Cassazione Civile, Ordinanza n. 24138/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dalle domande di dieci lavoratori dipendenti di una società ferroviaria, inquadrati nel livello B1 del CCNL come capi treno, che avevano chiesto il riconoscimento di una retribuzione feriale più ampia rispetto a quella calcolata dall’azienda. I giudici di merito avevano ritenuto nulli, per la parte in cui limitavano il trattamento economico delle ferie, l’art. 31, punto 5, dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo FFSS e l’art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, affermando che la retribuzione per ferie dovesse comprendere anche componenti variabili e indennità ulteriori (tra cui indennità di utilizzazione professionale nella parte variabile, indennità di assenza dalla residenza, indennità scorta vetture eccedenti e provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; i lavoratori controricorrenti non hanno aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso, reputando regolare l’atto di rinuncia perché univoco e sottoscritto dai soggetti legittimati. Ha quindi applicato l’art. 391 c.p.c., rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche senza accettazione della controparte, in quanto determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione. In mancanza di accordo sulle spese, le ha poste a carico della ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti dichiaratisi anticipatari. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la proposta del consigliere delegato di definizione del ricorso per manifesta infondatezza, poi superata dalla rinuncia.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione è stata ritenuta valida perché univoca e sottoscritta dal legale rappresentante/institore e dal difensore della ricorrente.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo anche senza accettazione dei controricorrenti; in mancanza di accordo, le spese sono regolate secondo la soccombenza virtuale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei casi di estinzione per rinuncia, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove regolarmente formulata e sottoscritta dal soggetto legittimato e dal difensore, determina l’estinzione del processo anche se i controricorrenti non vi aderiscano.
- L’effetto estintivo della rinuncia comporta il venir meno dell’interesse delle parti a proseguire il contraddittorio sul ricorso e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, le spese possono essere poste a carico del rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale, se non vi sia diverso accordo tra le parti.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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