Sentenza n. 2069/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n.195/2025 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 195/2025 del Tribunale di Pavia, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l’inottemperanza e ordinata l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notifica della sentenza al Ministero, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza, rilevando che il credito risultava documentato, la sentenza era passata in giudicato e l’Amministrazione non aveva allegato alcun adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 60 giorni per determinare l’importo residuo e adottare gli atti necessari, su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza al giudicato, ordinare l’esecuzione e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è procedibile la domanda esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza passata in giudicato, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- L’inottemperanza al giudicato può essere dichiarata quando il creditore documenti il contenuto e la definitività della pronuncia e l’amministrazione non dimostri o non deduca l’avvenuto adempimento dell’obbligo conformativo o pecuniario.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine concesso all’amministrazione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto al commissario ad acta alcun compenso.
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