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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-245/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 marzo 2022. — X e Z contro Autoriteit Persoonsgegevens. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland. — Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Competenza dell’autorità di controllo – Articolo 55, paragrafo 3 – Operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali – Nozione – Documenti di un procedimento giurisdizionale, messi a disposizione di un giornalista, contenenti dati personali. — Causa C-245/20

Giurisprudenza europea62020CJ0245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il GDPR si applica anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai giudici, ma che l’articolo 55, paragrafo 3, sottrae al controllo dell’autorità garante quelli compiuti nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Nel caso esaminato, la consegna temporanea ai giornalisti di atti processuali per seguire un’udienza e riferire sul processo rientra in tale ambito. Di conseguenza, l’autorità di controllo nazionale non è competente a sindacare quel trattamento.

Protezione dei dati personali: la messa temporanea a disposizione dei giornalisti di atti di un procedimento giudiziario contenenti dati personali rientra nelle funzioni giurisdizionali del giudice ex articolo 55, paragrafo 3, del regolamento 2016/679

La questione giuridica

Se l’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 debba essere interpretato nel senso che la temporanea messa a disposizione di giornalisti, da parte di un organo giurisdizionale, di copie di atti processuali contenenti dati personali rientri tra i trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali; e, in tale valutazione, se rilevino il possibile impatto sul controllo dell’autorità di controllo sull’indipendenza decisionale del giudice, la finalità di informare i giornalisti per favorire la pubblicità e trasparenza della giustizia, nonché l’eventuale base legale esplicita nel diritto nazionale.

Principio di diritto

L’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che rientra nelle "funzioni giurisdizionali" di un organo giurisdizionale anche la temporanea messa a disposizione dei giornalisti di documenti di un procedimento giudiziario contenenti dati personali, quando ciò avviene per consentire una più completa informazione sullo svolgimento del procedimento. In tali casi, l’autorità di controllo nazionale non è competente a esercitare il controllo, poiché un simile intervento potrebbe incidere, direttamente o indirettamente, sull’indipendenza della magistratura; non sono invece निर्णisivi, ai fini della competenza, né la base legale interna del trattamento né la sola verifica della liceità sostanziale della divulgazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 4, punto 2, regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 51, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 55, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (UE) 2016/679
  • Considerando 20 del regolamento (UE) 2016/679

Messa a disposizione dei giornalisti di atti processuali contenenti dati personali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Midden-Nederland in materia di protezione dei dati personali e delimitazione delle competenze dell’autorità di controllo nazionale. Il tema centrale è se la temporanea consegna ai giornalisti di documenti di un procedimento giudiziario, contenenti dati personali, rientri nelle "funzioni giurisdizionali" del giudice ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.

Fatti e procedimento principale

Nel corso di un’udienza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato dei Paesi Bassi), un giornalista aveva accesso a documenti del fascicolo, inclusi atti redatti da X e contenenti dati personali di X e Z. Il servizio di comunicazione del giudice amministrativo rendeva ai giornalisti disponibili, per la giornata dell’udienza, copie di alcuni atti processuali per consentire la copertura mediatica del processo, con successiva distruzione dei documenti. X e Z hanno presentato all’Autoriteit persoonsgegevens una richiesta di intervento, sostenendo che tale messa a disposizione integrasse un trattamento illecito di dati personali.

L’Autoriteit persoonsgegevens ha declinato la propria competenza richiamando l’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento 2016/679. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte di chiarire se tale attività rientrasse o meno nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali del giudice.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) 2016/679;
  • l’articolo 2, che definisce l’ambito di applicazione del regolamento;
  • l’articolo 4, punto 2, che definisce il concetto di "trattamento";
  • l’articolo 51, paragrafo 1, relativo alle autorità di controllo;
  • l’articolo 55, paragrafi 1, 2 e soprattutto 3, che esclude la competenza delle autorità di controllo per i trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali;
  • il considerando 20, che collega tale esclusione alla salvaguardia dell’indipendenza della magistratura.

Ricevibilità e osservazioni preliminari

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da Z. Ricorda che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che spetta al giudice nazionale accertare i fatti del procedimento principale. La Corte rigetta anche la tesi di invalidità dell’articolo 55, paragrafo 3, osservando che la norma non sottrae i trattamenti a ogni controllo, ma esclude soltanto il controllo affidato a un’autorità esterna, in coerenza con il considerando 20.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma innanzitutto che il GDPR si applica anche ai trattamenti di dati effettuati dalle autorità giudiziarie, salvo le eccezioni previste dall’articolo 2, paragrafi 2 e 3. L’articolo 55, paragrafo 3, costituisce una deroga mirata, da interpretare tenendo conto del contesto e delle finalità del regolamento.

Secondo la Corte, il riferimento alle operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali "nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali" non si limita ai soli trattamenti compiuti nel decidere una causa concreta, ma copre più in generale tutti i trattamenti connessi all’attività giurisdizionale. Il criterio decisivo è che il controllo da parte dell’autorità di controllo possa, direttamente o indirettamente, influenzare l’indipendenza dei giudici o gravare sulle loro decisioni.

La natura e lo scopo del trattamento possono costituire indizi utili: nel caso di specie, la messa a disposizione dei documenti ai giornalisti aveva lo scopo di consentire una migliore informazione sul procedimento e si inseriva nella politica di comunicazione del giudice sull’attività giurisdizionale. Invece, la circostanza che il trattamento abbia una base giuridica esplicita nel diritto nazionale, o che la divulgazione sia lecita o meno nel merito, non è determinante per stabilire la competenza dell’autorità di controllo.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che la temporanea messa a disposizione dei giornalisti di documenti processuali contenenti dati personali, finalizzata a consentire una più completa cronaca dell’udienza o del procedimento, rientra nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali dell’organo giurisdizionale. Ne deriva l’incompetenza dell’autorità nazionale di controllo a esercitare il controllo su tale trattamento ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento 2016/679.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalifunzioni giurisdizionaliindipendenza della magistraturarapporti tra autorità di controllo e giudicitrasparenza e comunicazione giudiziaria

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