Corte di giustizia, Sentenza C-697/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 marzo 2022. — W.G. contro Dyrektor Izby Skarbowej w L. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9 – Soggetto passivo – Articoli 295 e 296 – Regime forfettario dei produttori agricoli – Coniugi che esercitano un’attività agricola utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale – Possibilità per tali coniugi di essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell’IVA – Opzione esercitata da uno dei coniugi di rinunciare allo status di agricoltore forfettario e di applicare alla propria attività il regime normale dell’IVA – Perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell’altro coniuge. — Causa C-697/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta gli articoli 9, 295 e 296 della direttiva IVA in una controversia polacca relativa a coniugi che gestiscono allevamenti distinti all'interno di un'azienda agricola in comunione legale. Il giudice nazionale chiedeva se uno Stato membro potesse negare che i due coniugi fossero soggetti passivi distinti e far dipendere lo status dell'uno dalla scelta fiscale dell'altro. La Corte esclude un divieto generale e afferma che conta l'effettiva indipendenza dell'attività, ma ammette, in via eccezionale e motivata, misure antiabuso che incidano sul regime forfettario.
IVA e regime forfettario agricoltori: i coniugi che esercitano separatamente un'attività agricola su beni in comunione possono essere soggetti passivi distinti, e l'opzione di uno per il regime normale non comporta automaticamente la perdita dello status forfettario dell'altro.
La questione giuridica
Se gli articoli 9, 295 e 296 della direttiva 2006/112/CE ostino a una prassi nazionale che, per un'azienda agricola in comunione coniugale, esclude la possibilità che i coniugi siano considerati soggetti passivi IVA distinti; se rilevi che uno dei coniugi opti per il regime normale dell'IVA con conseguente perdita dello status di agricoltore forfettario dell'altro; e se rilevi la separata individuazione dei beni impiegati da ciascun coniuge.
Principio di diritto
La direttiva IVA osta a una prassi nazionale che neghi in assoluto ai coniugi, quando ciascuno eserciti in modo indipendente un'attività agricola nell'ambito della stessa azienda e con beni in comunione, la qualità di soggetti passivi distinti ai fini IVA; la soggettività passiva va valutata in base ai criteri autonomi dell'articolo 9. Tuttavia, la direttiva non osta a che, in concreto, l'opzione di uno dei coniugi per il regime normale faccia perdere all'altro lo status di agricoltore forfettario, ma solo se ciò risulta necessario per prevenire abusi o evasione non altrimenti escludibili o se, nel caso concreto, la coesistenza dei due status non crea difficoltà amministrative.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9 direttiva 2006/112/CE
- Articoli 295 e 296 direttiva 2006/112/CE
IVA e regime forfettario degli agricoltori: coniugi in comunione legale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA e regime comune forfettario dei produttori agricoli. La Corte è chiamata a chiarire se, quando due coniugi svolgono attività agricola nell'ambito di una stessa azienda in comunione coniugale, ciascuno possa essere trattato come soggetto passivo distinto e se la scelta di uno di essi per il regime normale possa incidere automaticamente sulla posizione fiscale dell'altro.
Fatti e procedimento principale
W.G. gestiva un allevamento di polli da carne in due dei sei pollai di un'azienda agricola posseduta in comunione con il coniuge. Il 31 dicembre 2010 presentava la dichiarazione di iscrizione ai fini IVA, rinunciando allo status di agricoltore forfettario; il coniuge continuava invece ad avvalersi del regime forfettario per gli altri quattro pollai. Le autorità fiscali polacche ritenevano che la scelta di W.G. producesse effetti anche per il coniuge, il quale avrebbe perso lo status di agricoltore forfettario. Dopo il rigetto delle richieste di rettifica IVA, la controversia giungeva al giudice di rinvio.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama:
- l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che definisce il soggetto passivo come chi esercita in modo indipendente un'attività economica;
- gli articoli 295 e 296 della direttiva 2006/112/CE, relativi al regime comune forfettario per i produttori agricoli.
Le questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio domandava in sostanza:
- se la direttiva IVA osti a una prassi nazionale che impedisce ai coniugi di essere considerati soggetti passivi distinti quando esercitano attività agricola nella stessa azienda e con beni in comunione;
- se sia rilevante che l'opzione di uno dei coniugi per il regime normale determini la perdita dello status di agricoltore forfettario dell'altro;
- se conti la circostanza che i beni usati da ciascun coniuge siano chiaramente individuabili e gestiti separatamente.
Il ragionamento della Corte sull'articolo 9 della direttiva IVA
La Corte ribadisce che lo status di soggetto passivo va determinato esclusivamente sulla base dei criteri dell'articolo 9: esercizio di un'attività economica in modo indipendente, cioè in nome proprio, per proprio conto, sotto la propria responsabilità e assumendosi il rischio economico. In questa prospettiva, una persona che svolge attività agricola su un'azienda in comunione con il coniuge può essere soggetto passivo se la propria attività è effettivamente autonoma.
La Corte sottolinea che può essere un indice rilevante la separata amministrazione delle risorse, la distinzione economica, finanziaria e organizzativa delle attività; viceversa, è irrilevante, di per sé sola, la circostanza che i coniugi operino nell'ambito della stessa azienda agricola in comunione.
Portata degli articoli 295 e 296: regime forfettario e limiti nazionali
La Corte precisa che il regime forfettario dei produttori agricoli è un regime derogatorio ed eccezionale rispetto al regime normale dell'IVA e deve essere applicato solo nella misura necessaria a realizzarne la finalità di semplificazione e di compensazione dell'IVA assolta a monte. Gli articoli 295 e 296 consentono agli Stati membri di applicare il regime forfettario e anche di escluderne talune categorie, ma non autorizzano una limitazione generale della possibilità per ciascun coniuge di iscriversi come soggetto passivo per il solo fatto che l'altro utilizzi la stessa azienda agricola.
La questione della perdita dello status forfettario dell'altro coniuge
La Corte ammette che uno Stato membro possa, in casi concreti, prevedere che la rinuncia di uno dei coniugi al regime forfettario comporti la perdita dello status forfettario dell'altro, ma solo entro limiti rigorosi. Una simile soluzione non può poggiare su una presunzione generale di abuso: l'amministrazione tributaria deve verificare la situazione concreta e accertare se la misura sia necessaria per contrastare rischi di abuso o evasione non altrimenti esclusi mediante prova adeguata.
Inoltre, se l'esercizio indipendente da parte di entrambi i coniugi dell'attività nel regime normale dell'IVA non crea difficoltà amministrative rispetto alla coesistenza di due status differenti, lo Stato membro può legittimamente adottare una disciplina che faccia venir meno lo status forfettario dell'altro coniuge.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che la direttiva IVA osta a una prassi nazionale che escluda in via generale la qualifica di soggetti passivi distinti per coniugi che svolgono attività agricola in comunione, quando ciascuno operi in modo indipendente. Non osta invece a misure che, in concreto, facciano perdere all'altro coniuge lo status di agricoltore forfettario, purché ciò sia giustificato da esigenze antiabuso o da assenza di difficoltà amministrative in caso di doppio regime.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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