Corte di giustizia, Sentenza C-533/20
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 marzo 2022. — Somogy Megyei Kormányhivatal contro Upfield Hungary Kft. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Etichettatura – Indicazioni obbligatorie – Elenco degli ingredienti – Denominazione specifica di tali ingredienti – Aggiunta di una vitamina a un alimento – Obbligo di indicare la denominazione specifica di tale vitamina – Insussistenza di un obbligo di indicare la formula vitaminica utilizzata. — Causa C-533/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio della Kúria ungherese, ha chiarito la portata dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti arricchiti con vitamine. Ha stabilito che, ai fini dell’elenco degli ingredienti, basta la denominazione della vitamina, come "vitamina A" o "vitamina D", senza dover indicare la formula vitaminica concreta utilizzata. La soluzione è giustificata sia dal contesto normativo sia dall’esigenza di garantire informazioni chiare e facilmente comprensibili per il consumatore medio.
Etichettatura alimentare: se, quando una vitamina è aggiunta a un alimento, l’elenco ingredienti debba indicare anche la specifica formula vitaminica utilizzata oppure sia sufficiente la denominazione della vitamina.
La questione giuridica
Se il regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che, quando una vitamina è stata aggiunta a un alimento, nell’elenco degli ingredienti occorra indicare, oltre alla denominazione della vitamina, anche la formula vitaminica specifica effettivamente utilizzata, tra quelle autorizzate dal regolamento (CE) n. 1925/2006.
Principio di diritto
Quando una vitamina è aggiunta a un alimento, l’elenco degli ingredienti deve indicare la vitamina con la denominazione con cui essa è designata dal regolamento n. 1169/2011, ma non deve riportare anche la formula vitaminica specifica utilizzata; le forme vitaminiche elencate nel regolamento n. 1925/2006 rilevano solo come forme autorizzate di aggiunta, non come denominazioni aggiuntive da inserire in etichetta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1169/2011
- Regolamento (CE) n. 1925/2006
Etichettatura di vitamine aggiunte agli alimenti: denominazione della vitamina e formula vitaminica
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema, Ungheria) in materia di etichettatura alimentare e interpretazione del regolamento (UE) n. 1169/2011. La questione nasce da un ordine dell’autorità amministrativa ungherese di modificare l’etichetta di una margarina commercializzata da Upfield Hungary Kft.
Fatti e procedimento principale
Upfield Hungary commercializzava in Ungheria un prodotto denominato "Flóra ProActiv, margarina con 35% di materia grassa e steroli vegetali aggiunti", la cui etichettatura riportava l’indicazione "Vitamine (A, D)". L’autorità amministrativa di Somogy ha ritenuto che tale indicazione non fosse conforme al regolamento n. 1169/2011, assumendo che l’etichetta dovesse riportare, per gli ingredienti-vitamìne, anche la specifica formula vitaminica utilizzata.
L’organo giurisdizionale adito in primo grado ha annullato l’atto amministrativo, ritenendo che né il regolamento n. 1169/2011 né il regolamento n. 1925/2006 imponessero di sostituire le denominazioni "vitamina A" e "vitamina D" con le rispettive forme chimiche. Il caso è quindi giunto alla Kúria, che ha chiesto alla Corte di interpretare l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1169/2011, e segnatamente gli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 17, 18 e 30, nonché l’allegato XIII;
- il regolamento (CE) n. 1925/2006, in particolare gli articoli 3 e 7 e gli allegati I e II.
Dal regolamento n. 1169/2011 emerge la distinzione tra "ingrediente" e "sostanza nutritiva": le vitamine rientrano tra le sostanze nutritive, ma possono anche costituire ingredienti se sono state aggiunte all’alimento e restano presenti nel prodotto finito.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il regolamento n. 1169/2011 prevede due indicazioni obbligatorie distinte:
- l’"elenco degli ingredienti";
- la "dichiarazione nutrizionale".
Le vitamine possono essere menzionate nella dichiarazione nutrizionale se presenti in quantità significativa, ma questa indicazione non è sempre obbligatoria. Diversamente, se una vitamina è stata aggiunta all’alimento e resta nel prodotto finito, essa deve figurare nell’elenco degli ingredienti.
Sul punto decisivo, la Corte rileva che il regolamento n. 1169/2011 designa le vitamine con denominazioni come "vitamina A" o "vitamina D", anche nell’allegato XIII relativo alla dichiarazione nutrizionale, mentre il regolamento n. 1925/2006 si limita a indicare quali forme vitaminiche possono essere aggiunte agli alimenti. Le forme chimiche elencate nell’allegato II di quest’ultimo regolamento non sono considerate denominazioni supplementari ai fini dell’etichettatura.
Inoltre, l’obiettivo del regolamento n. 1169/2011 è garantire un elevato livello di tutela dei consumatori mediante informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili. Secondo la Corte, l’uso di denominazioni tecniche come "acetato di retinile" o "colecalciferolo" nell’elenco ingredienti renderebbe l’informazione meno immediata e meno comprensibile per il consumatore medio.
Decisione
La Corte risponde che, quando una vitamina è aggiunta a un alimento, l’elenco degli ingredienti non deve comprendere, oltre alla denominazione della vitamina, anche l’indicazione della formula vitaminica utilizzata. È quindi sufficiente indicare la vitamina con la denominazione prevista dalla normativa UE applicabile, senza menzionare la particolare forma chimica autorizzata utilizzata nella produzione.
Portata pratica
Per gli operatori del settore alimentare, la sentenza chiarisce che l’etichetta non deve trasformarsi in un supporto tecnico-chimico: ai fini dell’elenco ingredienti conta la denominazione della vitamina, non la formula specifica impiegata. Per le autorità di controllo, la pronuncia limita la possibilità di imporre indicazioni più dettagliate di quelle richieste dal regolamento n. 1169/2011.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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