Sentenza del 17/01/2017 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui gli era stata concessa la rateizzazione di un debito complessivo di euro 123.574,94, contestando il difetto di motivazione, l’asserita applicazione di interessi anatocistici vietati dall’art. 1283 c.c. e la prescrizione dei crediti. In appello ha inoltre censurato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato l’inammissibilità del ricorso originario. Il provvedimento di rateizzazione non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, non avendo natura impositiva e ampliando, anziché comprimere, le facoltà del contribuente. Le contestazioni sostanziali sul debito, non sollevate prima dell’iscrizione a ruolo, sono state ritenute riconducibili a un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non consentita nei limiti dell’art. 57 del D.P.R. 602/1973, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso concreto. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 18 del D.Lgs. 546/1992
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la norma per sostenere l’inammissibilità del ricorso contro un atto non rientrante tra quelli impugnabili nel processo tributario.
Art. 19 del D.Lgs. 546/1992
La Commissione ha ritenuto che il provvedimento di rateizzazione non sia un atto autonomamente impugnabile, perché non ha natura impositiva e non incide negativamente sulla posizione del contribuente.
Art. 1283 del Codice civile
Il ricorrente lo ha invocato per contestare l’applicazione di interessi anatocistici; tuttavia la censura è stata ritenuta infondata e formulata in modo generico, senza indicazione di conteggi alternativi.
Art. 615 del Codice di procedura civile
Le contestazioni sostanziali sull’esistenza o sull’ammontare del debito, quando il titolo esecutivo si è già formato, possono integrare un’opposizione all’esecuzione; nel caso concreto tale rimedio è stato ritenuto non esperibile.
Art. 617 del Codice di procedura civile
Riguarda le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, distinguendole dalle contestazioni sul merito del debito.
Art. 57 del D.P.R. 602/1973
Limita le opposizioni all’esecuzione nell’ambito della riscossione esattoriale, ammettendole solo in ipotesi ristrette, tra cui la pignorabilità dei beni e le opposizioni formali ex art. 617 c.p.c.; la giurisprudenza ammette ulteriori casi quando si contesti l’assoluta carenza del titolo o fatti sopravvenuti.
Massime di principio
- Un provvedimento di concessione della rateizzazione, di regola, non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario se non contiene una nuova pretesa impositiva o una modifica sostanziale del debito.
- Le contestazioni sull’esistenza, prescrizione o ammontare del debito devono essere sollevate tempestivamente contro gli atti impositivi o della riscossione previsti dalla legge; non è normalmente possibile recuperarle impugnando successivamente la sola rateizzazione.
- Le doglianze sulla motivazione e sugli interessi devono essere specifiche: occorre indicare le voci contestate, i criteri di calcolo errati e, ove possibile, prospettare conteggi alternativi.
- Nella riscossione esattoriale l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è soggetta a limiti particolarmente rigorosi; può essere ammessa soprattutto per fatti sopravvenuti, assoluta mancanza del titolo esecutivo o questioni non diversamente tutelabili.
- La concessione della rateizzazione è normalmente considerata un beneficio per il contribuente e non un atto lesivo autonomamente impugnabile.
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