contestava inoltre la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per tardiva notificazione, sostenendo di averli consegnati entro l'ultimo giorno utile a un'agenzia privata autorizzata ai servizi postali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato l'inammissibilità dei ricorsi. Ha ritenuto rilevante, ai fini del rispetto del termine, la data di spedizione risultante da Poste Italiane S.p.A., che era successiva alla scadenza. La consegna tempestiva a un servizio di posta privata non è stata ritenuta sufficiente, poiché gli agenti postali privati non sono pubblici ufficiali e i loro atti non godono di fede privilegiata. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in Euro 4.500,00.
Norme richiamate
Art. 16, commi 3 e 5, d.lgs. 546/1992
La notificazione può essere effettuata mediante spedizione diretta dell'atto a mezzo del servizio postale, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento; la notificazione si considera eseguita nella data di spedizione.
Nel processo tributario, il termine per il notificante si considera rispettato quando l'atto viene affidato al servizio postale abilitato entro la scadenza. Tuttavia, la spedizione deve risultare validamente effettuata tramite il servizio postale previsto dalla legge.
L'avviso di ricevimento costituisce atto pubblico.
Le attestazioni dell'agente del servizio postale universale, come quelle dell'ufficiale giudiziario, hanno fede privilegiata e possono essere contestate soltanto con querela di falso.
Cass. civ., sentenza n. 2035 del 30 gennaio 2014
Il privilegio probatorio non è esteso alle notificazioni eseguite tramite un servizio di posta privata.
Gli agenti della posta privata non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali; pertanto, le loro attestazioni non godono di presunzione di veridicità fino a querela di falso.
Cass. civ., sentenze n. 17723/2006 e n. 13812/2007
L'avviso di ricevimento della raccomandata postale ha la stessa fede privilegiata delle attestazioni relative alla notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario.
Massime di principio
- Per rispettare i termini processuali mediante notifica postale, occorre affidare l'atto entro la scadenza al servizio postale legalmente abilitato alla notificazione degli atti giudiziari o processuali.
- La semplice consegna dell'atto a un'agenzia privata di spedizioni non garantisce, di per sé, la validità della notificazione né il rispetto del termine, se il successivo inoltro al servizio postale autorizzato avviene dopo la scadenza.
- La data rilevante è quella risultante dalla documentazione del servizio postale abilitato, non necessariamente quella di consegna iniziale a un intermediario privato.
- Gli avvisi di ricevimento emessi dal servizio postale universale hanno fede privilegiata; i documenti provenienti da operatori privati hanno invece un valore probatorio ordinario e possono non essere sufficienti a dimostrare tempestività e regolarità della notifica.
- In caso di scadenze processuali, è prudente utilizzare direttamente il servizio postale legalmente previsto o modalità telematiche ammesse, conservando ricevute e attestazioni ufficiali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 lug 2015Sentenza del 13/07/2015 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 13 lug 2015Sentenza del 13/07/2015 n. 362 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 13 lug 2015Sentenza del 13/07/2015 n. 376 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 13 lug 2015Sentenza del 13/07/2015 n. 377 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 13 lug 2015Sentenza del 13/07/2015 n. 381 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 13 lug 2015Sentenza del 13/07/2015 n. 574 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →