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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-368/21

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 24 marzo 2022. — Alessandro Di Taranto contro Procura europea. — Causa T-368/21

Giurisprudenza europea62021TO0368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come irricevibile il ricorso di un magistrato italiano contro la decisione del collegio della Procura europea che aveva nominato i procuratori europei delegati in Italia. Il ricorrente contestava solo l’illegittimità derivata della decisione UE, facendo leva sull’asserita invalidità della delibera del CSM di designazione, già impugnata dinanzi al TAR Lazio. Secondo il Tribunale, tale impostazione non integra un motivo di annullamento ex articolo 263 TFUE, perché la censura riguarda in realtà un atto nazionale e non un vizio proprio dell’atto dell’Unione.

Ricorso di annullamento contro la nomina di procuratori europei delegati italiani: irricevibilità del ricorso fondato solo sull’asserita illegittimità derivata di una designazione nazionale contestata davanti al giudice nazionale.

La questione giuridica

Se un candidato non designato possa proporre davanti al Tribunale un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione del collegio della Procura europea che nomina i procuratori europei delegati, quando il ricorso deduce esclusivamente l’illegittimità derivata della decisione UE dall’asserita illegittimità della previa designazione nazionale ancora sub iudice davanti al giudice nazionale; e, in tale contesto, se il ricorso sia ricevibile nonostante l’assenza di un vizio proprio dell’atto UE e la natura cautelativa della domanda.

Principio di diritto

Il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso perché, in un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, la legittimità dell’atto dell’Unione deve essere censurata mediante motivi diretti contro vizi propri dell’atto stesso, e non mediante una contestazione meramente derivata dell’atto UE fondata sull’ipotetica illegittimità di un atto nazionale preparatorio ancora impugnabile davanti al giudice nazionale. Il diritto dell’Unione non consente un ricorso "cautelativo" dinanzi al giudice dell’Unione per far valere un’eventuale futura invalidità dell’atto nazionale che ha preceduto la decisione UE; la verifica della legittimità dell’atto nazionale spetta al giudice nazionale, eventualmente con rinvio pregiudiziale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1939
  • Articoli 1, 8 e 17 del regolamento (UE) 2017/1939
  • Decreto legislativo italiano n. 9 del 2 febbraio 2021

Nomina dei procuratori europei delegati e impugnazione della decisione del collegio della Procura europea

L’ordinanza riguarda un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la decisione n. 34/2021 del collegio della Procura europea, con la quale sono stati nominati quindici procuratori europei delegati in Italia. Il Tribunale affronta in via preliminare la ricevibilità del ricorso, in un contesto in cui il ricorrente aveva già impugnato davanti al giudice amministrativo italiano la delibera del CSM che lo aveva escluso dalla designazione nazionale.

Fatti e procedimento principale

Il regolamento (UE) 2017/1939 istituisce la Procura europea come organo dell’Unione e prevede, all’articolo 17, che ciascuno Stato membro partecipante designi i candidati ai posti di procuratori europei delegati, poi nominati dal collegio della Procura europea su proposta del procuratore capo europeo. In Italia, il decreto legislativo n. 9 del 2021 attribuisce al CSM il potere di designazione e il CSM, con delibera del 28 aprile 2021, ha selezionato i candidati per i posti di Roma, escludendo il ricorrente.

Il ricorrente ha quindi:

  • proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio contro la delibera del CSM;
  • proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione il ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione del collegio della Procura europea;
  • chiesto, in sostanza, di colpire la decisione UE per illegittimità derivata dalla pretesa invalidità dell’atto nazionale di designazione.

Eccezione di irricevibilità

La Procura europea ha eccepito l’irricevibilità del ricorso sostenendo, in sintesi, che:

  • il ricorso non deduceva alcun vizio rientrante nei motivi di annullamento dell’articolo 263 TFUE;
  • la censura dipendeva da elementi di fatto e di diritto non esistenti al momento dell’adozione della decisione impugnata;
  • la decisione non riguardava direttamente e individualmente il ricorrente;
  • il ricorrente non aveva interesse ad agire.

Il ricorrente ha replicato che la decisione della Procura europea sarebbe vincolata alla previa designazione nazionale e che l’illegittimità della nomina europea potrebbe essere fatta valere solo dopo l’eventuale annullamento dell’atto nazionale da parte del giudice competente.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda il principio generale secondo cui, nel ricorso di annullamento, la legittimità di un atto dell’Unione va valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione e alla luce delle informazioni disponibili all’istituzione autrice dell’atto.

Applicando tale criterio, il Tribunale rileva che il ricorrente non deduceva alcun vizio proprio della decisione impugnata, ma solo l’eventualità che il TAR Lazio potesse annullare la delibera del CSM. Le censure erano quindi costruite esclusivamente sull’ipotetica illegittimità dell’atto nazionale e non su un motivo autonomo contro l’atto UE.

Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui un atto nazionale che si inserisce in un procedimento decisionale dell’Unione può essere sindacato dal giudice nazionale quando costituisce una tappa necessaria di un procedimento in cui l’istituzione UE dispone di un margine discrezionale limitato; in tal caso, la tutela giurisdizionale dell’irregolarità dell’atto nazionale spetta al giudice nazionale, eventualmente mediante rinvio pregiudiziale. Questa impostazione è coerente con la sentenza Berlusconi e Fininvest.

Irricevibilità del ricorso cautelativo

Il Tribunale sottolinea che il diritto dell’Unione non prevede la possibilità di un ricorso "cautelativo" dinanzi al giudice dell’Unione fondato sulla sola ipotesi di futura illegittimità di un atto nazionale che ha partecipato al processo di adozione dell’atto UE. Resta salva, naturalmente, la possibilità che una successiva decisione del giudice nazionale sulla delibera del CSM produca effetti sulla situazione giuridica, ma ciò non incide sulla ricevibilità del ricorso proposto avverso la decisione europea.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge dunque il ricorso in quanto irricevibile. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato alle spese.

Principio affermato

La pronuncia afferma che non è ricevibile un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE diretto contro la decisione di nomina dei procuratori europei delegati quando il ricorrente non contesta un vizio proprio dell’atto dell’Unione, ma invoca soltanto l’illegittimità derivata da un atto nazionale di designazione ancora pendente davanti al giudice nazionale. La tutela contro l’eventuale illegittimità dell’atto nazionale spetta al giudice nazionale e non può essere anticipata con un ricorso "cautelativo" al giudice dell’Unione.

Come è indicizzato

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