Cassazione Penale, Ordinanza n. 22197/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza, della richiesta di liberazione anticipata per due semestri di pena espiata. Dal testo risulta che il beneficio era stato negato in ragione della pessima condotta tenuta nei periodi scrutinati, con particolare riferimento a quattro diffide nel primo semestre e a una diffida nel secondo semestre, tutte ritenute gravi e sintomatiche di mancata partecipazione all'opera di rieducazione. Il ricorrente ha riproposto censure già esaminate e disattese dal giudice di sorveglianza, contestando in sostanza la valutazione negativa del suo comportamento e l'incidenza delle violazioni delle prescrizioni collegate alla misura del differimento della pena per ragioni di salute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato i principi in tema di liberazione anticipata, valutando la condotta del condannato nel semestre di riferimento e potendo valorizzare, in presenza di violazioni gravi e sintomatiche di mancata adesione al percorso rieducativo, anche i fatti che incidono sui semestri contigui. Poiché il ricorrente si è limitato a reiterare doglianze già vagliate e superate, è stata confermata la decisione di rigetto del beneficio, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
La liberazione anticipata richiede la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel semestre di riferimento, non l'avvenuto conseguimento del pieno reinserimento sociale.
art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Concorre a definire i criteri di valutazione della partecipazione del condannato al percorso rieducativo, parametrata alla sola condotta esteriore e all'adesione in itinere al processo di reintegrazione sociale.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso dovuta a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini della liberazione anticipata, l'oggetto della valutazione è la partecipazione del condannato all'opera rieducativa nel semestre di riferimento, non il compiuto reinserimento sociale già raggiunto.
- La valutazione del comportamento del condannato è frazionata per semestri, ma una trasgressione grave può incidere negativamente anche sui semestri contigui, specie se esprime mancata adesione al percorso rieducativo.
- Le violazioni delle prescrizioni della misura cui il condannato è sottoposto possono essere valorizzate come indice di mancata partecipazione all'opera di rieducazione e di pervicacia criminale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- In caso di inammissibilità determinata da colpa del ricorrente, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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