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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-711/20

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 marzo 2022. — TanQuid Polska Sp. z o. o. contro Generální ředitelství cel. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Diritti di accisa – Direttiva 92/12/CE – Articolo 4 – Circolazione dei prodotti in regime sospensivo dei diritti di accisa – Presupposti – Articoli 6 e 20 – Immissione in consumo di prodotti – Falsificazione del documento amministrativo di accompagnamento – Irregolarità o infrazione commessa nel corso della circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo dei diritti – Svincolo irregolare di prodotti da un regime sospensivo – Destinatario che non ha conoscenza della circolazione – Frode commessa da un terzo – Articolo 13, lettera a), e articolo 15, paragrafo 3 – Garanzia obbligatoria in materia di circolazione – Portata. — Causa C-711/20

Giurisprudenza europea62020CJ0711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nel sistema della direttiva 92/12, la circolazione in regime sospensivo non viene meno per il solo fatto che un terzo abbia fraudolentemente utilizzato il nome del destinatario, se il depositario autorizzato ha rispettato le formalità di spedizione e di garanzia. Il rischio e la responsabilità restano in capo al depositario autorizzato fino all’accertamento dell’irregolarità, ma ciò non impedisce di qualificare la spedizione come circolazione in sospensione d’imposta. La Corte ha inoltre escluso che una garanzia formalmente prestata ma descritta in modo non perfettamente coerente con la qualità del destinatario possa invalidare la circolazione.

Rinvio pregiudiziale sulla nozione di circolazione in regime sospensivo delle accise quando la spedizione è viziata da frode di terzi e sulla rilevanza di una garanzia indicata in modo incompleto nel documento di accompagnamento.

La questione giuridica

Se una spedizione di prodotti soggetti ad accisa effettuata da un depositario autorizzato possa qualificarsi come circolazione in regime sospensivo ai sensi della direttiva 92/12 quando il destinatario indicato nei documenti è ignaro della spedizione per effetto di una frode di terzi; e se la circostanza che la garanzia obbligatoria menzioni il destinatario ma non la sua qualità di operatore registrato incida sulla regolarità della circolazione.

Principio di diritto

La direttiva 92/12 deve essere interpretata nel senso che la spedizione di prodotti soggetti ad accisa da parte di un depositario autorizzato, accompagnata da documento di accompagnamento e garanzia obbligatoria, costituisce circolazione in regime sospensivo anche se, per effetto di una frode di terzi, il destinatario indicato nei documenti ignora la spedizione, finché l’irregolarità non sia accertata dalle autorità competenti. Inoltre, l’imprecisione della garanzia che indichi il destinatario ma non la sua qualità di operatore registrato non incide sulla regolarità della circolazione, essendo sufficiente il controllo formale dell’esistenza della garanzia.

Norme richiamate

  • Direttiva 92/12/CEE
  • Direttiva 94/74/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2719/92
  • Direttiva 2008/118/CE

Circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e frode di terzi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa ceca) nell’ambito di una controversia tra l’amministrazione doganale ceca e la TanQuid Polska sp. z o.o. in materia di recupero di accise su oli minerali. Il nodo è se una spedizione formalmente avviata in regime sospensivo resti tale quando il destinatario indicato nei documenti è ignaro del trasporto perché un terzo ha commesso una frode.

Fatti del procedimento principale

Nel gennaio 2010 tre autocisterne furono controllate in Repubblica ceca mentre trasportavano oli minerali provenienti da un deposito fiscale polacco gestito dalla TanQuid e apparentemente destinati a EKOL GAS PB s. r. o. Le autorità ceca constatarono che i documenti di accompagnamento contenevano indicazioni false e che alcuni timbri di convalida erano falsificati; inoltre, la presunta destinataria negò ogni rapporto commerciale con la TanQuid. In seguito, le dogane ceche emanarono avvisi di accertamento per oltre CZK 10 milioni, ritenendo dovute le accise per irregolarità nel corso della circolazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se vi sia "circolazione in regime sospensivo" ai sensi dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 92/12 quando l’operatore registrato indicato come destinatario non sia a conoscenza del trasporto a causa della frode di un terzo;
  • se una garanzia obbligatoria prestata per una diversa tipologia di circolazione, ma indicata nei documenti come riferita alla spedizione, impedisca o invalida l’avvio regolare del trasporto.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 92/12, in particolare:

  • articolo 4, lettera c), sulla nozione di regime sospensivo;
  • articolo 6, sull’esigibilità dell’accisa e sullo svincolo, anche irregolare, dal regime sospensivo;
  • articoli 13 e 15, sulla garanzia obbligatoria del depositario autorizzato e sulla copertura dei rischi inerenti alla circolazione;
  • articolo 16, sulla figura dell’operatore registrato;
  • articoli 18 e 19, sul documento di accompagnamento;
  • articolo 20, sulle conseguenze delle irregolarità o infrazioni nel corso della circolazione. Sono inoltre richiamati il regolamento (CEE) n. 2719/92 sul documento amministrativo di accompagnamento, la direttiva 94/74/CE che ha modificato la direttiva 92/12 e, sul piano processuale, l’articolo 267 TFUE.

Ragionamento della Corte

La Corte ricostruisce il sistema della direttiva 92/12 come meccanismo volto a garantire l’identità dell’esigibilità delle accise negli Stati membri e a conciliare controllo fiscale e libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Il regime sospensivo rinvia l’esigibilità dell’accisa sino all’immissione in consumo, ma il depositario autorizzato speditore resta, in linea di principio, responsabile in via oggettiva dei rischi connessi alla circolazione.

Quanto alla prima questione, la Corte osserva che la direttiva consente, oltre alla spedizione tra depositi fiscali, anche la spedizione a favore di un operatore registrato. Se una frode di terzi induce a far partire la merce verso un presunto destinatario che ignora tutto dell’operazione, ciò non esclude di per sé l’esistenza di una circolazione in regime sospensivo: il sistema resta operante finché l’irregolarità non sia accertata dalle autorità competenti. L’eventuale irregolarità può incidere sull’esigibilità dell’accisa e sull’individuazione dello Stato competente alla riscossione ex articolo 20, ma non elimina automaticamente la natura sospensiva della circolazione.

Quanto alla garanzia, la Corte precisa che l’articolo 15, paragrafo 3, richiede una garanzia valida in tutta l’Unione, ma il controllo delle autorità dello Stato membro di partenza è solo formale, non sostanziale. Il modello del documento di accompagnamento richiede l’indicazione della parte tenuta a prestare garanzia, non una verifica approfondita del contenuto della garanzia prima della partenza. Pertanto, il fatto che la garanzia indichi il nome del destinatario ma non la sua qualifica di operatore registrato non incide sulla validità della circolazione.

Decisione

La Corte dichiara che la direttiva 92/12 dev’essere interpretata nel senso che una spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata da un depositario autorizzato e accompagnata da documento di accompagnamento e garanzia obbligatoria, costituisce circolazione in regime sospensivo anche se, per frode di terzi, il destinatario indicato non sa che i prodotti gli sono spediti, fino all’accertamento dell’irregolarità da parte delle autorità competenti. Inoltre, l’imprecisione della garanzia relativa alla qualifica del destinatario non incide sulla regolarità della circolazione.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la circolazione in regime sospensivo dipende anzitutto dal rispetto formale delle condizioni previste dalla direttiva e non dalla conoscenza soggettiva del destinatario;
  • il depositario autorizzato sopporta il rischio della circolazione sino alla prova della presa in carico o all’accertamento dell’irregolarità;
  • le autorità dello Stato di partenza non devono svolgere un controllo sostanziale sulla garanzia oltre la sua esistenza formale;
  • errori o imprecisioni nella descrizione del destinatario nella garanzia non sono, di per sé, idonei a trasformare la spedizione in un’immissione in consumo.

Come è indicizzato

Materieaccisecircolazione di prodotti soggetti ad accisaregime sospensivogaranzie fiscalifrode e irregolarità doganali

Testo integrale

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