Cassazione Penale, Sentenza n. 27141/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 18/03/2024. Digiacomantonio contestava la qualificazione del fatto come rapina impropria (artt. 624, 625, 628 c.p.), sostenendo che non aveva esercitato violenza o minaccia e che non era provato un accordo preventivo con la Cipriano; chiedeva dunque la riqualificazione in furto. Cipriano deduceva (1) l'erronea applicazione dell'art. 597, n. 5) c.p.p. per non averle riconosciuto la sospensione condizionale della pena, nonostante un unico precedente ormai estinto ex art. 460, comma 5 c.p.p.; e (2) l'erronea qualificazione del fatto, sostenendo che non era provata la sua consapevolezza o partecipazione al furto commesso all'interno del supermercato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come rapina impropria ai sensi dell'art. 628 (commi 1 e 3, n. 1, ultima parte, e 3bis), avendo il giudice di merito accertato elementi logici e probatori (testimonianza della responsabile del punto vendita) secondo cui la Cipriano ha creato scompiglio e proferito minacce verbali funzionali a consentire l'allontanamento della Digiacomantonio con la refurtiva; ciò legittima la caratterizzazione come rapina impropria anche in assenza di violenza fisica diretta da parte della Digiacomantonio. Quanto alla richiesta di sospensione condizionale da parte della Cipriano, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la ricorrente non aveva formulato una richiesta concreta e motivata in appello e dunque il giudice d'appello non era tenuto a concederla d'ufficio né a motivare sul punto. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, ai sensi della giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n. 186/2000), ciascuna condannata al versamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624, 625, 628 cod. pen.
La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto corretta la qualificazione della condotta come rapina impropria (art. 628) e non come furto, perché sussiste l'elemento della minaccia verbale funzionale all'acquisizione e al mantenimento della refurtiva
art. 628, commi 1 e 3, n.1) ultima parte, e 3bis) cod. pen.
La sentenza applica queste disposizioni per qualificare come rapina impropria la condotta consistente in una condotta furtiva agevolata da comportamenti minacciosi di terzi che consentono l'impunità e la sottrazione della cosa
art. 597, n. 5) cod. proc. pen.
Riferito alla controversia sulla sospensione condizionale: il giudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione né a motivare al riguardo se la parte non ha formulato in modo specifico e concreto la relativa richiesta in appello
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al precedente penale della Cipriano (pretesa estinzione del reato), ma non decisivo perché la ricorrente non aveva richiesto la sospensione condizionale in modo consono
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
Principio richiamato per valutare la misura equitativa della somma a favore della cassa delle ammende, ritenendo che i ricorsi non fossero presentati in colpa rispetto alla causa di inammissibilità
Precedente: Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023
Giurisprudenza di legittimità richiamata in tema di mancata richiesta motivata dei benefici in sede di appello: il giudice non è tenuto a concedere benefici non adeguatamente dedotti
Massime di principio
- La qualificazione di furto vs rapina impropria può dipendere non solo sull'azione diretta del singolo ma anche sulle condotte congiunte: minacce verbali di un coautore finalizzate a garantire l'allontanamento con la refurtiva possono integrare la rapina impropria
- La prova della partecipazione o della consapevolezza può essere desunta da elementi comportamentali e concatenati (es. chi crea scompiglio per permettere l'allontanamento degli altri), non solo da un'azione violenta diretta
- In appello è necessario formulare richieste di benefici penali (es. sospensione condizionale della pena) in modo specifico e motivato: richieste generiche richiamanti i 'benefici di legge' non obbligano il giudice ad un esame favorevole
- La Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile quando ritiene il motivo manifestamente infondato sulla base di una valutazione logica e probatoria compiuta dal giudice di merito
- Le condanne alle spese e agli importi per la cassa delle ammende possono essere disposte anche se i ricorsi non sono stati presentati 'in colpa', ma in misura equitativa richiamando i principi di costituzione
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