Regolamento (UE) 2021/2262
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2262 della Commissione del 13 dicembre 2021 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Bayerischer Blutwurz»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra come indicazione geografica la denominazione di bevanda spiritosa «Bayerischer Blutwurz» ai sensi del regolamento (UE) 2019/787. La Commissione dà atto dell’istruttoria svolta sulla domanda presentata dalla Germania, dell’assenza di opposizioni e della conformità ai requisiti applicabili. La registrazione comporta la protezione prevista dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Registrazione dell’indicazione geografica di bevanda spiritosa «Bayerischer Blutwurz» e relativa protezione ai sensi del regolamento (UE) 2019/787.
Ambito di applicazione
Si applica alla specifica indicazione geografica di bevanda spiritosa «Bayerischer Blutwurz», oggetto di registrazione su domanda presentata dalla Germania. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile; riguarda la protezione dell’indicazione geografica nel mercato UE. Non contiene esclusioni soggettive o settoriali ulteriori rispetto al perimetro della singola denominazione registrata.
Registrazione dell’indicazione geografica di bevanda spiritosa «Bayerischer Blutwurz"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2262 della Commissione registra la denominazione «Bayerischer Blutwurz» come indicazione geografica per una bevanda spiritosa. Il provvedimento si fonda sull’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 e dà seguito all’istruttoria avviata su domanda presentata dalla Germania.
Contesto normativo e iter di esame
La Commissione richiama nei considerando che la domanda era stata presentata il 7 giugno 2019 ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008. Viene altresì ricordato che il regolamento (UE) 2019/787, entrato in vigore il 25 maggio 2019, ha sostituito il precedente regime e che, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle indicazioni geografiche è stato abrogato con effetto dall’8 giugno 2019.
Pubblicazione e assenza di opposizioni
Dopo aver accertato la conformità della domanda al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento e all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. Non essendo pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere alla registrazione.
Effetti della registrazione
L’articolo 1 dispone la registrazione dell’indicazione geografica «Bayerischer Blutwurz». La registrazione produce, in forza dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, la protezione di cui all’articolo 21 del medesimo regolamento, con conseguente tutela della denominazione nel mercato dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione dell’indicazione geografica
L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione di bevanda spiritosa «Bayerischer Blutwurz» come indicazione geografica. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, la registrazione conferisce la protezione prevista dall’articolo 21 del medesimo regolamento.
Presupposti procedurali e assenza di opposizioni
Nei considerando la Commissione ricostruisce l’iter: domanda presentata dalla Germania il 7 giugno 2019; verifica di conformità al regolamento (CE) n. 110/2008; pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; mancata ricezione di notifiche di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
Regime transitorio tra vecchio e nuovo regolamento
Il testo precisa che il regolamento (UE) 2019/787 è entrato in vigore il 25 maggio 2019 e che, conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto dall’8 giugno 2019. La domanda è stata tuttavia esaminata alla luce del precedente quadro normativo, secondo quanto richiamato nei considerando.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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