Sentenza n. 11241/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dal ricorrente (n. protocollo domanda 45509 del 27/06/2025) e non concluso, prevedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. si protragga oltre il termine assegnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato telematicamente il 27 giugno 2025 un'istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Deduceva che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva concluso il procedimento entro i termini previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, nonostante l'obbligo di provvedere. Ha quindi proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha individuato i presupposti dell'azione avverso il silenzio nell'esistenza di un obbligo di provvedere e nel decorso infruttuoso del termine previsto per l'adozione del provvedimento. Nel caso concreto, l'obbligo del Ministero discende dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e il procedimento è disciplinato dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, che prevede la verifica della completezza documentale entro trenta giorni e l'adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non ha adottato il provvedimento conclusivo, il giudice ha ordinato all'amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, attribuendogli il compito di provvedere, su richiesta dell'interessato, entro ulteriori centottanta giorni in caso di perdurante inerzia. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 750 euro per spese processuali, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione; il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere e predisporre la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
È indicato quale fondamento dell'obbligo del Ministero di provvedere sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Impone l'adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è accoglibile quando siano dimostrati sia l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento sia il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- In presenza di un silenzio illegittimo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di perdurante inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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