Regolamento (UE) 2004/852
Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce una base comune di requisiti igienici per gli operatori del settore alimentare, imponendo la responsabilità primaria della sicurezza alimentare, il controllo dei rischi lungo la catena alimentare e, salvo la produzione primaria, procedure permanenti basate sui principi HACCP. Disciplina inoltre i requisiti strutturali e operativi degli stabilimenti, la gestione di acqua, rifiuti, trasporti, temperature, personale, materie prime, confezionamento e trattamento termico. Prevede registrazione degli stabilimenti, approvazione ove richiesta, guide volontarie di buona prassi, flessibilità per metodi tradizionali e aree geograficamente svantaggiate, nonché requisiti equivalenti per alimenti importati ed esportati.
Disciplina generale dell'igiene dei prodotti alimentari lungo tutte le fasi della catena alimentare.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare e a tutte le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione ed esportazione degli alimenti, dalla produzione primaria fino all'immissione sul mercato. Comprende requisiti generali di igiene, procedure basate sui principi HACCP, registrazione e, ove prevista, approvazione degli stabilimenti, nonché regole per importazioni ed esportazioni. Sono esclusi la produzione primaria per uso domestico privato, la preparazione, manipolazione e conservazione domestica per consumo privato, la fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari al consumatore finale o a dettaglianti locali direttamente riforniti dal consumatore finale, nonché i centri di raccolta e le concerie che rientrano nella nozione di impresa alimentare esclusivamente per la gestione di materie prime destinate alla gelatina o al collagene. Per la fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari gli Stati membri stabiliscono regole nazionali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Igiene generale dei prodotti alimentari
Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce le regole generali di igiene applicabili agli operatori del settore alimentare, perseguendo un elevato livello di tutela della salute umana e dei consumatori e integrandosi con i principi del regolamento (CE) n. 178/2002. La disciplina adotta un approccio integrato, dalla produzione primaria fino all'immissione sul mercato o all'esportazione, e considera la sicurezza alimentare una responsabilità primaria dell'operatore lungo tutta la catena alimentare.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Il regolamento si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, nonché alle esportazioni, senza pregiudizio per requisiti più specifici in materia di igiene. Sono esclusi:
- la produzione primaria per uso domestico privato;
- la preparazione, manipolazione o conservazione domestica per consumo privato;
- la fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono direttamente il consumatore finale;
- i centri di raccolta e le concerie che rientrano nella nozione di impresa alimentare soltanto perché manipolano materie prime destinate alla produzione di gelatina o collagene.
Per la fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri devono stabilire regole nazionali idonee a conseguire gli obiettivi del regolamento.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 definisce l'igiene come l'insieme delle misure e condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano, tenendo conto dell'uso previsto dell'alimento. Sono inoltre definiti, tra gli altri, prodotti primari, stabilimento, autorità competente, equivalenza, contaminazione, acqua potabile, acqua pulita, confezionamento, imballaggio, contenitore ermeticamente chiuso, trasformazione, prodotti non trasformati e prodotti trasformati. Le definizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano anch'esse.
Nei suoi allegati, le espressioni "ove necessario", "ove appropriato", "adeguato" e "sufficiente" devono essere interpretate in relazione al conseguimento degli obiettivi del regolamento.
Obblighi generali degli operatori
L'articolo 3 impone agli operatori di garantire che tutte le fasi sotto il loro controllo rispettino i requisiti igienici applicabili. L'articolo 1 individua i principali criteri del sistema:
- responsabilità primaria dell'operatore per la sicurezza alimentare;
- controllo della sicurezza lungo tutta la catena, a partire dalla produzione primaria;
- mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere conservati in sicurezza a temperatura ambiente;
- applicazione di buone prassi igieniche e di procedure basate sui principi HACCP;
- utilizzo di guide di buona prassi come strumento di supporto;
- definizione, su base scientifica, di criteri microbiologici e requisiti di controllo delle temperature;
- garanzia che gli alimenti importati raggiungano almeno lo stesso livello igienico degli alimenti prodotti nell'Unione o un livello equivalente.
Requisiti per produzione primaria e fasi successive
L'articolo 4 distingue tra produzione primaria e attività successive. Gli operatori della produzione primaria e delle operazioni associate devono rispettare l'allegato I e le eventuali norme specifiche sugli alimenti di origine animale. Gli operatori attivi nelle fasi successive devono rispettare l'allegato II e le disposizioni specifiche applicabili.
Quando appropriato, gli operatori devono adottare misure relative a:
- criteri microbiologici;
- procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi del regolamento;
- controllo delle temperature;
- mantenimento della catena del freddo;
- campionamento e analisi.
I criteri, requisiti, obiettivi e metodi di campionamento o analisi sono adottati secondo la procedura dell'articolo 14, paragrafo 2. In assenza di metodi previsti dal regolamento o da altri atti applicabili, possono essere utilizzati metodi previsti da altre disposizioni dell'Unione o nazionali oppure metodi scientificamente validati che forniscano risultati equivalenti al metodo di riferimento.
Sistema HACCP e documentazione
L'articolo 5 richiede agli operatori, per le fasi successive alla produzione primaria e alle operazioni associate elencate nell'allegato I, di predisporre, attuare e mantenere procedure permanenti basate sui principi HACCP. Il sistema comprende:
- individuazione dei pericoli da prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili;
- individuazione dei punti critici di controllo;
- determinazione dei limiti critici;
- definizione e applicazione di procedure di monitoraggio;
- previsione di azioni correttive quando un punto critico non è sotto controllo;
- verifica periodica dell'efficacia delle misure;
- predisposizione di documenti e registrazioni proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
Ogni modifica al prodotto, al processo o a una fase operativa impone il riesame della procedura e l'adozione degli aggiornamenti necessari. L'operatore deve fornire all'autorità competente la prova della conformità, mantenere aggiornati i documenti e conservare le altre registrazioni per un periodo appropriato. Il regolamento ammette flessibilità per le piccole imprese: non è necessario individuare punti critici in ogni situazione né fissare necessariamente un limite numerico in ogni caso, purché siano raggiunti gli obiettivi di sicurezza alimentare.
Produzione primaria e operazioni associate
L'allegato I si applica alla produzione primaria e alle operazioni associate, tra cui il trasporto, la conservazione e la manipolazione dei prodotti primari presso il luogo di produzione, il trasporto di animali vivi quando necessario e il trasporto di prodotti vegetali, prodotti della pesca e selvaggina verso uno stabilimento quando la loro natura non sia stata sostanzialmente modificata.
Gli operatori devono proteggere i prodotti primari dalla contaminazione e rispettare le disposizioni relative al controllo dei pericoli derivanti da aria, suolo, acqua, mangimi, fertilizzanti, medicinali veterinari, prodotti fitosanitari, biocidi e rifiuti. Per gli animali e i prodotti di origine animale devono essere adottate, ove appropriate, misure su pulizia e disinfezione di locali, attrezzature, contenitori e veicoli, pulizia degli animali, uso di acqua potabile o pulita, salute e formazione del personale, controllo di animali infestanti, malattie trasmissibili, analisi e uso corretto di medicinali veterinari e additivi per mangimi.
Per i prodotti vegetali sono richieste misure analoghe relative a pulizia, condizioni igieniche di produzione, trasporto e conservazione, acqua, personale, animali infestanti, rifiuti, analisi, prodotti fitosanitari e biocidi. Gli operatori devono adottare azioni correttive quando informati di problemi rilevati nei controlli ufficiali.
Registrazioni nella produzione primaria
Le registrazioni devono essere conservate per un periodo appropriato e in misura proporzionata alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Le informazioni pertinenti devono essere messe a disposizione dell'autorità competente e degli operatori che ricevono i prodotti, su richiesta.
Gli operatori che allevano animali o producono prodotti di origine animale devono registrare, in particolare:
- natura e origine dei mangimi;
- medicinali veterinari o altri trattamenti, date di somministrazione e tempi di sospensione;
- malattie rilevanti per la sicurezza dei prodotti;
- risultati delle analisi su animali o altri campioni;
- relazioni pertinenti sui controlli effettuati.
Gli operatori che producono o raccolgono prodotti vegetali devono registrare:
- uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- presenza di organismi nocivi o malattie rilevanti;
- risultati delle analisi pertinenti.
Registrazione e approvazione degli stabilimenti
L'articolo 6 impone a ogni operatore di notificare all'autorità competente ciascuno stabilimento sotto il proprio controllo che svolga attività di produzione, trasformazione o distribuzione, affinché sia registrato. Devono essere comunicate anche le modifiche significative delle attività e la chiusura degli stabilimenti, così da garantire che le informazioni siano sempre aggiornate.
L'approvazione, successiva almeno a una visita in loco, è richiesta quando prevista:
- dal diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;
- dalle norme specifiche sugli alimenti di origine animale;
- da una decisione adottata secondo la procedura dell'articolo 14, paragrafo 2.
Guide di buona prassi
Gli articoli da 7 a 9 prevedono guide nazionali e dell'Unione per l'igiene e l'applicazione dell'HACCP. Il loro uso è volontario, ma gli Stati membri devono incoraggiarne sviluppo, diffusione e utilizzo.
Le guide nazionali devono essere elaborate dai settori alimentari interessati, consultando le autorità competenti, i consumatori e gli altri soggetti coinvolti, tenendo conto del Codex Alimentarius e, per la produzione primaria, delle raccomandazioni dell'allegato I, parte B. Gli Stati membri valutano la praticabilità e l'idoneità delle guide e trasmettono alla Commissione quelle conformi. Le guide adottate ai sensi della direttiva 93/43/CEE restano applicabili se compatibili con gli obiettivi del regolamento.
Le guide dell'Unione sono sviluppate con la partecipazione dei settori alimentari europei, comprese le piccole e medie imprese, dei consumatori e delle autorità competenti. I relativi titoli e riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Requisiti dell'allegato II per locali e attrezzature
L'allegato II stabilisce i requisiti generali applicabili a tutti gli operatori diversi da quelli cui si applica l'allegato I. I capitoli da V a XII si applicano a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; i capitoli I, II, III e IV si applicano secondo la tipologia di locali o di trasporto.
I locali devono essere mantenuti puliti e in buone condizioni. Progettazione, ubicazione, dimensioni e costruzione devono consentire pulizia e disinfezione, prevenire contaminazioni, assicurare spazio operativo adeguato e permettere il controllo delle temperature. Sono inoltre richiesti servizi igienici, lavabi per le mani con acqua corrente calda e fredda, ventilazione, illuminazione, drenaggio e, ove necessario, spogliatoi. Detergenti e disinfettanti non devono essere conservati nelle aree di manipolazione degli alimenti.
Nei locali di preparazione, trattamento o trasformazione, pavimenti, pareti, soffitti, finestre, porte e superfici a contatto con alimenti devono essere progettati e mantenuti in modo da consentire una pulizia efficace e, se necessario, la disinfezione. Le attrezzature devono essere costruite e installate in modo da ridurre il rischio di contaminazione e consentire la pulizia dell'attrezzatura e delle aree circostanti.
Per strutture mobili o temporanee, abitazioni private utilizzate regolarmente per preparare alimenti destinati al mercato e distributori automatici sono richieste, per quanto ragionevolmente praticabile, condizioni idonee a prevenire contaminazioni, servizi per l'igiene personale, acqua potabile, gestione sicura dei rifiuti, controllo delle temperature e corretta collocazione degli alimenti.
Trasporto e gestione dei rifiuti
I mezzi e i contenitori di trasporto devono essere puliti, mantenuti in buone condizioni e, ove necessario, progettati per consentire pulizia e disinfezione. Non devono essere utilizzati per altri materiali quando ciò possa causare contaminazione; in caso di carichi diversi devono essere previste separazioni efficaci e devono essere effettuate pulizie tra i carichi.
Gli alimenti sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in contenitori riservati agli alimenti e contrassegnati in modo visibile e indelebile, anche con la dicitura "solo per alimenti". I mezzi devono proteggere gli alimenti dalla contaminazione e, quando necessario, mantenere e consentire il monitoraggio delle temperature.
I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi rapidamente dalle aree in cui sono presenti alimenti, collocati in contenitori idonei e gestiti in modo igienico e rispettoso della normativa ambientale, senza diventare fonte diretta o indiretta di contaminazione.
Acqua, ghiaccio e vapore
Deve essere disponibile un'adeguata quantità di acqua potabile, utilizzata ogni volta che sia necessaria per evitare contaminazioni. Per i prodotti della pesca interi può essere utilizzata acqua pulita; l'acqua marina pulita può essere utilizzata per molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, nonché per il lavaggio esterno nei casi previsti.
L'acqua non potabile destinata, ad esempio, alla lotta antincendio, alla produzione di vapore o alla refrigerazione deve circolare in un sistema separato e identificato, senza collegamenti o riflussi verso il sistema dell'acqua potabile. L'acqua riciclata utilizzata nella trasformazione o come ingrediente non deve presentare rischi di contaminazione. Il ghiaccio a contatto con gli alimenti deve essere prodotto con acqua potabile o, per il raffreddamento di prodotti della pesca interi, con acqua pulita. Il vapore a contatto diretto con gli alimenti non deve contenere sostanze pericolose o contaminanti.
Igiene personale e formazione
Ogni persona che opera in un'area di manipolazione deve mantenere un elevato livello di pulizia personale e indossare indumenti idonei, puliti e, ove necessario, protettivi. Non può manipolare alimenti né accedere alle aree di manipolazione chi soffre di una malattia trasmissibile attraverso gli alimenti, presenta ferite infette, infezioni cutanee, piaghe o diarrea, quando sussista un rischio di contaminazione. I sintomi devono essere immediatamente comunicati all'operatore.
Gli operatori devono assicurare che gli addetti siano supervisionati, istruiti o formati in materia di igiene alimentare in relazione all'attività svolta. I responsabili dell'elaborazione e del mantenimento delle procedure HACCP o dell'utilizzo delle guide devono ricevere una formazione adeguata sui principi HACCP. Devono inoltre essere rispettati gli eventuali obblighi nazionali relativi ai programmi formativi in specifici settori alimentari.
Alimenti, temperature, confezionamento e trattamento termico
Gli operatori non possono accettare materie prime, ingredienti o altri materiali contaminati da parassiti, microrganismi patogeni, sostanze tossiche, decomposte o estranee a livelli tali da rendere il prodotto finale inadatto al consumo anche dopo normali operazioni igieniche di selezione o trasformazione.
Gli alimenti devono essere protetti dalla contaminazione durante tutte le fasi. Devono essere adottate procedure di controllo degli infestanti e impedito l'accesso degli animali domestici ai luoghi di preparazione, manipolazione o conservazione, salvo casi particolari autorizzati dall'autorità competente senza rischio di contaminazione.
Gli alimenti e le materie prime suscettibili di favorire microrganismi patogeni o tossine non devono essere mantenuti a temperature rischiose. La catena del freddo non deve essere interrotta, salvo periodi limitati durante preparazione, trasporto, stoccaggio, esposizione e servizio, purché non vi sia rischio per la salute. Gli alimenti destinati a essere serviti freddi devono essere raffreddati rapidamente dopo il trattamento termico o la preparazione finale. Lo scongelamento deve minimizzare la crescita microbica e la formazione di tossine, gestendo adeguatamente i liquidi di sgocciolamento.
I materiali di confezionamento non devono costituire fonte di contaminazione e devono essere conservati in condizioni protette. Le operazioni di confezionamento devono preservare l'integrità e la pulizia dei contenitori; i materiali riutilizzati devono essere facilmente pulibili e, ove necessario, disinfettabili.
Per gli alimenti immessi sul mercato in contenitori ermeticamente chiusi, il trattamento termico deve portare ogni parte del prodotto a una determinata temperatura per un determinato periodo e impedire contaminazioni durante il processo. Gli operatori devono controllare regolarmente i parametri pertinenti, tra cui temperatura, pressione, chiusura e aspetti microbiologici, anche mediante dispositivi automatici. Il processo dovrebbe conformarsi a uno standard internazionalmente riconosciuto, come pastorizzazione, trattamento ad altissima temperatura o sterilizzazione.
Importazioni ed esportazioni
Per gli alimenti importati, i requisiti richiamati dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 comprendono gli articoli da 3 a 6 del regolamento, inclusi gli obblighi igienici, HACCP, cooperazione con l'autorità e registrazione o approvazione degli stabilimenti quando applicabile.
Per gli alimenti esportati o riesportati, i requisiti richiamati dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 comprendono anch'essi gli articoli da 3 a 6 del regolamento.
Flessibilità, misure nazionali e controlli
Gli allegati I e II possono essere adattati o aggiornati tenendo conto dell'esperienza applicativa dell'HACCP, dei progressi tecnologici, delle aspettative dei consumatori, dei pareri scientifici, delle nuove valutazioni del rischio e dei criteri microbiologici e termici. Possono essere concesse deroghe, in particolare per facilitare l'applicazione dell'articolo 5 nelle piccole imprese, purché non siano compromessi gli obiettivi del regolamento.
Gli Stati membri possono adottare misure nazionali per consentire la prosecuzione di metodi tradizionali o soddisfare esigenze di imprese situate in regioni con particolari vincoli geografici. La notifica alla Commissione deve descrivere requisiti, adattamenti, alimenti e stabilimenti interessati, motivazioni, analisi dei pericoli e misure di salvaguardia. Gli altri Stati membri dispongono di tre mesi per presentare osservazioni, prorogabili a quattro mesi per le misure relative alla costruzione, disposizione e attrezzatura degli stabilimenti.
La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulle questioni suscettibili di incidere significativamente sulla salute pubblica, in particolare prima di proporre criteri, requisiti o obiettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.
Abrogazione, entrata in vigore e applicazione
La direttiva 93/43/CEE è abrogata dalla data di applicazione del regolamento. Le decisioni adottate ai sensi della direttiva restano in vigore fino alla loro sostituzione; in attesa dei nuovi criteri o requisiti dell'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri possono mantenere le norme nazionali adottate in conformità alla direttiva.
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La sua applicazione è prevista 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti collegati sulle norme specifiche per gli alimenti di origine animale, sui controlli ufficiali e sull'abrogazione di alcune direttive in materia di igiene, e comunque non prima del 1° gennaio 2006. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito e responsabilità generale
Gli articoli 1-3 stabiliscono che la responsabilità primaria della sicurezza alimentare grava sull'operatore del settore alimentare e che il regolamento si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, nonché alle esportazioni. Sono richiesti il mantenimento della catena del freddo, l'applicazione delle buone prassi igieniche e, nei casi previsti, di procedure basate sull'HACCP.
Definizioni
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, igiene, prodotti primari, stabilimento, autorità competente, contaminazione, acqua potabile, acqua pulita, imballaggio, confezionamento, contenitore ermeticamente chiuso, trasformazione, prodotti non trasformati e prodotti trasformati. Si applicano anche le definizioni del regolamento (CE) n. 178/2002.
Requisiti igienici per produzione primaria e altre attività
L'articolo 4 rinvia alle disposizioni generali dell'allegato I per la produzione primaria e alle disposizioni dell'allegato II per le fasi successive, oltre alle norme specifiche per gli alimenti di origine animale. Gli operatori devono applicare, ove appropriato, criteri microbiologici, procedure per il conseguimento degli obiettivi, requisiti di controllo delle temperature, mantenimento della catena del freddo, campionamenti e analisi.
Procedure basate sui principi HACCP
L'articolo 5 impone agli operatori, per le attività successive alla produzione primaria e alle operazioni associate, di predisporre, attuare e mantenere procedure permanenti basate sui principi HACCP. Tali procedure comprendono analisi dei pericoli, individuazione dei punti critici di controllo, limiti critici, monitoraggio, azioni correttive, verifica periodica e documentazione proporzionata alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Le procedure devono essere riesaminate in caso di modifica del prodotto, del processo o di una fase operativa.
Documentazione e cooperazione con l'autorità
Gli operatori devono dimostrare all'autorità competente la conformità alle procedure HACCP, mantenere aggiornati i documenti e conservare registrazioni per un periodo appropriato. Devono inoltre cooperare con le autorità e notificare ogni stabilimento soggetto a controllo, comunicando modifiche significative delle attività e chiusure.
Registrazione e approvazione degli stabilimenti
Ai sensi dell'articolo 6 ogni stabilimento che svolge attività di produzione, trasformazione o distribuzione deve essere notificato per la registrazione. L'approvazione da parte dell'autorità competente, previa almeno una visita in loco, è necessaria quando prevista dal diritto nazionale, dalle norme specifiche sugli alimenti di origine animale o da una decisione adottata secondo la procedura dell'articolo 14, paragrafo 2.
Guide di buona prassi
Gli articoli 7-9 incoraggiano lo sviluppo, la diffusione e l'uso volontario di guide nazionali e dell'Unione per l'igiene e l'applicazione dell'HACCP. Le guide devono essere elaborate con il coinvolgimento dei settori interessati, delle autorità competenti e, ove opportuno, dei consumatori, tenendo conto del Codex Alimentarius. Gli Stati membri valutano e trasmettono alla Commissione le guide nazionali conformi; i riferimenti delle guide dell'Unione sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale.
Importazioni ed esportazioni
Gli articoli 10 e 11 stabiliscono che i requisiti applicabili agli alimenti importati o esportati ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 comprendono anche gli obblighi degli articoli da 3 a 6 del regolamento in materia di igiene, HACCP, cooperazione, registrazione e approvazione.
Flessibilità e adattamento degli allegati
L'articolo 13 consente di aggiornare gli allegati I e II e di concedere deroghe, in particolare per facilitare l'applicazione dell'HACCP nelle piccole imprese, purché non siano compromessi gli obiettivi di sicurezza alimentare. Gli Stati membri possono adottare misure nazionali per mantenere metodi tradizionali o tenere conto di particolari vincoli geografici, previa notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Gli altri Stati membri dispongono di tre mesi per presentare osservazioni, prorogabili a quattro mesi per determinate misure strutturali.
Produzione primaria e registrazioni
L'allegato I impone di proteggere i prodotti primari dalla contaminazione, controllare i rischi derivanti da ambiente, acqua, mangimi, fertilizzanti, medicinali veterinari, prodotti fitosanitari, biocidi e rifiuti, nonché adottare misure relative a salute e benessere animale, salute delle piante, pulizia, acqua, personale, animali infestanti e malattie trasmissibili. Gli operatori devono conservare registrazioni su mangimi, trattamenti veterinari, malattie, analisi, prodotti fitosanitari, biocidi, infestanti e malattie delle piante.
Requisiti dei locali, attrezzature e trasporti
L'allegato II disciplina pulizia, manutenzione, progettazione dei locali, servizi igienici, lavamani, ventilazione, illuminazione, drenaggio, superfici, finestre, porte, attrezzature, acqua, gestione dei rifiuti e trasporti. I mezzi e contenitori devono prevenire contaminazioni, consentire la pulizia e, ove necessario, mantenere e monitorare temperature adeguate.
Acqua, igiene personale e alimenti
L'allegato II richiede un'adeguata disponibilità di acqua potabile, con possibilità di utilizzare acqua pulita o acqua marina pulita nei casi previsti per i prodotti della pesca. Il ghiaccio e il vapore a contatto con gli alimenti devono essere sicuri. Il personale deve mantenere un elevato livello di igiene e le persone affette da malattie o lesioni suscettibili di trasmissione attraverso gli alimenti non possono manipolare alimenti quando sussista un rischio di contaminazione.
Materie prime, temperature, confezionamento e trattamento termico
Gli operatori non devono accettare materie prime o ingredienti contaminati in misura tale da rendere il prodotto finale inadatto al consumo. Devono essere prevenuti contaminazione, proliferazione microbica e formazione di tossine; la catena del freddo non deve essere interrotta, salvo periodi limitati senza rischio sanitario. Il confezionamento deve evitare contaminazioni e i trattamenti termici per alimenti in contenitori ermeticamente chiusi devono raggiungere parametri adeguati ed essere verificati regolarmente.
Formazione
Il capitolo XII dell'allegato II impone che gli addetti siano supervisionati, istruiti o formati in materia di igiene alimentare in misura proporzionata all'attività. I responsabili delle procedure HACCP o dell'applicazione delle guide devono ricevere una formazione adeguata sui principi HACCP, nel rispetto degli eventuali requisiti nazionali.
Comitato, consultazione scientifica e abrogazione
Gli articoli 12-17 disciplinano misure di esecuzione e transizione, la procedura del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e la relazione della Commissione prevista dopo cinque anni dall'entrata in vigore. La direttiva 93/43/CEE è abrogata con effetto dalla data di applicazione del regolamento, restando provvisoriamente efficaci alcune decisioni e norme nazionali secondo quanto previsto dall'articolo 17.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell'articolo 18 il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Si applica 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti collegati relativi alle norme specifiche sugli alimenti di origine animale, ai controlli ufficiali e all'abrogazione di determinate direttive, e comunque non prima del 1° gennaio 2006. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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