Sentenza del 26/02/2019 n. 1085 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Ricorso notificato a mezzo PEC in data antecedente a quella d'avvio del processo telematico - Inammissibilità del ricorso - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Prima dell’avvio del processo tributario telematico nel Lazio, la notifica non poteva essere validamente effettuata tramite PEC e doveva avvenire secondo le modalità tradizionali previste dagli articoli 16 e 16-bis del d.lgs. n. 546/1992: tramite ufficiale giudiziario, consegna diretta all’ufficio, spedizione postale in plico senza busta oppure raccomandata con avviso di ricevimento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha notificato il ricorso tramite posta elettronica certificata (PEC) in una data anteriore all’entrata in vigore del processo tributario telematico presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Lazio. La questione riguardava quindi la validità della modalità di notifica utilizzata rispetto alla disciplina temporale applicabile.
Norme richiamate
Art. 16 del d.lgs. n. 546/1992
Individua le modalità ordinarie di notificazione degli atti del processo tributario, applicabili nella situazione esaminata.
Art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina le comunicazioni e notificazioni telematiche nel processo tributario, la cui operatività dipende dall’entrata in vigore del processo telematico nel relativo ambito territoriale. Una notifica PEC effettuata prima di tale momento non è idonea a instaurare validamente il giudizio.
Massime di principio
- La validità della notifica telematica nel processo tributario deve essere verificata in base alla data di entrata in vigore del processo telematico nello specifico ufficio giudiziario e territorio, non soltanto in base alla generale previsione legislativa.
- Prima dell’attivazione del processo tributario telematico, gli atti devono essere notificati utilizzando esclusivamente le forme tradizionali previste dalla legge; l’uso anticipato della PEC può comportare l’inammissibilità del ricorso.
- In caso di dubbio sulla decorrenza dell’abilitazione alla notifica telematica, è necessario controllare la normativa transitoria e i provvedimenti ministeriali applicabili al periodo e alla Commissione competente.
- L’inosservanza della forma di notificazione prescritta può impedire la valida instaurazione del giudizio, anche se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell’atto.
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