Cassazione Civile, Ordinanza n. 13195/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società di autotrasporto aveva insinuato al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria un credito di euro 109.978,15 per trasporti eseguiti in favore della debitrice. Il credito era stato ammesso in chirografo, ma la creditrice aveva proposto opposizione chiedendone la qualificazione in prededuzione. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo insussistenti sia i requisiti soggettivi della creditrice, perché non era stata provata la qualità di piccola o media impresa secondo i parametri della raccomandazione 2003/361/CE, sia i requisiti oggettivi, perché i trasporti riguardavano prodotti finiti nella fase post-produzione e non prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza o alla continuità degli impianti produttivi essenziali. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità del decreto e del procedimento per omessa trattazione collegiale, sostenendo la violazione dell’art. 99, comma 3, l.fall. e degli artt. 24 e 111 Cost.; (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ultrapetizione, perché i commissari straordinari non avevano contestato la prededuzione; (3) violazione dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 e dell’art. 8, comma 1-bis, d.l. 91/2017, assumendo che i crediti delle imprese di autotrasporto fossero prededucibili a prescindere dai requisiti dimensionali della creditrice e che la norma interpretativa amplierebbe la prededuzione anche ai trasporti relativi ai prodotti finiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo e i primi profili del secondo e del terzo motivo, richiamando precedenti conformi sulla trattazione del giudizio di opposizione allo stato passivo, sui limiti della non contestazione e sulla possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio le ragioni di insussistenza dei presupposti della prededuzione. Ha poi ritenuto infondato il profilo centrale del terzo motivo, affermando che la prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 spetta solo se risultano provati anche i requisiti soggettivi della creditrice, cioè la qualità di PMI, oltre ai requisiti oggettivi del credito. Ha inoltre chiarito che l’art. 8, comma 1-bis, d.l. 91/2017, norma di interpretazione autentica, amplia i presupposti oggettivi in relazione ai trasporti funzionali alla continuità produttiva di ILVA, ma non elimina il requisito soggettivo della piccola o media impresa. Poiché tale requisito non era stato dimostrato, la prededuzione non poteva comunque essere riconosciuta. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata.
Norme richiamate
art. 99, comma 3, l.fall.
Consente al presidente di delegare immediatamente al relatore la trattazione del procedimento; non impone la preventiva comparizione delle parti davanti al collegio.
art. 99, comma 9, l.fall.
Attribuisce al giudice poteri istruttori, anche in relazione al comma 3, nella fase di verifica del passivo.
art. 99, comma 10, l.fall.
Riserva al collegio la decisione della causa.
art. 111-bis c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare l’asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha escluso che vi fosse ultrapetizione.
art. 112 c.p.c.
Il vizio riguarda l’ambito oggettivo della pronuncia e non le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla non contestazione, ma la Corte ha ritenuto comunque necessario l’onere di prova della creditrice sui fatti costitutivi della prededuzione.
art. 156 c.p.c.
Invocato per il preteso vizio processuale, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 161 c.p.c.
Invocato nel terzo motivo, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 183 c.p.c.
Invocato in relazione all’asserita mancata integrazione istruttoria; la Corte ha negato che vi fosse un obbligo del giudice di sollecitarla in assenza di un fatto costitutivo provato.
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347 del 2003
Prevede la prededuzione in via eccezionale per crediti di PMI verso imprese ammesse ad amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti strategici, purché i crediti riguardino prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degli impianti produttivi essenziali o agli interventi ambientali e sanitari previsti dal d.p.c.m. 14 marzo 2014.
L. n. 39 del 2004
Legge di conversione del d.l. 347/2003 richiamata per la disciplina della prededuzione.
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003
Serve a individuare i parametri dimensionali di piccola e media impresa, che costituiscono requisito soggettivo necessario per la prededuzione.
art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91 del 2017
"L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA"
Norma di interpretazione autentica che amplia l’ambito oggettivo della prededuzione per i crediti delle imprese di autotrasporto, includendo anche prestazioni funzionali alla produttività di ILVA, ma non elimina il requisito soggettivo della PMI.
L. n. 123 del 2017
Legge di conversione del d.l. 91/2017, contenente la norma interpretativa richiamata.
art. 111 c.p.c.
Richiamato indirettamente nella censura sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 111 del r.d. n. 267 del 1942
Richiamato nella norma interpretativa per qualificare la prededuzione nel concorso.
art. 1 d.l. n. 207 del 2012
Richiamato per l’individuazione degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice può rilevare d’ufficio l’insussistenza dei presupposti della pretesa anche quando la controparte non abbia contestato il credito, poiché la non contestazione non vincola il giudice sulla verifica dei fatti costitutivi della domanda.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso da quello domandato; non ricorre se la decisione si fonda su una diversa ricostruzione dei fatti o sull’applicazione di una norma diversa da quella invocata.
- Quando si invochi un regime eccezionale di prededuzione, tutti i presupposti previsti dalla norma, sia soggettivi sia oggettivi, devono essere provati dalla parte che ne chiede l’applicazione.
- L’interpretazione autentica che amplia l’ambito oggettivo di una prededuzione speciale non può essere letta come abrogazione tacita dei requisiti soggettivi espressamente richiesti dalla norma interpretata.
- Nel regime speciale relativo ai crediti delle imprese di autotrasporto verso ILVA, la funzionalità del trasporto rispetto al ciclo produttivo può ricomprendere anche prestazioni successive alla fase di produzione in senso stretto, ma ciò non esonera dal requisito della qualifica di PMI della creditrice.
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