Corte di giustizia, Sentenza C-529/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 marzo 2022. — PJ contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Impugnazione – Principi del diritto dell’Unione – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita in qualità di collaboratore in uno studio legale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-529/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge due impugnazioni contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di PJ in materia di marchio UE per difetto di rappresentanza indipendente. Viene precisato che un avvocato collaboratore di uno studio può, in linea di principio, essere considerato indipendente, ma non quando il cliente è socio cofondatore dello stesso studio e ne controlla effettivamente le decisioni. La Corte esclude anche la sanabilità del vizio dopo la scadenza del termine di ricorso e respinge la censura relativa all’articolo 47 della Carta.
Impugnazione respinta: un avvocato collaboratore di uno studio legale non è indipendente, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, quando il cliente è socio e cofondatore dello stesso studio e può esercitare un controllo effettivo sul patrocinio.
La questione giuridica
Se l’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia imponga che il ricorrente dinanzi al Tribunale sia rappresentato da un avvocato realmente indipendente, e se tale requisito sia violato quando l’avvocato incaricato è collaboratore dello studio legale di cui il cliente è socio cofondatore; inoltre, se l’eventuale irregolarità nella rappresentanza possa essere sanata e se la declaratoria di irricevibilità incida sull’articolo 47 della Carta.
Principio di diritto
Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, la parte non privilegiata deve essere rappresentata da un avvocato esterno e indipendente; la nozione di indipendenza va letta in modo autonomo e uniforme nel diritto dell’Unione e non è esclusa da ogni legame contrattuale o professionale con il cliente, ma solo dai legami che pregiudichino manifestamente la capacità dell’avvocato di difendere al meglio gli interessi del mandante. Tuttavia, quando il cliente è socio e membro fondatore dello studio presso cui l’avvocato collaboratore esercita e può esercitare un controllo effettivo sullo studio e sul patrocinio, tali legami compromettono manifestamente l’indipendenza richiesta, rendendo irricevibile il ricorso; l’irregolarità di rappresentanza non è sanabile dopo la scadenza del termine di ricorso e non vi è violazione dell’articolo 47 della Carta perché la tutela giurisdizionale effettiva è comunque garantita dal diritto di proporre ricorso, nel rispetto delle regole di rappresentanza.
Norme richiamate
- Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 73 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 174 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
Impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea
La sentenza riguarda due impugnazioni riunite proposte da PJ e PC avverso l’ordinanza del Tribunale del 30 maggio 2018, con cui il ricorso contro una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO era stato dichiarato irricevibile per difetto di valida rappresentanza. Il contenzioso nasceva da un procedimento di nullità relativo al marchio denominativo "Erdmann & Rossi".
Fatti e svolgimento del procedimento
PJ aveva depositato nel 2011 una domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea "Erdmann & Rossi", registrato nel 2012. Nel 2014 la società Erdmann & Rossi GmbH aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poi sostituito dall’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Dopo il rigetto della domanda di nullità in prima istanza, la commissione di ricorso dell’EUIPO aveva accolto il ricorso della società e annullato la decisione della divisione di annullamento.
Ordinanza del Tribunale
Dinanzi al Tribunale, il ricorso di PJ era stato sottoscritto dall’avvocato S., collaboratore dello studio legale Z. Il Tribunale ha ritenuto che tale rappresentanza non soddisfacesse il requisito di indipendenza dell’avvocato previsto dall’articolo 19 dello Statuto, perché PJ era cofondatore e uno dei due soci dello studio legale Z e poteva esercitare un controllo effettivo sulle decisioni dello studio, incluse quelle relative ai collaboratori. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato irricevibile; di conseguenza il Tribunale ha anche ritenuto priva di oggetto la domanda di sostituzione proposta da PC.
Questioni sottoposte alla Corte
Le impugnazioni deducevano, in sostanza:
- la violazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto, per avere il Tribunale interpretato in modo troppo estensivo il requisito di indipendenza dell’avvocato;
- lo snaturamento dei fatti nella valutazione del rapporto tra PJ, lo studio legale Z e l’avvocato S.;
- la violazione dell’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, per asserita lesione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva;
- nella causa C‑531/18 P, anche l’erroneità della statuizione di non luogo a provvedere sulla domanda di sostituzione.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che impone alle parti non privilegiate la rappresentanza da parte di un avvocato;
- l’articolo 47 della Carta;
- gli articoli 21, 53, 56 e 58 dello Statuto;
- l’articolo 256 TFUE, sul riparto delle competenze in sede di impugnazione;
- le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale e della Corte pertinenti alla rappresentanza, all’irricevibilità e alle spese.
Ragionamento della Corte sul requisito di indipendenza
La Corte ribadisce che l’articolo 19 dello Statuto contiene due condizioni distinte e cumulative: la rappresentanza da parte di un avvocato e l’abilitazione a patrocinare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato SEE. La seconda condizione rinvia al diritto nazionale; la nozione di "avvocato" e il requisito di indipendenza, invece, vanno interpretati autonomamente nel diritto dell’Unione.
Richiamando la sentenza Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, la Corte afferma che il requisito di indipendenza non esclude ogni legame tra avvocato e cliente, ma soltanto quelli che pregiudichino manifestamente la capacità del difensore di tutelare al meglio gli interessi del mandante nel rispetto della legge e delle norme deontologiche. La sola esistenza di un rapporto contrattuale di diritto civile non basta quindi a far venir meno l’indipendenza.
Tuttavia, la Corte considera corretta, nel risultato, la conclusione del Tribunale: nel caso concreto il cliente PJ era socio cofondatore dello studio legale che aveva conferito l’incarico, e l’avvocato S. operava come collaboratore nello stesso studio. In tale situazione i legami tra avvocato collaboratore e socio-cliente sono tali da compromettere manifestamente l’indipendenza richiesta, perché il cliente può esercitare un controllo effettivo sullo studio e quindi anche sul patrocinio.
Esclusione della sanatoria e articolo 47 della Carta
La Corte respinge anche la censura relativa all’articolo 47 della Carta. Osserva che la tutela giurisdizionale effettiva è garantita dalla possibilità di proporre ricorso davanti al giudice dell’Unione, ma l’inosservanza dell’obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato indipendente non è tra i vizi sanabili dopo la scadenza del termine di ricorso. Inoltre, né lo Statuto né il regolamento di procedura impongono al Tribunale di avvertire il ricorrente o di consentirgli la nomina di un nuovo difensore nel corso del procedimento in casi di questo tipo.
Domanda di sostituzione nella causa C‑531/18 P
Poiché la Corte conferma la legittimità della declaratoria di irricevibilità del ricorso originario, la domanda di sostituzione proposta da PC perde rilevanza. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire su tale domanda.
Dispositivo e principi affermati
La Corte respinge integralmente le due impugnazioni e condanna PJ e PC alle spese dei rispettivi giudizi di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale. Il principio affermato è che un avvocato collaboratore di uno studio legale può in linea generale rappresentare una parte davanti ai giudici dell’Unione, ma non quando il cliente è un socio fondatore dello stesso studio e sussista un controllo effettivo che comprometta manifestamente l’indipendenza del difensore.
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