Cassazione Civile, Sentenza n. 8127/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
A seguito di un sinistro stradale nel quale il conducente direttamente coinvolto riportò gravissime lesioni e un’invalidità permanente superiore all’80%, i danneggiati e i suoi congiunti ottennero in primo grado la condanna dei responsabili e dell’assicuratrice al risarcimento. Il giudice di primo grado attribuì al danneggiato diretto un concorso di colpa del 50%, riducendo in tale misura anche le somme riconosciute ai congiunti per il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale; negò inoltre alcune voci di danno biologico ed esistenziale dei congiunti e di danno patrimoniale del danneggiato. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 17 luglio 2018, confermò la decisione. I danneggiati proposero sette motivi di ricorso: 1) violazione degli artt. 2054 c.c. e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando il concorso di colpa del 50%; 2) violazione degli artt. 1227, 2055 e 2056 c.c., sostenendo che il concorso del danneggiato non dovesse ridurre il risarcimento iure proprio dei congiunti; 3) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e dell’art. 3 Cost., lamentando la liquidazione equitativa del danno parentale senza parametri riconoscibili, il mancato ricorso alle tabelle e l’assenza di personalizzazione; 4) violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., dell’art. 3 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., per il mancato riconoscimento del danno biologico iure proprio dei congiunti e per il diniego di una consulenza tecnica; 5) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell’art. 2 Cost., per l’omessa liquidazione del danno esistenziale; 6) violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per il mancato riconoscimento delle spese mediche e assistenziali già sostenute e future, compreso un danno futuro indicato in euro 500.000; 7) violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., per la mancata liquidazione del danno patrimoniale da perdita di opportunità di carriera e di utili derivanti dall’impresa familiare.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, senza individuare un fatto storico decisivo omesso nei termini richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.; la denuncia di violazione di legge riguardava invece la ricostruzione della fattispecie concreta. Il secondo motivo è stato rigettato: la riduzione del risarcimento iure proprio dei congiunti in misura corrispondente al concorso colposo del danneggiato è corretta, poiché la lesione che questi cagiona colposamente a sé stesso non costituisce illecito verso i familiari e la lesione del rapporto parentale non è, sotto tale profilo, fonte di danno antigiuridico imputabile alla vittima. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carente allegazione dei contenuti della decisione di primo grado e delle censure formulate in appello, che impediva di verificare la fondatezza della doglianza sulla liquidazione del danno. Il quarto e il quinto motivo sono stati rigettati: la documentazione medica dei congiunti era stata ritenuta genericamente allegata e il ricorso non indicava in modo specifico gli atti rilevanti; inoltre, la liquidazione congiunta del danno biologico e del danno esistenziale comporterebbe duplicazione risarcitoria, poiché il danno esistenziale relativo agli aspetti dinamico-relazionali conseguenti alla lesione della salute è compreso nel danno biologico. Il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione di merito delle prove: la Corte d’appello aveva rilevato che non erano state provate le spese sostenute e quelle future, il prospettato danno futuro di euro 500.000, le opportunità di carriera dedotte — ritenute congetturali anche con riguardo alle missioni pericolose — né l’esistenza di utili dell’impresa familiare; era stato inoltre rilevato che il danneggiato non aveva indicato nella dichiarazione dei redditi una prestazione lavorativa continuativa e prevalente nell’impresa. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere all’assicuratrice le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 20.000, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge, ed è stata attestata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2054 c.c.
La Corte non interpreta nel merito l’art. 2054 c.c.; dichiara inammissibile la censura che, pur richiamandolo, contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La norma è richiamata nelle censure sulla valutazione delle prove, ma la Corte non ne offre un’interpretazione autonoma; esclude che le doglianze consentano di riaprire in cassazione l’accertamento di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie normativa o la sussunzione giuridica di un fatto incontroverso; non è utilizzabile per contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
A tale ultimo riguardo, infatti, è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti, risultante dalla sentenza o dagli atti e decisivo per l’esito; non basta lamentare l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.p., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.p., comma 2, n. 4, il ricorrente è chiamato a indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).
Il ricorrente deve identificare puntualmente il fatto storico omesso, la fonte che ne dimostra l’esistenza, le circostanze in cui fu discusso e la sua decisività. Il mancato esame di una prova o di un elemento istruttorio non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.p., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.p., comma 2, n. 4, il ricorrente è chiamato a indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).
In combinazione con l’onere di specifica indicazione del ricorso, la disposizione richiede che gli atti e i documenti invocati siano individuati e prodotti secondo le modalità processuali previste; il mero richiamo a risultanze non specificamente localizzate non consente l’esame della censura.
art. 1227 c.c.
Al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale, nel procedere alla riduzione del 50% delle poste risarcitorie riconosciute iure proprio in favore dei congiunti di Pr.Ma., si sia correttamente allineata all’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide integralmente e fa proprio al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale, in materia di responsabilità civile, nell’ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale (o anche solo lesivo) nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita (o, comunque, lesione) del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto (o del danneggiato diretto), dev’essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest’ultimo a sè stesso, ma ciò non per effetto dell’applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, bensì perchè la lesione del diritto alla vita (o alla salute) colposamente cagionata da chi la vita (o l’integrità fisica) perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura (o la lesione) del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell’altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9349 del 12/04/2017, Rv. 643998 – 01; v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18909 del 28/07/2017, Rv. 645163 01; Sez. 3, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017, Rv. 643995 – 01; Sentenza n. 4208 del 17/02/2017, Rv. 643137 – 01).
La riduzione del danno parentale iure proprio in proporzione al concorso della vittima non discende dall’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c.: dipende dal fatto che la vittima, cagionando colposamente lesioni a sé stessa, non commette un illecito verso i familiari.
art. 2055 c.c.
La Corte non applica né interpreta autonomamente l’art. 2055 c.c.; il motivo che lo invocava è respinto sulla base del principio relativo al danno parentale iure proprio e al concorso colposo della vittima.
art. 2056 c.c.
La disposizione è richiamata nei motivi relativi alla liquidazione dei danni, ma la Corte non ne enuncia una specifica interpretazione; le doglianze sono decise in base ai principi sulla specificità del ricorso e sui limiti del giudizio di legittimità.
art. 1226 c.c.
La Corte non sviluppa un principio autonomo sull’equità nella liquidazione; dichiara inammissibile la censura sulla liquidazione del danno parentale per carenze di allegazione e rigetta le ulteriori doglianze sul danno biologico dei congiunti.
art. 112 c.p.c.
La Corte non riscontra né interpreta autonomamente una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; i motivi che lo richiamano sono decisi per l’inammissibilità o infondatezza delle censure sulla prova e sulla liquidazione.
art. 2043 c.c.
La norma è richiamata nel motivo sul danno esistenziale, ma la decisione non ne dà una distinta interpretazione; la Corte esclude la duplicazione risarcitoria tra danno biologico e danno esistenziale.
art. 2059 c.c.
La norma è richiamata nel motivo sul danno esistenziale, ma la Corte non ne offre una lettura autonoma; rigetta la pretesa di una voce ulteriore quando essa coincide con gli aspetti dinamico-relazionali già ricompresi nel danno biologico.
art. 138 del codice delle assicurazioni private
Varrà preliminarmente osservare (con particolare riguardo all’oggetto delle due censure in esame) come, secondo quanto ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, le nozioni di danno biologico e di danno esistenziale (indicato, quest’ultimo, come conseguente alla violazione del diritto all’integrità psicofisica della persona) sono destinate a coincidere, sol che si rifletta sulla nozione di danno biologico fornita dall’art. 138 codice delle assicurazioni, ai sensi del quale per danno biologico deve intendersi la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Il danno biologico consiste nella lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica accertabile medico-legalmente, con effetti negativi sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali, indipendentemente dalle conseguenze reddituali; perciò la componente esistenziale riferita a tali effetti non dà luogo a una distinta liquidazione cumulativa.
art. 3 Cost.
La Corte non enuncia un’interpretazione dell’art. 3 Cost.; le censure che lo invocano sono dichiarate inammissibili o rigettate per le ragioni relative alla specificità del ricorso e alla prova del danno.
art. 2 Cost.
La Corte non enuncia un’interpretazione autonoma dell’art. 2 Cost.; il motivo sul danno esistenziale è rigettato in ragione della non autonoma liquidabilità della componente già ricompresa nel danno biologico.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove: esso riguarda l’interpretazione della norma astratta o la sussunzione giuridica di un fatto incontroverso.
- L’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti, risultante dalla sentenza o dagli atti e decisivo per l’esito della controversia; l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque esaminato.
- Chi deduce in cassazione una violazione di legge deve allegare in modo specifico gli elementi fattuali che ne condizionano l’applicazione e individuare gli atti e documenti rilevanti, precisandone la collocazione processuale e producendoli secondo le regole del giudizio di legittimità; il richiamo generico o la riproduzione parziale di estratti non consente di verificare la censura.
- Quando la vittima concorre colposamente a cagionare a sé stessa la lesione, il danno non patrimoniale iure proprio dei congiunti per la lesione del rapporto parentale è ridotto in proporzione al concorso della vittima; la riduzione non opera per applicazione dell’art. 1227 c.c., poiché la condotta autolesiva non costituisce illecito della vittima nei confronti dei familiari.
- La componente dinamico-relazionale conseguente alla lesione della salute è compresa nel danno biologico; la sua autonoma liquidazione anche come danno esistenziale determina una duplicazione risarcitoria.
- La richiesta di ristoro di spese, danni futuri, perdita di opportunità professionali e utili d’impresa deve poggiare su elementi probatori idonei; non può essere sostituita da prospettazioni congetturali e la contestazione della valutazione delle prove non giustifica una nuova valutazione del merito in cassazione.
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