Sentenza n. 696/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento 2.7.2024 n. 39868 del Responsabile dell’Area 4 – Sviluppo del Territorio della Città di Manduria e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un’unità abitativa in sopraelevazione a un fabbricato esistente adibito a deposito
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di permesso di costruire relativo alla realizzazione di una sopraelevazione abitativa su un deposito già assentito con concessione edilizia del 2001. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e seguenti e 142 e seguenti del d.lgs. 42/2004, la falsa applicazione dell’art. 80 delle NTA del PPTR, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e il sviamento. In particolare, ha sostenuto che la disciplina applicata dal Comune fosse incoerente e che l’interpretazione dell’art. 80 delle NTA fosse eccessivamente rigida, estranea alle competenze comunali e sproporzionata. Ha inoltre valorizzato il precedente assenso edilizio del 2001, corredato dal parere favorevole della Soprintendenza, nonché l’assenza di rinvenimenti archeologici emersa dagli scavi per il deposito. È stata altresì contestata l’omessa acquisizione, nel nuovo procedimento, del parere dell’organo statale di tutela.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 80, comma 2, lettera a2), delle NTA del PPTR sia una disposizione puntuale e univoca, adottata nell’esercizio della discrezionalità pianificatoria regionale a tutela dei valori paesaggistici e archeologici, e che vieti nelle zone di interesse archeologico la realizzazione di nuove costruzioni. La sopraelevazione abitativa è stata qualificata come nuova costruzione e, pertanto, non ammissibile. Il precedente titolo edilizio del 2001, pur comprendendo anche la sopraelevazione e pur essendo stato accompagnato dal parere favorevole della Soprintendenza, è stato ritenuto irrilevante perché adottato sulla base di una disciplina di tutela anteriore al PPTR del 2015. Il TAR ha inoltre escluso la rilevanza della mancata acquisizione di un nuovo parere della Soprintendenza: il diniego si fondava su un vincolo puntuale, diretto, pieno e assoluto, tale da non lasciare spazio ad alcuna valutazione discrezionale; il coinvolgimento dell’organo tutorio non avrebbe quindi potuto modificare l’esito del procedimento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, lettera a2), NTA del PPTR della Regione Puglia
2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano: ... a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
La disposizione vieta in modo puntuale e univoco la realizzazione di nuove costruzioni nelle zone di interesse archeologico individuate dal PPTR.
art. 75, punto 3, NTA del PPTR della Regione Puglia
Individua le zone di interesse archeologico come caratterizzate dall’intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza, con compresenza di valori culturali e paesaggistici.
artt. 20 e seguenti d.lgs. 42/2004
Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina autorizzatoria e di tutela dei beni culturali e paesaggistici; il TAR non ne ha ravvisato la violazione.
artt. 142 e seguenti d.lgs. 42/2004
Richiamati dal ricorrente in relazione ai vincoli paesaggistici; il diniego è stato ritenuto fondato sul vincolo puntuale e assoluto derivante dal PPTR.
Massime di principio
- Una disposizione di piano paesaggistico che vieta in modo puntuale e univoco la realizzazione di nuove costruzioni in una zona di interesse archeologico impedisce il rilascio del permesso di costruire per una sopraelevazione qualificabile come nuova costruzione.
- Un titolo edilizio rilasciato prima dell’entrata in vigore di una nuova disciplina paesaggistica non conserva efficacia ostativa rispetto all’applicazione della disciplina sopravvenuta per opere non ancora realizzate, anche se il titolo originario comprendeva integralmente l’intervento.
- Il precedente parere favorevole della Soprintendenza, reso in applicazione di una disciplina di tutela diversa, non impedisce l’applicazione della più rigorosa disciplina paesaggistica sopravvenuta.
- Quando il diniego edilizio si fonda su un vincolo paesaggistico puntuale, diretto e assoluto, che esclude in radice l’intervento, la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza non determina illegittimità se tale parere non avrebbe potuto modificare l’esito vincolato del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 995/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 996/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 997/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 998/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 999/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 1000/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →