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Sentenza

Sentenza n. 696/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento 2.7.2024 n. 39868 del Responsabile dell’Area 4 – Sviluppo del Territorio della Città di Manduria e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202401283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un’unità abitativa in sopraelevazione a un fabbricato esistente adibito a deposito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di permesso di costruire relativo alla realizzazione di una sopraelevazione abitativa su un deposito già assentito con concessione edilizia del 2001. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e seguenti e 142 e seguenti del d.lgs. 42/2004, la falsa applicazione dell’art. 80 delle NTA del PPTR, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e il sviamento. In particolare, ha sostenuto che la disciplina applicata dal Comune fosse incoerente e che l’interpretazione dell’art. 80 delle NTA fosse eccessivamente rigida, estranea alle competenze comunali e sproporzionata. Ha inoltre valorizzato il precedente assenso edilizio del 2001, corredato dal parere favorevole della Soprintendenza, nonché l’assenza di rinvenimenti archeologici emersa dagli scavi per il deposito. È stata altresì contestata l’omessa acquisizione, nel nuovo procedimento, del parere dell’organo statale di tutela.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 80, comma 2, lettera a2), delle NTA del PPTR sia una disposizione puntuale e univoca, adottata nell’esercizio della discrezionalità pianificatoria regionale a tutela dei valori paesaggistici e archeologici, e che vieti nelle zone di interesse archeologico la realizzazione di nuove costruzioni. La sopraelevazione abitativa è stata qualificata come nuova costruzione e, pertanto, non ammissibile. Il precedente titolo edilizio del 2001, pur comprendendo anche la sopraelevazione e pur essendo stato accompagnato dal parere favorevole della Soprintendenza, è stato ritenuto irrilevante perché adottato sulla base di una disciplina di tutela anteriore al PPTR del 2015. Il TAR ha inoltre escluso la rilevanza della mancata acquisizione di un nuovo parere della Soprintendenza: il diniego si fondava su un vincolo puntuale, diretto, pieno e assoluto, tale da non lasciare spazio ad alcuna valutazione discrezionale; il coinvolgimento dell’organo tutorio non avrebbe quindi potuto modificare l’esito del procedimento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 2, lettera a2), NTA del PPTR della Regione Puglia

    2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano: ... a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

    La disposizione vieta in modo puntuale e univoco la realizzazione di nuove costruzioni nelle zone di interesse archeologico individuate dal PPTR.

  • art. 75, punto 3, NTA del PPTR della Regione Puglia

    Individua le zone di interesse archeologico come caratterizzate dall’intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza, con compresenza di valori culturali e paesaggistici.

  • artt. 20 e seguenti d.lgs. 42/2004

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina autorizzatoria e di tutela dei beni culturali e paesaggistici; il TAR non ne ha ravvisato la violazione.

  • artt. 142 e seguenti d.lgs. 42/2004

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai vincoli paesaggistici; il diniego è stato ritenuto fondato sul vincolo puntuale e assoluto derivante dal PPTR.

Massime di principio

  • Una disposizione di piano paesaggistico che vieta in modo puntuale e univoco la realizzazione di nuove costruzioni in una zona di interesse archeologico impedisce il rilascio del permesso di costruire per una sopraelevazione qualificabile come nuova costruzione.
  • Un titolo edilizio rilasciato prima dell’entrata in vigore di una nuova disciplina paesaggistica non conserva efficacia ostativa rispetto all’applicazione della disciplina sopravvenuta per opere non ancora realizzate, anche se il titolo originario comprendeva integralmente l’intervento.
  • Il precedente parere favorevole della Soprintendenza, reso in applicazione di una disciplina di tutela diversa, non impedisce l’applicazione della più rigorosa disciplina paesaggistica sopravvenuta.
  • Quando il diniego edilizio si fonda su un vincolo paesaggistico puntuale, diretto e assoluto, che esclude in radice l’intervento, la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza non determina illegittimità se tale parere non avrebbe potuto modificare l’esito vincolato del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincoli e piani paesaggisticiAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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