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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12343/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Filippis impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva sostituito l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la misura degli arresti domiciliari. L'imputato, indagato per detenzione ai fini di spaccio di 1015,65 g di hashish e 333,32 g di marijuana, contesta che: 1) il Tribunale avrebbe ignorato la reale portata dell'obbligo originario e creato un doppione afflittivo; 2) sarebbe stata violata la proporzione fra misura e esigenze cautelari, anche alla luce della giovane età e dell'incensuratezza; 3) il Tribunale avrebbe deciso su elementi non dedotti dall'appellante (ultra petita) valutando contatti con fornitori non allegati; 4) non sarebbe stata adeguatamente considerata la situazione economica del nucleo familiare e la possibilità di autorizzazioni lavorative previste dall'art. 284, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) il Tribunale del riesame non ha equivocato la misura applicata e ha correttamente escluso la possibilità di imporre prescrizioni non funzionali all'obbligo di presentazione (principio di tassatività); 2) la valutazione di proporzionalità e adeguatezza è stata compiuta tenendo conto della gravità della condotta, della quantità di stupefacente e del rischio di reiterazione, non essendo emersa prova di una prognosi favorevole che giustificasse misure più leggere; 3) nel giudizio di appello cautelare la cognizione è devoluta ai punti impugnati ma il giudice può esaminare profili connessi, e i rilievi sul rischio di contatti con fornitori risultavano comunque esaminati nel provvedimento di primo grado; 4) la considerazione delle esigenze lavorative e del sostegno al nucleo familiare è stata valutata dal Tribunale e non è risultata idonea ad attenuare le esigenze cautelari, fermo restando che eventuali autorizzazioni di allontanamento per lavoro possono essere richieste all'autorità procedente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle norme sul procedimento cautelare; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle norme procedurali inerenti all'appello cautelare e ai limiti della cognizione devoluta

  • art. 275 c.p.p.

    Norma sulle misure cautelari personali: la Corte ha esaminato l'adeguatezza e proporzionalità della misura, non ritenendo obbligatoria la scelta del regime meno gravoso quando sussistono esigenze cautelari di prevenzione della reiterazione

  • art. 275, comma 2-bis, c.p.p.

    Richiamato in relazione alla possibilità di applicare misure più gravi (es. carcere): la Corte ha osservato che il ricorrente non ha allegato ragioni specifiche ostative alla custodia cautelare in carcere, quindi l'argomento non è decisivo

  • art. 282 c.p.p.

    Riguarda gli elementi probatori e la motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente il rischio di reiterazione

  • art. 283 c.p.p.

    Disciplina le prescrizioni relative ad alcune misure non custodiali; la Corte ha richiamato il principio di tassatività, affermando che non si possono aggiungere prescrizioni non funzionali al tipo di misura applicata

  • art. 284, comma 3, c.p.p.

    Prevede possibilità di autorizzazioni di allontanamento dall'abitazione per esigenze lavorative in caso di arresti domiciliari; la Corte ha confermato che la valutazione è possibile e che l'interessato può richiedere autorizzazioni specifiche all'autorità procedente

  • art. 125 c.p.p.

    Riguarda il giudice competente e il procedimento: richiamata nelle censure del ricorrente e valutata dalla Corte nel contesto della devoluzione dell'impugnazione

  • art. 310 c.p.p.

    Norma sul procedimento d'appello incidentale sulla libertà: la Corte ha richiamato il principio di devoluzione per stabilire i limiti della cognizione del giudice d'appello, ma ha precisato che possono essere esaminati profili connessi ai punti devoluti

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di cassazione (lett. b ed e): richiamata perché il ricorrente invocava vizio di motivazione e violazione di norme sul procedimento; la Corte ha rigettato le censure come infondate o manifestamente infondate

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Il giudice non può aggiungere alla misura cautelare prescrizioni non funzionali al tipo di tutela prevista: principio di tassatività delle prescrizioni
  • Nel riesame cautelare la valutazione della proporzione e dell'adeguatezza della misura tiene conto della natura del reato, della quantità di sostanza e del rischio di reiterazione; la giovane età e l'incensuratezza non sono automaticamente prevalenti
  • Il rito di appello cautelare è devolutivo: il giudice può esaminare solo i punti impugnati e quelli strettamente connessi, ma può valutare elementi di fatto correlati (es. contatti con fornitori) se attinenti alla decisione controversa
  • Le esigenze economiche e familiari possono influenzare la scelta della misura ma non eliminano automaticamente la necessità di misure più incisive quando sussiste un concreto rischio per la collettività
  • La possibilità di ottenere autorizzazioni per assentarsi dall'abitazione per lavoro durante gli arresti domiciliari (art. 284, comma 3) rimane uno strumento operativo che l'imputato deve chiedere all'autorità procedente; non sostituisce di per sé la valutazione cautelare iniziale
  • La mera affermazione di errori di fatto o di valutazione senza allegazioni specifiche e prove idonee è destinata a risultare insufficiente in Cassazione; il ricorrente deve mostrare in che modo le omissioni o gli errori abbiano inciso sull'apparato giustificativo della misura
  • Se la difesa intende contestare la gravità concreta di una misura o chiedere autorizzazioni lavorative, è opportuno proporre istanze e prove specifiche già in sede di primo grado o di riesame per consentire un confronto diretto e motivato

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