Cassazione Civile, Ordinanza n. 18600/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio di legittimità la Corte aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e condannato quest'ultima alle spese in favore della controricorrente, liquidando compensi ed esborsi, ma nel dispositivo non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, che si era dichiarato antistatario. Il difensore ha quindi chiesto la correzione dell'omissione, sostenendo che la mancata pronuncia sulla distrazione fosse un errore materiale/emendabile. Il tema centrale è se l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese debba essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione oppure con il procedimento di correzione degli errori materiali, anche quando la pronuncia omissiva provenga dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma. Ha richiamato il coordinamento con l'art. 93, comma 2, c.p.c. e ha ribadito che il rimedio è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. La decisione evidenzia inoltre che il difensore è legittimato a proporre il ricorso per correzione quando nel corso del giudizio abbia formulato la richiesta di distrazione. Il testo fornito non consente di stabilire con certezza l'esito finale del procedimento di correzione, oltre al principio affermato.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
è il rimedio ordinario per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, trattata come errore materiale e non come autonomo capo di decisione.
art. 288 c.p.c.
insieme all'art. 287 c.p.c. disciplina il procedimento di correzione applicabile all'omissione sulla distrazione.
art. 93, comma 2, c.p.c.
è richiamato come norma coerente con la soluzione della correzione, anche quando la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
art. 391-bis c.p.c.
consente l'applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore va qualificata come errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione, non come omissione da far valere con impugnazione ordinaria.
- La richiesta di distrazione delle spese non integra una domanda autonoma, ma una statuizione accessoria rispetto al capo sulle spese; perciò il suo mancato inserimento nel dispositivo è suscettibile di correzione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio funzionale anche contro le omissioni contenute nelle pronunce della Corte di cassazione, in quanto assicura celerità e coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
- Il difensore è legittimato a proporre il ricorso per correzione quando abbia formulato nel giudizio la richiesta di distrazione delle spese, al fine di ottenere rapidamente il titolo esecutivo nei propri confronti.
Come è indicizzato
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