Cassazione Penale, Sentenza n. 8213/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (28/01/2021) che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace, aveva confermato la condanna per il delitto di lesioni personali in danno di Cioce Rosaria e aveva applicato alla ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena. L'impugnazione deduceva: (i) vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e nella esclusione della legittima difesa (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.); (ii) violazione dell'art. 60 d.lgs. n. 274/2000 circa l'applicabilità del beneficio della sospensione condizionale alle pene irrogate dal giudice di pace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (vizio di motivazione) perché, per le sentenze di appello su reati di competenza del giudice di pace, non è proponibile ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione alla luce degli artt. 606, comma 2-bis c.p.p. e 39-bis d.lgs. n. 28/2000. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: l'art. 60 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 esclude l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 163 c.p. alle pene irrogate dal giudice di pace. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla parte che aveva concesso la sospensione condizionale della pena; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
La Corte richiama il divieto di proporre ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione per le sentenze d'appello su reati di competenza del giudice di pace, rendendo inammissibile la censura motivazionale sul primo motivo.
art. 606 c.p.p., comma 2-bis
Richiamato insieme al d.lgs. 28/2000 per confermare i limiti del ricorso per cassazione in tema di motivazione nelle sentenze d'appello provenienti dal giudice di pace.
art. 60 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Stabilisce l'inapplicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) alle pene irrogate dal giudice di pace; la Corte ha annullato la parte della sentenza che aveva invece concesso tale beneficio.
art. 163 c.p.
Norma sul beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui applicazione è stata ritenuta incompatibile con le pene inflitte dal giudice di pace secondo l'art. 60 del d.lgs. 274/2000.
art. 39-bis d.lgs. n. 28/2000
Richiamato per delimitare la materia dei ricorsi in Cassazione contro decisioni d'appello su reati di competenza del giudice di pace, in combinato disposto con le modifiche procedurali introdotte dal d.lgs. n. 11/2018.
Massime di principio
- Per le sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, la Corte di Cassazione non ammette il ricorso per cassazione fondato unicamente su vizio di motivazione; tali censurabili devono essere proposte nei limiti consentiti dalla legge.
- L'art. 60 d.lgs. 28/2000 esclude l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alle pene irrogate dal giudice di pace: se un giudice di grado superiore o un giudice d'appello applica tale beneficio a pene riconducibili alla competenza del giudice di pace, la Cassazione annullerà quella parte della decisione.
- In casi simili, chi intende impugnare deve verificare attentamente la natura del motivo di ricorso (questione di diritto vs. vizio di motivazione): le questioni di diritto possono essere efficacemente dedotte in Cassazione, mentre i meri rilievi motivazionali rischiano l'inammissibilità.
- Se si ritiene leso un principio costituzionale (es. violazione dell'uguaglianza o del diritto di difesa), occorre proporre argomentazioni riferibili a questioni di diritto costituzionale specifiche, perché la semplice contestazione di applicazione di una norma legislativa di coordinamento (come l'art. 60 d.lgs. 274/2000) difficilmente viene superata dalla Corte quando la norma è ritenuta coerente con i principi costituzionali.
- Prima di proporre ricorso, valutare la coerenza tra competenza del giudice che ha irrogato la pena e i benefici applicati; se un beneficio previsto dal codice penale è espressamente escluso per i reati di competenza del giudice di pace, impugnazioni su tale punto hanno concrete probabilità di accoglimento da parte della Cassazione solo per la declaratoria di illegittimità dell'applicazione del beneficio.
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