Cassazione Penale, Sentenza n. 20522/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per Cassazione dell'ordinanza del 08/01/2026 con cui il Tribunale per il riesame di L'Aquila ha rigettato la richiesta di annullamento dell'ordinanza del GIP di Chieti che aveva applicato a Ye Wenbin la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di truffa aggravata (danno di rilevante entità e approfittamento delle condizioni di minorata difesa della vittima). Il ricorso deduceva: (i) violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la tardiva o mancata traduzione dell'ordinanza (termine di 30 giorni ritenuto non congruo e assenza di traduzione orale durante l'interrogatorio di garanzia); (ii) violazione degli artt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la mancata trasmissione integrale degli atti al Tribunale per il riesame (mancanza di alcune pagine della denuncia/querela e della comunicazione della notizia di reato), con richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per mancata indicazione di una concreta lesione del diritto di difesa derivante dalla tardiva traduzione: ha svolto un'ampia disamina giurisprudenziale e normativa — richiamando le Sezioni Unite (Ndiaye, Niecko) — chiarendo che l'omessa traduzione presume il pregiudizio, mentre la traduzione tardiva o irregolare richiede che il ricorrente alleghi un concreto interesse/prejudice specifico; la valutazione della "congruità" del termine è rimessa al giudice di merito, valutando le circostanze concrete (complessità, reperibilità interprete, tempi tecnici). Quanto alle conseguenze della traduzione tardiva, la Corte ha ritenuto applicabile, con adattamenti, il criterio delle Sezioni Unite: se il ritardo ha leso un interesse concreto e il termine per impugnare non è ancora decorso, il termine per proporre l'istanza di riesame ricomincia dal momento in cui l'indagato prende conoscenza; se il termine è già perento deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, precisando che l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 309, comma 5 riguarda solamente gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la richiesta cautelare; l'inefficacia della misura di cui all'art. 309, comma 10, trova applicazione solo quando sia stata violata la catena di trasmissione degli atti originariamente allegati alla richiesta al GIP. Esito pratico: il ricorso è dichiarato inammissibile/rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (ma non viene inflitta somma alla Cassa delle Ammende, per la rilevanza della questione).
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto alla traduzione degli atti processuali. La Corte interpreta che l'omessa traduzione presuma il pregiudizio alle difese, mentre la traduzione tardiva o irregolare richiede che l'interessato alleghi un concreto interesse/danno; la congruità del termine è valutata dal giudice di merito sulla base delle circostanze concrete.
art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.
L'obbligo di trasmissione al Tribunale per il riesame riguarda solo gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la richiesta cautelare; l'inefficacia prevista dal comma 10 si applica quando la catena di trasmissione degli atti originariamente allegati alla richiesta sia violata.
art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen.
Strumento processuale utile per ammortizzare i tempi della traduzione e contemperare esigenze delle parti; il giudice può impiegarlo quando la traduzione sia complicata da fattori concreti.
art. 6 CEDU, par. 3, lett. a)
nel più breve tempo possibile
Rileva a livello sovranazionale: la traduzione deve essere fornita "nel più breve tempo possibile" e impone all'autorità di individuare senza ritardo un interprete compatibilmente con le esigenze concrete del procedimento.
Direttiva 2010/64/UE
Conferma a livello UE che l'interpretazione/traduzione nei procedimenti penali deve essere fornita prontamente (locuzione "senza indugio" equiparata a "nel più breve tempo possibile").
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione delle spese, rilevando profili di colpa, ma ha escluso la somma alla Cassa delle Ammende per la rilevanza della questione.
artt. 291 e 310 cod. proc. pen. (richiamati)
Richiamati nel quadro della "catena di trasmissione" degli atti: la corretta applicazione dell'obbligo di trasmissione si valuta sul combinato disposto delle norme che regolano l'invio degli atti al GIP e al Tribunale per il riesame.
Massime di principio
- Se la traduzione di un provvedimento cautelare è del tutto omessa, il pregiudizio alle difese si presume e può produrre una nullità significativa dell'atto.
- Se la traduzione è tardiva o irregolare, il ricorrente deve allegare un concreto interesse o pregiudizio derivante dal ritardo per far valere la nullità; non è sufficiente una mera asserzione di "tardività".
- La valutazione della "congruità" del termine per la traduzione è fattuale e rimessa al giudice di merito, che deve motivare tenendo conto della complessità dell'atto, della reperibilità dell'interprete e dei tempi tecnici necessari.
- Le conseguenze della traduzione tardiva di un'ordinanza cautelare: se il ritardo ha leso un interesse concreto e il termine per impugnare non è ancora decorso, il termine per impugnare può ricominciare dal momento della conoscenza della traduzione; se il termine è già perento la nullità dell'ordinanza deve essere dichiarata.
- L'obbligo di trasmissione degli atti al riesame riguarda solo gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la richiesta cautelare; la mancata trasmissione di altri atti del fascicolo non determina automaticamente l'inefficacia della misura.
- In situazioni analoghe è cruciale che il difensore specifichi nel ricorso quale concreto diritto di difesa è stato leso dalla tardiva traduzione o dalla mancata trasmissione, e fornisca elementi probatori su tempi e pregiudizi subiti.
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