Cassazione Penale, Sentenza n. 30383/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la convalida del fermo per tentato omicidio e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, deducendo inosservanza di norme processuali a pena di nullità e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare il ricorrente censurava la mancata eccessiva specificità della prova del pericolo di fuga: Rapisarda si era presentato spontaneamente agli operanti quando venne informato che gli erano sulle tracce, per cui non poteva ritenersi il pericolo di fuga basandosi solo sulla gravità del reato o sulla pena edittale; la motivazione impugnata sarebbe generica e priva di agganci fattuali concreti
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla convalida del fermo e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del fermo per carenza motivazionale sul pericolo di fuga. La Corte ha però chiarito che l'annullamento riguarda solo la convalida del fermo e non ha effetti sulla misura cautelare (custodia cautelare in carcere) applicata contestualmente, la quale resta valida. Disposta comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania
Norme richiamate
Sez. 2, Sentenza n. 2935 del 15/12/2021
in tema di convalida del fermo, l'apprezzamento del pericolo di fuga - in quanto valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto... - è insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale
Occorre un sviluppo argomentativo logico e consequenziale che colleghi elementi fattuali specifici alla previsione del pericolo di fuga; il giudice di merito deve motivare in termini concreti e non solo formali
Sez. 2, Sentenza n. 26605 del 14/02/2019
Il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato, ma deve essere fondato su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione
Non è ammesso dedurre automaticamente il pericolo di fuga dalla gravità del reato: servono circostanze personali e concrete del soggetto
Sez. 3, Sentenza n. 39452 del 11/07/2013
Nella motivazione della convalida del fermo il giudice deve far riferimento a concreti e specifici elementi di fatto risultanti dagli atti... non essendo sufficiente l'utilizzazione di formule di stile
Formule generiche o stilemi non sostituiscono la verifica motivata degli elementi che giustificano la convalida
Sez. U, Sentenza n. 17 del 14/07/1999 (Rv. 214238)
Le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto... non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive
La nullità della convalida del fermo non comporta automaticamente la nullità delle misure cautelari applicate contestualmente; tali misure vanno valutate nei loro presupposti autonomi
Massime di principio
- Il pericolo di fuga per la convalida del fermo deve essere motivato con elementi concreti, specifici e personalizzati: non basta richiamare la gravità del fatto o la pena edittale
- La presentazione spontanea dell'indagato agli operanti è un elemento fattuale che attenua la presunzione di pericolo di fuga e richiede motivazione contraria altrettanto concreta per poter essere superata
- Motivazioni generiche o formule di stile non sono sufficienti per sostenere la convalida del fermo: serve un ragionamento logico e consequenziale che colleghi fatti e prognosi
- L'annullamento della convalida del fermo non implica automaticamente la cessazione delle misure cautelari (es. custodia in carcere) applicate nello stesso provvedimento; tali misure devono essere disposte e giustificate separatamente
- In casi simili, il difensore dovrebbe far emergere e sottolineare ogni elemento di fatto che contraddica l'esistenza del pericolo di fuga (es. collaborazione, residenza stabile, presentazione spontanea), mentre il PM e il giudice devono fornire elementi specifici per giustificare il rischio di sottrazione
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