Cassazione Penale, Sentenza n. 4850/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza di appello n. 1484/2021: il difensore deduceva violazione di legge perché la Corte territoriale, pur ritenendo la pena eccessiva e avendo corretto l'errore del giudice di primo grado (che non aveva operato la riduzione della pena dovuta alla scelta del rito), non avrebbe ulteriormente ridotto la pena nonostante l'incensuratezza dell'imputato
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità della doglianza: il ricorrente non ha compiutamente confrontato le proprie censure con le argomentazioni della Corte d'appello, la quale aveva ritenuto che la "proprio tale decurtazione appare consona a riportare la pena nella congruità, tenuto conto della personalità dell'imputato". Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, se l'inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il ricorso abbia determinato l'inammissibilità per colpa e ha irrogato la sanzione
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza richiamata)
Richiama il principio secondo cui il ricorso che determina l'inammissibilità per colpa può giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria; la Corte di legittimità ha fatto riferimento a tale orientamento per motivare la condanna pecuniaria
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le motivazioni della decisione impugnata; eccezioni generiche sono inammissibili
- Se la Corte territoriale corregge un errore del giudice di primo grado (es. omissione della riduzione per scelta del rito) e ritiene che tale correzione renda la pena congrua, un motivo di cassazione che si limiti a contestare l'eccessività senza affrontare quella valutazione è destinato a essere dichiarato inammissibile
- La presentazione di ricorsi non sufficientemente fondati o non diligentemente formulati può comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità, l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il difensore deve quindi valutare preventivamente la fondatezza e la specificità delle censure
- Nelle doglianze sull'entità della pena è opportuno indicare con chiarezza il calcolo e i criteri di comparazione (anche numerici) che giustificherebbero una ulteriore riduzione rispetto a quella operata dal giudice d'appello
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