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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-433/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 marzo 2022. — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH contro Strato AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Riproduzione – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Nozione di “qualsiasi supporto” – Server di proprietà di terzi messi a disposizione di persone fisiche per uso privato – Equo compenso – Normativa nazionale che non assoggetta i fornitori di servizi di nuvola informatica al prelievo per copia privata. — Causa C-433/20

Giurisprudenza europea62020CJ0433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta per la prima volta, in modo espresso, l'applicazione dell'eccezione per copia privata ai servizi di cloud computing. Ritiene che la nozione di "qualsiasi supporto" sia tecnologicamente neutra e includa anche un server di terzi su cui l'utente memorizza copie private. Conferma poi che gli Stati membri conservano un ampio margine nel configurare il sistema di equo compenso e possono non gravare direttamente il fornitore cloud, purché sia garantito un compenso effettivo ai titolari dei diritti.

Copia privata nel cloud: i server di terzi rientrano nella nozione di "qualsiasi supporto" dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e gli Stati membri possono non gravare i fornitori cloud, purché sia garantito un equo compenso ai titolari.

La questione giuridica

1) Se la nozione di "riproduzioni su qualsiasi supporto" dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 comprenda le copie private realizzate su un server di terzi nell'ambito di un servizio di cloud computing. 2) Se tale disposizione osti a una normativa nazionale che recepisce l'eccezione per copia privata ma non assoggetta i fornitori di servizi cloud al pagamento dell'equo compenso, pur prevedendo un compenso a favore dei titolari dei diritti.

Principio di diritto

L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 va interpretato nel senso che la formula "riproduzioni su qualsiasi supporto" comprende le copie di salvataggio effettuate a fini privati su un server messo a disposizione da un fornitore di servizi cloud. Inoltre, la stessa disposizione non osta a una normativa nazionale che non imponga ai fornitori cloud il pagamento dell'equo compenso, purché il diritto interno assicuri comunque un sistema di compensazione effettiva a favore dei titolari dei diritti per il pregiudizio derivante dalle copie private.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2001/29/CE
  • Urheberrechtsgesetz austriaca, articolo 42b

Copia privata nel cloud e equo compenso nella direttiva 2001/29

La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dall'Oberlandesgericht Wien, riguarda l'applicazione dell'eccezione per copia privata ai servizi di archiviazione in cloud e la compatibilità con il diritto dell'Unione di una disciplina nazionale che non pone il relativo prelievo a carico del fornitore del servizio. La controversia oppone una società di gestione collettiva a un operatore cloud in merito al compenso dovuto per la messa a disposizione di spazio di memorizzazione online.

Fatti e procedimento principale

L'Austro-Mechana agisce come società di gestione collettiva titolare, in via fiduciaria, dei diritti al compenso previsto dalla normativa austriaca sul diritto d'autore. Essa chiede alla Strato AG la rendicontazione e il pagamento di un compenso per "supporti di registrazione di qualsiasi tipo", sostenendo che il servizio "HiDrive" consente agli utenti di memorizzare opere protette nel cloud e quindi di realizzare copie private. La Strato contesta la pretesa, affermando di fornire un servizio di memorizzazione online e non supporti di registrazione, e rileva altresì di aver già corrisposto un compenso in Germania sui server utilizzati e che gli utenti austriaci avrebbero già sopportato il prelievo per copia privata sugli apparecchi terminali.

Il giudice di primo grado respinge la domanda; in appello, l'Oberlandesgericht Wien dubita se la memorizzazione nel cloud rientri nell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, anche alla luce della sentenza VCAST.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2001/29, in particolare:

  • il diritto di riproduzione di cui all'articolo 2;
  • l'eccezione/limitazione per copie private di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b);
  • il diritto di comunicazione al pubblico dell'articolo 3, paragrafo 1;
  • l'articolo 6 sulle misure tecnologiche.

Sono ricordati anche i considerando 2, 5, 21, 31, 35 e 38, che evidenziano l'obiettivo di adattare il diritto d'autore all'evoluzione tecnologica, di garantire un giusto equilibrio tra titolari e utenti e di prevedere un equo compenso in caso di copia privata. È menzionato, sul piano nazionale, l'articolo 42b della Urheberrechtsgesetz austriaca.

Prima questione pregiudiziale: nozione di "qualsiasi supporto"

La Corte afferma che il caricamento di un'opera in uno spazio di archiviazione cloud integra una "riproduzione" ai sensi della direttiva, poiché il servizio consiste nella memorizzazione della copia dell'opera e può comportare anche ulteriori riproduzioni al momento del download.

Quanto alla formula "su qualsiasi supporto", la Corte ne dà un'interpretazione autonoma e uniforme, fondata su testo, contesto e finalità della direttiva:

  • la locuzione è ampia e non limita la natura del supporto;
  • l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), contrapposto alla lettera a), usa volutamente una formulazione più generale;
  • il principio di neutralità tecnologica impone di non discriminare tra supporti materiali tradizionali e server utilizzati in servizi cloud.

La Corte sottolinea che escludere il cloud significherebbe rendere obsoleta la tutela del diritto d'autore rispetto alle nuove forme di sfruttamento digitale. Conclude quindi che un server nel quale il fornitore mette a disposizione uno spazio di memorizzazione rientra nella nozione di "qualsiasi supporto".

La Corte distingue inoltre la fattispecie da quelle decise in VCAST e in Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, osservando che in tali cause vi erano anche profili di comunicazione al pubblico, mentre nel caso in esame si discute solo della riproduzione per copia privata.

Seconda questione pregiudiziale: equo compenso e soggetti obbligati

La Corte chiarisce che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), consente agli Stati membri di introdurre l'eccezione per copia privata, ma, una volta esercitata questa facoltà, impone in linea di principio un sistema di equo compenso a favore dei titolari dei diritti, per il pregiudizio causato dalle copie private.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che:

  • il soggetto che realizza la copia privata è, in linea di principio, il debitore del compenso;
  • tuttavia gli Stati membri possono, per ragioni pratiche, prevedere prelievi a carico di chi mette a disposizione apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, trasferendo economicamente l'onere sull'utente finale;
  • il sistema deve comunque restare ancorato al danno potenziale sofferto dai titolari e rispettare il giusto equilibrio tra interessi contrapposti.

In questa logica, la Corte ammette che il legislatore nazionale possa non assoggettare direttamente i fornitori di servizi cloud al prelievo, purché il sistema complessivo garantisca un equo compenso ai titolari dei diritti. Viene precisato che il giudice nazionale deve verificare se il prelievo sia giustificato da difficoltà pratiche di identificazione degli utenti finali e se sia previsto un rimborso nei casi in cui il prelievo non sia dovuto.

La Corte osserva inoltre che, nel contesto del cloud, il legislatore può tenere conto del fatto che la copia privata avviene tramite una pluralità di dispositivi e supporti in un processo unitario, ma deve evitare che il prelievo complessivo superi il danno potenziale subito dai titolari.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la nozione di "riproduzioni su qualsiasi supporto" comprende le copie di salvataggio di opere protette effettuate a fini privati su un server messo a disposizione da un fornitore di servizi di nuvola informatica;
  • l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), non osta a una normativa nazionale che non assoggetti i fornitori cloud al pagamento dell'equo compenso, purché sia previsto un sistema di compensazione a favore dei titolari dei diritti.

Principi affermati

La sentenza conferma una lettura tecnologicamente neutra dell'eccezione per copia privata, estendendola ai servizi di cloud computing. Al tempo stesso, ribadisce che l'equo compenso resta un elemento essenziale del sistema e che gli Stati membri dispongono di ampia discrezionalità nel determinarne i debitori e le modalità di riscossione, entro il limite del giusto equilibrio e della correlazione con il danno subito dai titolari del diritto d'autore.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autorecopia privatacloud computingequo compensoarmonizzazione del mercato interno

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